CASS
Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2023, n. 27609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27609 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AR BE (CUI 03A1C1I) nato il [...] avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 c.p.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna. Inammissibile nel resto Penale Sent. Sez. 4 Num. 27609 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato la pena concordata fra le parti di anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa nei confronti di RT AS AR in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. in reazione all'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, della somma di euro 15.825,00 e.ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 cod. pen. / delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sim, del tablet e delle chiavi in sequestro. 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in conseguenza della errata qualificazione giuridica dei fatti, lamentando la mancata derubricazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, in ragione del ruolo marginale rivestito dall'imputato nell'episodio delittuoso. 2.2. Con il secondo motivo.ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge ed in specie dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla disposta confisca della somma di denaro. Secondo il difensore l'art. 240 bis cod. pen. non consentirebbe di disporre la confisca del denaro sulla base della mancata giustificazione in merito all'origine lecita della somma, sicché, a fronte della contestazione di detenzione illecita di sostanza stupefacente, tale somma non poteva essere considerata provento di attività delittuosa. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla disposta confisca delle carte di credito, del tablet, delle schede sim, dei telefoni cellulari e delle chiavi rinvenute nella disponibilità dell'imputato. Il difensore lamenta che il giudice non avrebbe indicato i motivi della correlazione fra tali beni ed il reato contestato. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Raffaele Gargiuolo, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 cod. pen. e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto esclusivamente con r ferimento al terzo motivo. 2. Il primo motivo con cui si censura la erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto cli correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Già precedentemente all'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito dopo l'entrata in vigore dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: si è sostenuto che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni;
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, al ricorrente è contestata la detenzione di un quantitativo di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta nascosta in un'autovettura nella sua disponibilità. La motivazione della sentenza contiene un richiamo agli esiti delle indagini e, in particolare, al verbale di arresto, al verbale di perquisizione e sequestro, alla consulenza tecnica tossicologica e al verbale di interrogatorio: già solo in ragione del dato quantitativo, non può dirsi che la qualificazione giuridica della fattispecie come reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 abbia carattere di eccentricità e possa formare oggetto di 3 ricorso per cassazione. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di c:ui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. Nel caso di specie il giudice ha rilevato che la somma di denaro pari a 15.825 euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, era sproporzionata rispetto alle sue condizioni di vita e reddituali e che il ricorrente, lungi dall'avere assolto all'onere di dimostrare che sproporzione non vi era, aveva addirittura ammesso che il denaro gli era stato consegnato insieme alla sostanza stupefacente. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dunque, la confisca della somma di denaro era legittima in astratto ed era stata giustificata nel caso concreto con motivazione coerente con il dato normativo, esaustiva e non illogica. 4. Il terzo motivo relativo alla disposta confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è fondato. Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cessazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21358 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Savin Rv. 279348) Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. delle cose che servirono a commettere il reato, ovvero della cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Con riferimento specifico alle nozione di cose che servirono a commettere il reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità, tale da legittimare il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato, pur senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per la 4 ricorso. Deciso in Roma il 25 maggio 2023 esecuzione del secondo (Sez 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv.280991; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631). Quanto all'onere della motivazione da parte del Giudice, si è anche affermato che la sinteticità della motivazione tipica del rito del patteggiamento non può estendersi alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta di ufficio, se non nei limiti in cui lo sviluppo argomentativo della decisione sia correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez 2 n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081). Dal che si deve dedurre che l'onere della motivazione potrà essere ridotto rispetto al rapporto di derivazione (per il profitto) e strumentalità (per le cose che servirono a commettere il reato), qualora tale rapporto emerga ictu °cui/ dalla stessa imputazione, mentre dovrà essere maggiormente approfondito negli altri casi in cui non sussista una tale evidenza. Sempre in materia di stupefacenti con riferimento al telefono cellulare si è sostenuto che la confisca è legittimak laddove sia dimostrato l'asservimento del bene al reato, ovvero un suo uso non occasionale, ma costante per comunicazioni relative allo spaccio ( Sez.6 n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv 226687). Nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente, la sentenza impugnata si limita ad affermare, in maniera apodittica, che gli oggetti sequestrati, ovvero telefoni, carte di credito, tablet e chiavi erano "oggetti e strumenti impiegati dall'imputato ne l'ambito dell'attività illecita di narcotraffico", senza fornire spiegazioni ulteriori. In tal modo, tuttavia, il giudice non ha assolto all'onere di motivare le ragioni dell'apprensione del bene e non ha spiegato quali elementi in atti valessero a dimostrare l'asservimento di tali oggetti, nel senso, precisato dalla elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, di destinazione prevalente, al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sim, del tablet e delle chiavi in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul tale punto al Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sinn, del tablet e delle chiavi in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna. Rigetta nel resto il
