Sentenza 14 aprile 2011
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora sussista un contrasto tra il dispositivo, nel quale non sia riportata la concessione della sospensione condizionale della pena - alla quale la richiesta di applicazione della pena sia subordinata - e la motivazione in cui si dia atto della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità del beneficio, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2011, n. 17697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17697 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/04/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 599
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI Giovanni A.P. - Consigliere - N. 2391/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC TT N. IL 17/01/1973;
avverso la sentenza n. 64/2008 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 04/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del PG, Dott. Izzo G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
SC TT, per il tramite del difensore avv. Danilo Tipo, ricorre avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta emessa nei suoi confronti, in data 4-2-2009, dal Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, in relazione ai i capi A) e B), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, stante il contrasto tra il dispositivo, nel quale non è riportata la concessione della sospensione condizionale della pena - alla quale il patteggiamento era stato subordinato, e la motivazione, in cui si da atto della sussistenza dei requisiti per l'applicabilità del beneficio.
Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, preso atto del contrasto denunciato, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sussistendo contrasto tra il dispositivo letto in udienza - e riportato in calce alla sentenza, privo dell'indicazione della concessione della sospensione condizionale della pena, alla quale la richiesta di applicazione pena relativa ai reati sub A) e B) era subordinata, e la motivazione, in cui si da atto della ricorrenza dei requisiti per l'applicabilità del beneficio. La sentenza di primo grado va quindi annullata senza rinvio limitatamente a tali capi d'imputazione, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub A) e B), e dispone trasmissione gli atti al Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011