Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 1647
CASS
Sentenza 12 novembre 2019

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La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Conf.: Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558).

Commentari4

  • 1Palpeggiare non è uno scherzo, ma reato (Cass. 24872/21)
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  • 2Palpeggiare per scherzo è reato?
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    Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 25 giugno 2021, n. 24872 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti ex art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 62 bis c.p., e ritenuta la continuazione, aveva condannato D.R. alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di violenza sessuale e percosse in danno S.M., nella veste di capotreno in servizio. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 1647
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1647
Data del deposito : 12 novembre 2019

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