Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17951
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione di legge e vizio di motivazione

    Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo. Il motivo non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata né indica atti o documenti travisati. Il Tribunale ha dato rilievo a specifiche circostanze che giustificano il pericolo di reiterazione criminosa e la necessità della misura cautelare, facendo corretta applicazione dell'art. 275 c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17951
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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