Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7867 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D ROP0 7867/03 LA CORTE SUPRIMA DI Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: f Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 19552/01 17319 - Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. - •2057 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Ud.05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA, GN NO, elettivamente TESSARO domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GELERA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO SARTORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IZ RA, IZ IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li difende anche 2003 disgiuntamente all'avvocato PAOLO SCALETTARIS, giusta 584 delega in atti%;B -1
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 154/00 del Tribunale di UDINE, emessa il 19/06/00 e depositata il 18/07/00 (R.G. 5165/99+5281/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. TE SCHIRO', confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto.
1. FR LE e CI LE Toti, con atto di precetto notificato il 18.5.1999, intimavano a LA RO ed a TE GN il rilascio di un immobile - ciò sulla base dell'ordinanza di rilascio 15.12.1998 del pretore di Cividale del Friuli.
2. LA RO e TE GN proponevano opposizione. Sostenevano che il precetto era nullo, perché avrebbe dovuto contenere ed invece non conteneva le indicazioni prescritte dall'art. 7 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 ai fini della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati. Rinnovavano l'opposizione una volta iniziata l'esecuzione. 3. - Le opposizioni sono state rigettate dal tribunale di Udine, con sentenza 18.7.2000. Questi gli argomenti svolti dal tribunale. L'ordine di rilascio era datato 15.12.1998 e la notificazione del precetto era avvenuta il 18.5.1999. Ai fini dell'esecuzione dell'ordine si doveva applicare la disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 431 del 1998, come integrata dal disposto di cui all'art. 1 della L. 20 aprile 2000, n. 97 di conversione del D.-L. 25 febbraio 2000, n. 32. Al precetto andava quindi unita la dichiarazione in carta libera con gli elementi conoscitivi prescritti dall'art.
7. L'adempimento era stato osservato, mentre il precetto conteneva l'indicazione degli estremi dei versamenti ai fini del pagamento dell'ICI. 3 Quanto alla registrazione del contratto, che era stato concluso prima dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e non vi era inizialmente soggetto dato l'importo annuale del canone, il comma 19 dell'art. 21 andava interpretato nel senso che l'obbligo di registrazione non si estendeva al caso di rapporti che proseguissero, come quello controverso, senza titolo. LA RO e TE GN hanno chiesto la cassazione4. della sentenza con ricorso notificato il 18.7.2001. FR e CI LE hanno resistito con controricorso notificato il 25.5.2002. - Il pubblico ministero ha chiesto di trattare il ricorso in 5. camera di consiglio e di rigettarlo. - I ricorrenti hanno depositato una memoria.
6. Ritenuto in diritto. 1. - Il ricorso contiene due motivi. I ricorrenti vi premettono la considerazione che se il giudice qualifica l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi la sentenza deve essere impugnata con ricorso per cassazione. - Il primo motivo denunzia il vizio di violazione di norme di 2. diritto e di norme sul procedimento oltre al vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all' art. 11 preleggi, all'art. della L. 9 dicembre 1998, n. 431 ed 7 32 conv, in L. all'art. 1, comma 3, del D.-L. 25 febbraio 2000, n. 20 aprile 2000, n. 97). I ricorrenti Osservano che l'esecuzione era stata minacciata prima che entrasse in vigore il decreto legge 32 del 2000, sicché 4 il precetto avrebbe dovuto contenere gli estremi indicati dall'art. 7 della legge 431 del 1998 ai fini della dimostrazione degli adempimenti fiscali in esso previsti come condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio. Nessun rilievo avrebbe potuto quindi essere attribuito ad elementi desumibili da una dichiarazione estranea al precetto, quale poi prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 32 del 2000. 2.1. - Il secondo motivo denuncia ancora un vizio di violazione di norme di diritto, oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1, comma 3, del D. L. 25 febbraio 2000, n. 32 conv. in L. 20 aprile 2000, n. 97 ed all'art. 21, comma 18, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). I ricorrenti osservano che, comunque, da un lato il contratto andava registrato, sia pure con riferimento al periodo 1.1.1998 - 30.6.1998, dall'altro il precetto né altro atto contenevano l'indicazione degli estremi richiesti dall'art. 7 della legge 431 del 1998 per la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi fiscali stabiliti come condizioni per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio. 3. - I due motivi possono essere esaminati insieme. Sono manifestamente infondati. La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre 2001 n. 333, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della L. 9 dicembre 1998, n. 431. 5 Ha considerato che l'impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto con l'art. 7, si pone in contrasto con l'art. 24, comma 1, Cost. Dunque sia del diritto dei locatori a procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell'immobile dato in uso per abitazione precetto intimato dai locatori devesia della validità del giudicarsi prescindendo dalla norma dichiarata illegittima (art. 136, primo comma, Cost.). Non rileva, perciò, se i locatori fossero о no tenuti a ai registrare il contratto né se abbiano ○ no comunicato ricorrenti gli elementi informativi idonei a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi tributari contemplati dall'art. 7 della legge 431 del 1998. 4. Così corretta la motivazione della sentenza, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese processuali, perché il controricorso è stato notificato oltre il termine stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 5 marzo 2003, in Roma, nella camera di civile della Corte suprema di consiglio della terza sezione cassazione. relatore ed estensore Il Presidente. Il paul o F DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C1 20 MAG 2003 EN attista Oggi. IL CANCELLIERE C1 TO TI 6