CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2023, n. 29339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29339 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO AL CUI: 04931VS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, con la sentenza emessa in data 12 ottobre 2022, applicava a AL MB la pena concordata di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al delitto di tentato furto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, generiche e del danno patrimoniale tenue, ritenute equivalenti alla recidiva nonché alle circostanze aggravanti dell'aver agito con destrezza, approfittando delle condizioni luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, oltre che, in concorso con un minore. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AL MB consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29339 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 19/04/2023 3. Il motivo deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto reato e delle circostanze aggravanti e alla recidiva, vizio di motivazione in ordine alla non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., infine dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela. 4. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata alla ricorrente, per il delitto di furto tentato pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gemei, Rv. 283023 - 01; Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01). L'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è pertanto manifestamente infondato alla luce di tale ultimo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Difatti nel caso in esame ciò che viene dedotto è esclusivamente l'omessa motivazione in ordine alle circostanze aggravanti contestate e alla recidiva. E bene, non si rinviene né la natura manifesta dell'errore né l'eccentricità della qualificazione giuridica in ordine al fatto contestato e alle relative aggravanti. La sentenza impugnata rende una adeguata motivazione, seppur per relabbnem rispetto alla imputazione, che risulta particolarmente accurata e che consente quindi di integrare l'onere motivazionale in modo adeguato al rito prescelto. 2 Quanto alla recidiva la doglianza non attiene alla «qualificazione giuridica», il che la renderebbe ammissibile, seppur con i limiti predetti di manifesta erroneità e eccentricità, bensì al vizio di motivazione in sé non consentito. Per altro va considerato che già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, che ben può essere deducibile dal capo d'imputazione — come è nel caso in esame — con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 3980 del 27/09/1994, Magliulo, Rv. 199479 - 01). Per altro la sentenza impugnata rende conto con un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto al tema della procedibilità per difetto di querela, evidenziato quale ultima doglianza del ricorso, va premesso che in atti vi è la querela, cosicché le argomentazioni difensive sono assolutamente prive di rilevanza. Per altro, quand'anche la condizione di procedibilità non fosse sussistente, questa Corte rileva come dalla inammissibilità del ricorso derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 MB, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Al Presi ente Il Con igliere estensore
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/04/2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, con la sentenza emessa in data 12 ottobre 2022, applicava a AL MB la pena concordata di mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al delitto di tentato furto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, generiche e del danno patrimoniale tenue, ritenute equivalenti alla recidiva nonché alle circostanze aggravanti dell'aver agito con destrezza, approfittando delle condizioni luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, oltre che, in concorso con un minore. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AL MB consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29339 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 19/04/2023 3. Il motivo deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto reato e delle circostanze aggravanti e alla recidiva, vizio di motivazione in ordine alla non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., infine dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela. 4. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata alla ricorrente, per il delitto di furto tentato pluriaggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va premesso che in modo costante la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gemei, Rv. 283023 - 01; Mass. Conf.: N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 - 01). L'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è pertanto manifestamente infondato alla luce di tale ultimo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Difatti nel caso in esame ciò che viene dedotto è esclusivamente l'omessa motivazione in ordine alle circostanze aggravanti contestate e alla recidiva. E bene, non si rinviene né la natura manifesta dell'errore né l'eccentricità della qualificazione giuridica in ordine al fatto contestato e alle relative aggravanti. La sentenza impugnata rende una adeguata motivazione, seppur per relabbnem rispetto alla imputazione, che risulta particolarmente accurata e che consente quindi di integrare l'onere motivazionale in modo adeguato al rito prescelto. 2 Quanto alla recidiva la doglianza non attiene alla «qualificazione giuridica», il che la renderebbe ammissibile, seppur con i limiti predetti di manifesta erroneità e eccentricità, bensì al vizio di motivazione in sé non consentito. Per altro va considerato che già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, che ben può essere deducibile dal capo d'imputazione — come è nel caso in esame — con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 3980 del 27/09/1994, Magliulo, Rv. 199479 - 01). Per altro la sentenza impugnata rende conto con un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto al tema della procedibilità per difetto di querela, evidenziato quale ultima doglianza del ricorso, va premesso che in atti vi è la querela, cosicché le argomentazioni difensive sono assolutamente prive di rilevanza. Per altro, quand'anche la condizione di procedibilità non fosse sussistente, questa Corte rileva come dalla inammissibilità del ricorso derivi l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 MB, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Al Presi ente Il Con igliere estensore
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 19/04/2023