Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. con il quale si sostituisca la statuizione della sentenza di patteggiamento concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi non già di errore materiale bensì di sovrapporre al contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logicamente dipendente dal primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 25707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25707 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/05/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 874
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSI Aldo - rel. Consigliere - N. 5826/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI OM AO GU IM N. IL 03/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 950/2011 GIP TRIBUNALE di COMO, del 21/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSI Aldo;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Como, con provvedimento del 21/12/2011, sul presupposto che a causa di materiale errore nel dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., a carico di Di OM UI AS, nato a [...] il 3/10/1965, in data [...], era stata disposta la sospensione della patente di guida, invece che la revoca della stessa, siccome previsto per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, provvedeva in tal senso.
2. Di OM UI AS propone ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di patteggiamento, nella parte in cui era stata corretta con l'ordinanza, del pari impugnata, premettendo che il detto provvedimento è senz'altro ricorribile per cassazione, in forza del richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., alla procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p.. 2.1. Viene denunziata mancanza e manifesta illogicità della motivazione a causa dell'abnormità del provvedimento, non consentito dalla legge. Il patteggiamento aveva presupposto l'individuazione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), esclusa l'aggravante di cui al comma 2-bis. Il successivo, anomalo intervento del giudice aveva procurato il paradosso d'applicare la sanzione penale correttamente individuata alla detta lett. c) del comma 2 e la sanzione amministrativa di cui al comma 2 bis, utilizzando impropriamente la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Al fine di effettuare modifica essenziale della sentenza di patteggiamento. La motivazione aveva illogicamente sostenuto che trattavasi di conseguenza operante per legge, in ordine alla quale non v'era spazio per valutazione discrezionale. Cosa che avrebbe dovuto reputarsi, invece, nel solo caso in cui fosse stato ritenuto con l'accordo la sussistenza dell'ipotesi di al detto comma 2 bis, circostanza, questa, che avrebbe implicato il raddoppio della sanzione penale;
invece, nella detta sentenza, al contrario di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non era stato effettuato alcun bilanciamento che avesse tenuto conto dell'aggravante in questione, la quale era rimasta del tutto esclusa.
Il che, peraltro, era ragionevole, stante che doveva escludersi la ricorrenza dell'aggravante in discorso tutte le volte che l'incidente stradale non fosse stato causato dal conducente trovato in stato d'ebbrezza e, nel caso di specie, il Di OM non aveva causato alcun incidente, essendo finito da solo contro un muro.
2.2. Viene denunziata nullità del provvedimento e con esso della sentenza nella parte in cui era rimasta coinvolta dalla modifica, per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 130 c.p.p., perché, in violazione dell'accordo delle parti, formatosi sopra ipotesi di reato per la quale non è prevista la revoca della patente, era stata ritenuta sussistere più grave fattispecie implicante revoca.
2.3. Il ricorrente e il Procuratore generale concludevano per l'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato non essendo stato assicurato il contraddittorio.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. È ben noto che mediante il procedimento di correzione di errore materiale può porsi rimedio esclusivamente a discrasia meramente formale o che, in ogni caso non necessiti d'intervento implicante esercizio di discrezionalità, come accade, al contrario, allorquando debba correggersi un errore di giudizio. In definitiva, siccome enuncia l'art. 130 c.p.p., deve trattarsi di eliminare errori ed omissioni dai quali non sia derivata nullità, senza apportare "una modificazione essenziale dell'atto".
Una tale ipotesi è stata ritenuta, a sedazione di plurimi contrasti, dalla pronuncia delle S.U. 31 gennaio 2008, n. 7945, citata dal giudice di merito, a riguardo dell'omessa statuizione nella sentenza di patteggiamento sulle spese della parte civile, la quale denota, appunto, un mero errore omissivo materiale, che non lascia spazio ad apprezzamenti circa l'an. Analogamente si è concluso nell'ipotesi di omessa statuizione sulle spese processuali e di mantenimento in carcere (Sez. 4, 27/9/2011, n. 38189). Diverso il caso in esame in presenza di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. C) e comma 2 bis, riconosciuta la sussistenza delle attenuanti generiche, venne concordata la pena sospesa di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, sostituito l'arresto con la corrispondente pena pecuniaria. Alla detta pena il giudice aggiunse la confisca dell'autovettura e la sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Osserva il Collegio che, senza necessità di condividere l'intiero percorso argomentativo del ricorrente (secondo costui le parti non avrebbero inteso riconoscere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, bensì la sola fattispecie di cui al comma 2, lett. C), il successivo intervento del giudice, peraltro operato senza rispettare il contraddittorio, con il quale si sostituisce la sospensione della patente di guida con la revoca della medesima, risulta diretto a rimediare un errore di giudizio (in tal senso, Sez. 1, 28/9/2010, n. 36257, a proposito di sospensione condizionale erroneamente applicata con la sentenza patteggiata) e non già ad adeguare I, dispositivo ad una previsione di legge, correggendo errore meramente materiale. Con la conseguenza di aver sovrapposto a, contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logicamente dipendente dal primo. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione dell'errore materiale in data 21 dicembre 2011.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2012