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 c.p.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna. Inammissibile nel resto Penale Sent. Sez. 4 Num. 27609 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 25/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato la pena concordata fra le parti di anni 4 di reclusione e euro 18.000 di multa nei confronti di RT AS AR in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha disposto la confisca, ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. in reazione all'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, della somma di euro 15.825,00 e.ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 cod. pen. / delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sim, del tablet e delle chiavi in sequestro. 2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in conseguenza della errata qualificazione giuridica dei fatti, lamentando la mancata derubricazione nel delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, in ragione del ruolo marginale rivestito dall'imputato nell'episodio delittuoso. 2.2. Con il secondo motivo.ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge ed in specie dell'art. 240 bis cod. pen. in relazione alla disposta confisca della somma di denaro. Secondo il difensore l'art. 240 bis cod. pen. non consentirebbe di disporre la confisca del denaro sulla base della mancata giustificazione in merito all'origine lecita della somma, sicché, a fronte della contestazione di detenzione illecita di sostanza stupefacente, tale somma non poteva essere considerata provento di attività delittuosa. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla disposta confisca delle carte di credito, del tablet, delle schede sim, dei telefoni cellulari e delle chiavi rinvenute nella disponibilità dell'imputato. Il difensore lamenta che il giudice non avrebbe indicato i motivi della correlazione fra tali beni ed il reato contestato. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Raffaele Gargiuolo, ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 commi 1 e 2 cod. pen. e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto esclusivamente con r ferimento al terzo motivo. 2. Il primo motivo con cui si censura la erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen., su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto cli correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Già precedentemente all'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte aveva chiarito che la ricorribilità in cassazione della sentenza di patteggiamento per il vizio della erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito dopo l'entrata in vigore dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: si è sostenuto che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni;
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, al ricorrente è contestata la detenzione di un quantitativo di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta nascosta in un'autovettura nella sua disponibilità. La motivazione della sentenza contiene un richiamo agli esiti delle indagini e, in particolare, al verbale di arresto, al verbale di perquisizione e sequestro, alla consulenza tecnica tossicologica e al verbale di interrogatorio: già solo in ragione del dato quantitativo, non può dirsi che la qualificazione giuridica della fattispecie come reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 abbia carattere di eccentricità e possa formare oggetto di 3 ricorso per cassazione. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di c:ui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. Nel caso di specie il giudice ha rilevato che la somma di denaro pari a 15.825 euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, era sproporzionata rispetto alle sue condizioni di vita e reddituali e che il ricorrente, lungi dall'avere assolto all'onere di dimostrare che sproporzione non vi era, aveva addirittura ammesso che il denaro gli era stato consegnato insieme alla sostanza stupefacente. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, dunque, la confisca della somma di denaro era legittima in astratto ed era stata giustificata nel caso concreto con motivazione coerente con il dato normativo, esaustiva e non illogica. 4. Il terzo motivo relativo alla disposta confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. è fondato. Nulla quaestio sulla possibilità di ricorrere per cessazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca: le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine al contrasto profilatosi in materia, hanno stabilito che è ricorribile per cassazione, per vizio di motivazione, la sentenza di patteggiamento che stabilisca una misura di sicurezza ove questa non abbia formato oggetto di pattuizione tra le parti (Sez. U, n. 21358 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Savin Rv. 279348) Ciò premesso, con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. delle cose che servirono a commettere il reato, ovvero della cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Con riferimento specifico alle nozione di cose che servirono a commettere il reato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità, tale da legittimare il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato, pur senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per la 4 ricorso. Deciso in Roma il 25 maggio 2023 esecuzione del secondo (Sez 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv.280991; Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631). Quanto all'onere della motivazione da parte del Giudice, si è anche affermato che la sinteticità della motivazione tipica del rito del patteggiamento non può estendersi alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta di ufficio, se non nei limiti in cui lo sviluppo argomentativo della decisione sia correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez 2 n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081). Dal che si deve dedurre che l'onere della motivazione potrà essere ridotto rispetto al rapporto di derivazione (per il profitto) e strumentalità (per le cose che servirono a commettere il reato), qualora tale rapporto emerga ictu °cui/ dalla stessa imputazione, mentre dovrà essere maggiormente approfondito negli altri casi in cui non sussista una tale evidenza. Sempre in materia di stupefacenti con riferimento al telefono cellulare si è sostenuto che la confisca è legittimak laddove sia dimostrato l'asservimento del bene al reato, ovvero un suo uso non occasionale, ma costante per comunicazioni relative allo spaccio ( Sez.6 n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv 226687). Nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente, la sentenza impugnata si limita ad affermare, in maniera apodittica, che gli oggetti sequestrati, ovvero telefoni, carte di credito, tablet e chiavi erano "oggetti e strumenti impiegati dall'imputato ne l'ambito dell'attività illecita di narcotraffico", senza fornire spiegazioni ulteriori. In tal modo, tuttavia, il giudice non ha assolto all'onere di motivare le ragioni dell'apprensione del bene e non ha spiegato quali elementi in atti valessero a dimostrare l'asservimento di tali oggetti, nel senso, precisato dalla elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, di destinazione prevalente, al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. 5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sim, del tablet e delle chiavi in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul tale punto al Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca delle carte di credito, dei telefoni cellulari, delle schede sinn, del tablet e delle chiavi in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna. Rigetta nel resto il