Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10014 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A C I L I E B D B ) U O 4 NO400 14/0 2 A 7 . R T S T S 7 S O MOTE DE PO 8 I 9 P 1 G A M T E I o ' z B r L I CASSAZIONE a E SUPR A L Oggetto I m R A D 6 T D Divorno L , SEZIONE PRIMA CIVILE s E A O g T g L AА перио I e N L L N E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: O g a G S t . B E f O f R.G.N. 2270/00 A ( Presidente Dott. Giovanni OLLA A D Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Cron. 27283 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 14/03/02 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA h sul ricorso proposto da: MA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO BELLI 36, presso l'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE LUPO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LE BI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso l'avvocato LORENZO BIANCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO CASCINO, giusta procura a margine del controricorso;
2002 - controricorrente 604 avversO la sentenza n. 95/98 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 12/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato CASCINO, che ha chieso il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 304 del 1996 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di IA IT e di EN AT, rigettando la domanda di assegno divorzile avanzata dalla IT. Accoglieva quella relativa al mantenimen- to del solo figlio maschio AN, e determinava l'assegno nella misura di L. 300.000 al mese. Proponeva appello la IT, resisteva lo AT, e la Corte di Caltanissetta 10 accoglieva modificando in parte la prima sentenza. Il secondo giudice infatti, per ciò che interessa in questa sede, accoglieva la domanda della IT di concessione di assegno divorzile che fissava in L. 300.000 al mese, ed altresì quella relativa alla figlia EL, fissandone l'importo nella stessa misura. Confermava la statuizione relativa al figlio maschio. N Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con una articolata doglianza lo AT. resiste con
contro
- ricorso IA IT, e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) E' infondata la prima parte della doglianza con la quale lo AT lamenta la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 147 e 148 cc e 5 della legge n. 898 del 1970 così come attualmente formulata, nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della sussistenza del presupposto assistenzia- le della concessione dell'assegno divorzile. E' vero infatti, come il ricorrente premette, che il riconosci- mento del diritto all'assegno in questione postula da parte del giudice l'accertamento del presupposto assi- stenziale, ma questo non deve essere inteso, come pare intenda il ricorrente, nel senso di uno stato di biso- gno dell'istante, ma piuttosto come inadeguatezza del suo reddito e della sua situazione economica a garan- tirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in co- (cass. n. 4617 del '98, e 10260 stanza di matrimonio del '99). Il giudice del merito ha accertato il reddito della IT ed ha per l'appunto indicato il predetto presup- posto nella inadeguatezza che si è specificata. La sen- tenza dunque sul punto non commette l'errore di diritto 3 è denunciato e la motivazione, nella sua sinteticità, percorso logico del sufficiente a far individuare il giudice. 2) Quanto alla parte della doglianza che censura la statuizione relativa al contributo di mantenimento ri- conosciuto relativamente ai due figli va osservato che in controricorso si afferma, senza contestazione da parte del ricorrente, che in corso di causa la IT ha comunicato all'odierno ricorrente la rinuncia alla quota di assegno relativa alla figlia EL, convolata a nozze. Peraltro la lettera allegata dal difensore della IT alla memoria ritualmente depositata prima della odierna udienza dà atto di una rinuncia al contributo stesso anche quanto al figlio maschio. emerge pertanto una acquisita autosufficienza economica di entrambi i figli che costituisce una sopravvenuta carenza di inte- resse al ricorso sul punto, che per tale parte, è inam- missibile. 3) Il ricorso va pertanto complessivamente rigetta- Sussistono giusti motivi per compensare le spese to. del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore lovanni olla Giuseppe Maria Berruti Yor. CONTE SURCES DA CANCELLIERE De Andrea Danchi 10 LUG. 2002 il IL CANCELLIERE I E A D S O A S ) T 4 R A 7 S . T T n O S I P 7 A 8 G M 9 R I 1 E ' T L o R L z L r A I a A D e m I D g N , g E e G O L T L O N 9 L 1 E . t O S r A A E D B ( 5