Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore elettronico ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente duplicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/11/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3201
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 4615/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Società Nng Kft;
nel procedimento nei confronti di:
NE IO, n. a Palermo il 12/07/1957;
avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 01/03/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia della ricorrente, Avv. R. Castiglioni, che si è riportato ai motivi depositando conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. La società NNG KFT ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Genova con cui NE IO è stato assolto dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis per avere importato circa 30.000 navigatori satellitari con software di navigazione abusivamente duplicati.
2. Dopo avere premesso sussistere la propria legittimazione ad impugnare la sentenza in virtù dell'art. 576 c.p.p., con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p. avendo il giudice ritenuto che le due distinte condotte riportate in imputazione dessero vita ad una terza fattispecie, di fatto non consentita dalla legge. In realtà, ove si fosse fatto luogo all'istruzione dibattimentale, sarebbe chiaramente emersa la prima delle due ipotesi previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis;
inoltre, nella specie, sarebbe mancato ogni carattere di evidenza dell'insussistenza del fatto tale da legittimare l'assoluzione ex art. 129 c.p.p.. Con un secondo motivo, di violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, lamenta che i prodotti importati erano tutti contraddistinti dal marchio Sansui, di cui è titolare la società dell'imputato, essendo quindi evidente che lo stesso, ordinando i navigatori al cui interno è stato installato il software abusivo, ha concorso nella illecita duplicazione. Del tutto irrilevante, ai fini della contestata abusiva duplicazione era, quindi, la condotta di importazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Premesso che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di assoluzione ex art. 576 c.p.p. anche, come nella specie, per il tramite di ricorso per saltum, i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili in quanto entrambi volti a sostenere l'illegittimità della ritenuta assenza, nella condotta contestata, di illiceità penale, sono infondati.
A fronte della condotta contestata, caratterizzata, in maniera inequivoca, dalla condotta di importazione di programmi per elaboratore abusivamente duplicati, il Tribunale, nel ritenere la stessa non prevista dalla legge come reato, oltre ad avere esattamente compreso il contenuto dell'addebito, ha fatto invero corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo cui, infatti, il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente duplicati (Sez. 3, n. 49385 del 22/10/2009, Bazzoli, Rv. 245717).
Si è ineccepibilmente spiegato, invero, che la L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, comma 1, punisce, da un lato, la abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall'altro lato, l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae. In questo caso il legislatore, per i programmi per elaboratore, ha volutamente utilizzato un criterio diverso da quello scelto per le opere musicali o audiovisive dal successivo art. 171 ter, comma 1, L. cit., il quale punisce, da un lato, l'abusiva duplicazione e riproduzione (lett. a e b) e, dall'altro lato, sia la detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o riprodotte (lett. c), sia la detenzione per la vendita di opere prive del contrassegno Siae (lett. d). Tale diversità di disciplina, si è aggiunto, corrisponde ad una precisa finalità del legislatore, che ha voluto calibrare le diverse conseguenze giuridiche della pluralità dei comportamenti ipotizzabili in materia. Del resto, non potrebbe sicuramente pervenirsi ad una eventuale applicazione della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso una interpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato dell'espressione "programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società degli autori ed editori" non può essere dilatato fino a fargli comprendere anche i programmi abusivamente duplicati;
così facendo, infatti,non si estenderebbe il significato di una norma preesistente, ma si creerebbe una nuova norma dapprima non esistente. Si opererebbe, in altri termini, una applicazione analogica della norma dettata per il caso dei supporti privi di contrassegno Siae al diverso caso dei programmi abusivamente duplicati, in contrasto con la necessità, sempre ribadita, anche con riguardo all'interpretazione delle diverse disposizioni della L. 22 aprile 1941, n. 633, di osservare i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, sì che al giudice non è consentito di rimediare ad ipotetiche sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tassativo. Stando così le cose, dunque, neppure può ritenersi illegittima l'applicazione del disposto dell'art. 129 c.p.p. chiaramente riferita, per dettato testuale, la cui ratio è fondata, del resto, su evidenti ragioni di economia processuale, anche alle ipotesi in cui, come nella specie, il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
4. Il ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015