Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 25707
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Sentenza 24 maggio 2012

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È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. con il quale si sostituisca la statuizione della sentenza di patteggiamento concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi non già di errore materiale bensì di sovrapporre al contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logicamente dipendente dal primo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 25707
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25707
    Data del deposito : 24 maggio 2012

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