Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 12516
CASS
Sentenza 12 marzo 2008

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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale all'obiettiva assenza di un capo della sentenza, che comporta l'invalidità della decisione stante la natura inscindibile della richiesta. (Fattispecie nella quale la concordata sospensione era stata riportata nella motivazione della sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 12516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12516
    Data del deposito : 12 marzo 2008

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