Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Conf.: Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558).
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Il dolo del delitto di violenza sessuale non richiede che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 25 giugno 2021, n. 24872 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale, …
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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 25 giugno 2021, n. 24872 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti ex art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 62 bis c.p., e ritenuta la continuazione, aveva condannato D.R. alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di violenza sessuale e percosse in danno S.M., nella veste di capotreno in servizio. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. …
Leggi di più… - 3. Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 164, c. 4) Il fatto Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento per vizio del contraddittorio emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15543 del 02/10/2018, dep. 2019), aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile con cui all'imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. In …
Leggi di più… - 4. Sospensione condizionale e giudice dell'esecuzione (Cass. 23746/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 agosto 2020
Revoca della sospensione condizionale: una volta acclarata una causa di revoca, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo - lo stesso giudice - per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, e art. 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
0 1 647-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 16-10 Anna Petruzzellis Presidente UP 12/11/2019 - Relatore Orlando Villoni Angelo Capozzi N. 7570/2019 Alessandra Bassi Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza n. 684/18 Corte di Appello di Campobasso del 13/12/2018 nel procedimento nei confronti di TO IC esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R. Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla so- spensione condizionale della pena RITENUTO IN FATTO б.
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Campobasso ha ribadito la condanna di TO IC in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 81, 635 comma 2 n. 3 cod. pen., confermando, altresì, la pena irrogatagli in primo grado di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Gene- rale distrettuale limitatamente alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., evidenziando che l'imputato aveva già una volta goduto della sospen- sione condizionale, riportando successiva condanna a pena non sospesa, talché risultava impossibile e giuridicamente errata la reiterazione del beneficio ad un soggetto che aveva già concretamente dimostrato di essere proclive a delinquere ed immeritevole della fiducia in lui riposta con la prima concessione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi sul tema (Sez. 1, sent. n. 41478 del 25/10/2011, PM in proc. Rostas, Rv. 251553; Sez. 6, sent. n. 8167 del 12/02/1996, PG in proc. Visciglia, Rv. 205558; Sez. 4, sent. n. 8833 del 14/06/1994, PM in proc. TO, Rv. 200128) è esattamente conforme alla prospettazione del P.G. ricorrente, affermando costantemente il principio che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissi- bile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contra- rio, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favo- revole circa la sua futura condotta>. L'interpretazione dell'art. 164, ult. comma cod. pen. che sta alla base dell'affer- mazione del suddetto principio pare al Collegio del tutto condivisibile, alcune delle citate pronunce valorizzando plausibilmente l'uso del singolare riferito alla 'precedente condanna' la cui pena deve essere virtualmente cumulata con la 2 successiva ai fini di una eventuale reiterazione del beneficio.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limita- tamene alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, in quanto illegittimamente concesso, va escluso ai sensi dell'art. 620 lett. 1) 2 cod. proc. pen.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata lim sospesa, che esclude. Così deciso, 12 novembre 2019 Il consigliere estensore Orlando Villa DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 16 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio 3 itatamente alla concessa pena Il Presidente Anna Petruzzellis