Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che ponga all'incasso degli assegni, ottenuti a fronte di merce venduta e mai consegnata, qualora ad essi non sia attribuita alcuna funzione atipica di garanzia ma vengano utilizzati come tipico mezzo di pagamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2011, n. 36905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36905 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
369 05 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:
Dott. FILIBERTO PAGANO Presidente Udienza pubblica:
Dott. DOMENICO GALLO Consigliere 27 settembre 2011
Consigliere Dott. ANTONIO MANNA
2179/2011 Sentenza n.: 217 Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere
Reg. gen. n.: Consigliere rel.Dott. FABRIZIO DI MARZIO 47993/2010 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MAGRO DONATO N. IL 28/06/1943 avverso la sentenza N. 289/2010 CORTE APPELLO di POTENZA del
15.07.2010
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27.9.2011 la relazione fatta dal consigliere dott. Fabrizio Di Marzio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.- Con sentenza n. 289 del 15.7.2010 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Potenza in data 9.10.2008 a
Magro Donato ai sensi dell'art. 646 c.p. (oltre al risarcimento danni) per essersi indebitamente appropriato di due assegni ricevuti in pagamento di mobilio venduto e mai consegnato alla parte offesa.
1
Una prima sulla erronea applicazione della legge assegno (RD n.
1736/1933) e della legge n. 386/1990 avendo la Corte fondato la propria decisione sul rilascio di assegni (oggetto di appropriazione indebita) a titolo di garanzia, pur costituendo l'assegno esclusivamente un mezzo di pagamento come tale inidoneo ad assolvere una funzione di garanzia, e a costituire perciò bene suscettibile di appropriazione;
Una seconda censura concerna la contradditorietà ed illogicità della motivazione con riguardo al danno subito dalla parte offesa, consistito a giudizio della Corte e in assenza di riscontro probatorio - nel successivo
-T
acquisto di altro bene dello stesso genere di quello non consegnato dall'imputato;
Una terza censura investe la mancanza di motivazione non avendo la Corte
di appello pronunciato sulla qualità dell'imputato segnalata dalla difesa, ossia non diretto contraente e beneficiario del contratto ma mero rappresentante della impresa venditrice, reale destinataria della controprestazione integrata dai titoli di credito. L
2. Il primo motivo è fondato. Certamente, integra il delitto di cui all'art. 646 c.p. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario appropriandosi della somma riscossa in violazione del patto di garanzia concluso con l'emittente. Infatti, il regime legale di circolazione dell'assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a vista e della invalidità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto obbligatorio, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possano convenire di utilizzare l'assegno bancario, anziché nella funzione tipica di mezzo di pagamento, come fattuale strumento di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel programma negoziale (cfr. Cass, sez. II, 29.2.2000, Manibelli).
Tuttavia, nel caso di specie gli assegni non hanno assolto nessuna atipica funzione di garanzia, essendo stati utilizzati nella loro funzione propria di mezzi di pagamento. E infatti, il rapporto giuridico tra i contraenti - per
2 come ricostruito nella decisione impugnata - si esaurisce nelle contrapposte obbligazioni della consegna della merce venduta e del pagamento del relativo prezzo;
quest'ultima prestazione è stata oggettivamente eseguita attraverso la dazione di assegni, costituenti per legge mezzi di pagamento.
Invece, non risulta nessun'altra obbligazione a carico dell'imputato in riferimento alla quale avrebbe potuto programmarsi la funzione non di pagamento ma di garanzia attribuita agli assegni consegnati dalla parte civile. Di modo che, sotto il profilo civilistico la condotta contestata all'imputato si inscrive nell'area dell'inadempimento contrattuale;
sul piano penalistico, non si lascia sussumere in fattispecie di reato.
Per l'acclarata insussistenza del fatto, i restanti motivi sono assorbiti.
3. Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Il Giudice estensore Il Presidente нии
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
IL 13 OTT 2011
A M E
IL CANCELLIERE E
R
P
U
Claudia Pianelli S
F
O
T
N
R
O
C
3