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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17951 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZV IO, nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza del 21/01/2026 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 21/01/2026, il Tribunale di Venezia rigettava la istanza di riesame, proposta nell’interesse di RI IO avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 27/12/2025, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia, propongono ricorso l’avv. Riccardo RI e l’avv. Pasquale Iodice, difensori di fiducia del RI, articolando un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17951 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha dato scarso rilievo al tempo trascorso dai fatti e in regime cautelare custodiale, nonché laddove si è fondata su dati erronei o erroneamente interpretati (si osserva in ricorso che le esperienze giudiziarie non sono precedenti, ma successive ai fatti, che il soggetto non è privo di lecita occupazione, che non corrisponde al vero che il RI sia già evaso dagli arresti domiciliari). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto aspecifico.
1.1. In premessa deve rammentarsi che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento di un dato probatorio, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [...], Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, [...], Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, [...], Rv. 234344 – 01, che ha precisato come la disposizione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla l. n. 46 del 2006, trovi applicazione nel giudizio incidentale cautelare).
1.2. Ciò premesso, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata;
inoltre, con esso il ricorrente deduce vizio di travisamento, senza allegare o indicare atti o documenti che si assumono travisati per omissione o per invenzione. Il motivo non si confronta, poi, con la motivazione neppure in punto di ritenuto pericolo di reiterazione criminosa, laddove, di contro, il Tribunale ha dato rilievo, in modo puntuale, logico e preciso, a specifiche circostanze, quali le modalità della condotta organizzata, realizzata in apposita trasferta effettuata a pochi giorni di distanza dai gravi fatti commessi in Pietrasanta, mentre l’indagato era ricercato per l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e gravi reati contro la persona commessi nelle settimane precedenti, i numerosissimi precedenti penali per reati di furto in abitazioni e 2 lesioni commessi, nonostante la giovane età, anche sotto diverse, false generalità, dal 2022 sino all’arresto a giugno 2024, i numerosi precedenti di polizia, la dimostrata facilità di spostamento sul territorio per la commissione di gravi reati (vds. pagg. 4 e 5 della ordinanza). Il Tribunale ha inoltre reso motivazione congrua e priva di aporie logiche, con cui ha ritenuto, a fronte delle superiori considerazioni, non rilevante il decorso del tempo, valutando altresì il fatto che l’interruzione della attività delittuosa è conseguita solo all’arresto ed alla successiva sottoposizione a custodia cautelare. Il Tribunale ha fatto, dunque, anche corretta applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. dando conto, con motivazione compiuta e logica, dei criteri di scelta seguiti, della natura e grado delle esigenze cautelari da tutelare, nonché della adeguatezza esclusiva della misura custodiale applicata (vds. pag. 5 della ordinanza citata), mentre il ricorrente si limita ad opporre una interpretazione alternativa degli elementi considerati ed a sollecitare una diversa lettura degli stessi, non consentita in questa sede.
1.3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 21/01/2026, il Tribunale di Venezia rigettava la istanza di riesame, proposta nell’interesse di RI IO avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 27/12/2025, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia, propongono ricorso l’avv. Riccardo RI e l’avv. Pasquale Iodice, difensori di fiducia del RI, articolando un unico motivo, con cui si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17951 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 21/04/2026 Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha dato scarso rilievo al tempo trascorso dai fatti e in regime cautelare custodiale, nonché laddove si è fondata su dati erronei o erroneamente interpretati (si osserva in ricorso che le esperienze giudiziarie non sono precedenti, ma successive ai fatti, che il soggetto non è privo di lecita occupazione, che non corrisponde al vero che il RI sia già evaso dagli arresti domiciliari). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo il motivo proposto aspecifico.
1.1. In premessa deve rammentarsi che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento di un dato probatorio, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, [...], Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, [...], Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, [...], Rv. 234162 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, [...], Rv. 234344 – 01, che ha precisato come la disposizione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come novellata dalla l. n. 46 del 2006, trovi applicazione nel giudizio incidentale cautelare).
1.2. Ciò premesso, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata;
inoltre, con esso il ricorrente deduce vizio di travisamento, senza allegare o indicare atti o documenti che si assumono travisati per omissione o per invenzione. Il motivo non si confronta, poi, con la motivazione neppure in punto di ritenuto pericolo di reiterazione criminosa, laddove, di contro, il Tribunale ha dato rilievo, in modo puntuale, logico e preciso, a specifiche circostanze, quali le modalità della condotta organizzata, realizzata in apposita trasferta effettuata a pochi giorni di distanza dai gravi fatti commessi in Pietrasanta, mentre l’indagato era ricercato per l’esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e gravi reati contro la persona commessi nelle settimane precedenti, i numerosissimi precedenti penali per reati di furto in abitazioni e 2 lesioni commessi, nonostante la giovane età, anche sotto diverse, false generalità, dal 2022 sino all’arresto a giugno 2024, i numerosi precedenti di polizia, la dimostrata facilità di spostamento sul territorio per la commissione di gravi reati (vds. pagg. 4 e 5 della ordinanza). Il Tribunale ha inoltre reso motivazione congrua e priva di aporie logiche, con cui ha ritenuto, a fronte delle superiori considerazioni, non rilevante il decorso del tempo, valutando altresì il fatto che l’interruzione della attività delittuosa è conseguita solo all’arresto ed alla successiva sottoposizione a custodia cautelare. Il Tribunale ha fatto, dunque, anche corretta applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. dando conto, con motivazione compiuta e logica, dei criteri di scelta seguiti, della natura e grado delle esigenze cautelari da tutelare, nonché della adeguatezza esclusiva della misura custodiale applicata (vds. pag. 5 della ordinanza citata), mentre il ricorrente si limita ad opporre una interpretazione alternativa degli elementi considerati ed a sollecitare una diversa lettura degli stessi, non consentita in questa sede.
1.3. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima di determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3