Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2002, n. 9569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9569 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
0 95 6 9 /0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente www R.G.N. 16002/99 Cron.25750 www Consigliere -Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1951 Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO -Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 08/01/02 Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SENTENZA 077 11500 CELLERIA sul ricorso proposto da: in persona del LC SRL in liquidazione, elettivamente liquidatore Sig.DE IO ER, domiciliato in ROMA VIA ANAPO 27, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NINNI, che lo difende unitamente agli avvocati RAFFAELE CONTE, RICCARDO CONTE, giusta delega in atti%;B - ricorrente
contro
FILM COLOR DI NAPOLITANO & BOSCHI SDF, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 57/99 della Corte d'Appello di 10 -1- MILANO, depositata il 15/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordina per il rigetto. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 24/4/90 la s.r.l. LL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso il 13/3/90 dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della s.d.f. FI OR per il pagamento di lire 5.119.856, a titolo di saldo del prezzo della fornitura di due pannelli fotografici. A sostegno dell'opposizione la LL deduceva che, in vista di una campagna promozionale da effettuare il 12/7/89 in una catena di supermercati, aveva commissionato alla FI OR un pannello pubblicitario che, montato su un supporto di cm.222 x 296 fornito dalla committente, doveva essere consegnato entro il 7/7/89 al prezzo di lire 2.609.908; che il pannello era stato consegnato in ritardo e in misura diversa da quella pattuita, tanto che l'opponente, pur avendovi apportato delle modifiche a proprie spese, non aveva potuto utilizzarlo in tutti i supermercati;
che la FI OR, ricevuta denuncia dei vizi e del ritardo, aveva provveduto a rifare un nuovo pannello conforme all'ordine il quale, pertanto, rientrava nella garanzia dovuta dall'opposta ex art.1668 c.c. Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso per il prezzo anche del secondo pannello, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta risarcimento dei danni con compensazione dei rispettivi crediti e debiti, offrendo, alla prima udienza, la somma di lire 2.068.458, pari al prezzo di un solo pannello, dedotti i danni certi costituiti dalle spese per le modifiche del pannello difettoso (pari a lire 541.000). La convenuta opposta si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'opponente. Con sentenza 21/4/1996 il Tribunale di Milano, revocato il decreto ingiuntivo, condannava l'opponente a pagare la somma di lire 5.119.856, detratto l'acconto L versato in causa, e l'opposta FI OR al risarcimento dei danni nella misura di lire 541.450 maggiorata della rivalutazione monetaria. La decisione veniva solo in parte riformata dalla Corte d'appello di Milano che, riconoscendo dovuto dall'opponente il prezzo di entrambi i pannelli e fermo restando l'obbligo della FI OR di risarcire i danni nella misura liquidata dal primo giudice per i vizi del primo pannello, con sentenza 15/1/99, condannava la LL a pagare alla FI OR la somma di lire 3.051.398, oltre interessi sul maggior importo di lire 5.119.856 fino al 31/12/96 ed interessi legali sul predetto importo di lire 3.051.398 dall'1/1/97 fino al saldo finale. Contro la sentenza la LL ha proposto ricorso per cassazione per un unico, articolato, motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, ma articolato, motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto, senza fornire una motivazione adeguata, logica e convincente, che l'esecuzione del secondo pannello da parte della FI OR costituiva oggetto di un distinto, autonomo, incarico e non rientrava, quindi, nella garanzia dovuta dalla FI OR ex art. 1668 c.c. per i difetti del primo pannello, affermando, di conseguenza, l'obbligo della ricorrente di pagamento di entrambi i pannelli, con la sola detrazione della spesa da lei sostenuta per il provvisorio riadattamento del primo pannello. In particolare, secondo la ricorrente, erano state erroneamente valutate le risultanze probatorie, e segnatamente le dichiarazioni dei testi DA e OL, le quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, dimostravano, da un lato, che l'esecuzione del secondo pannello trovava ragione nei vizi del primo, di cui costituiva il rifacimento, dall'altro, che la ricorrente aveva utilizzato il primo pannello (peraltro 5 modificandolo a proprie spese) soltanto per limitare i danni e non certo perché aveva inteso accettare l'opera difettosa. Quanto alle altre circostanze di fatto alle quali la sentenza aveva fatto riferimento ai fini della decisione (quali la possibilità che la ricorrente si era riservata di utilizzare il secondo pannello in future fiere, la mancata restituzione alla FI OR del primo pannello, lo sconto praticato sul prezzo di entrambi i pannelli), esse, secondo la ricorrente, ben potevano essere valutate in senso opposto a quello ritenuto dal giudice d'appello. Ed ancora, l'affermazione che il secondo pannello formava oggetto di un ordinativo, distinto ed autonomo rispetto al primo, era stata dalla sentenza basata su di un presupposto di fatto errato, e cioè che la ricorrente avesse ordinato alla FI OR un secondo supporto. Era, poi, stata immotivatamente enfatizzata, rispetto alle deposizioni dei testi DA e OL, la deposizione della teste AR, moglie del legale rappresentante della FI OR. Infine, pur dando atto che per i difetti del primo pannello la FI OR era tenuta al risarcimento dei danni, la sentenza aveva limitato tali danni alla spesa sostenuta dalla ricorrente per adattare il primo pannello, senza provvedere anche alla riduzione del prezzo. Nessuno dei rilievi merita accoglimento. L'impugnata sentenza ha indicato in modo esauriente e logico le ragioni per le quali nel caso di specie l'esecuzione del secondo pannello non poteva essere ritenuta come riconoscimento tacito dei vizi del primo, ma costituiva invece oggetto di un ulteriore incarico per il quale era, perciò, giustificato il pagamento del corrispettivo. In particolare, ha elencato una serie di circostanze di fatto che, valutate nel loro insieme, dimostravano, secondo il giudicante, in modo inequivoco la volontà della committente ا ح di avere comunque accettato il primo pannello (su di esse la sentenza diffusamente si sofferma a pag.4). Le critiche della ricorrente, in quanto volte ad un riesame di tali circostanze al fine di ottenerne una nuova valutazione a sé favorevole, appaiono, pertanto inammissibili in questa sede. In particolare, in relazione alla valutazione complessiva effettuata dal giudice d'appello, la realizzazione di un secondo supporto (che, secondo la ricorrente, non corrisponderebbe alla realtà) costituisce soltanto uno dei tanti elementi di giudizio presi in considerazione dal giudicante e non appare di per sè decisiva a sovvertire il giudizio stesso. Non decisivo è anche il richiamo della sentenza alla deposizione della teste NS, in quanto il giudice d'appello ha ritenuto comunque irrilevanti eventuali accordi sul prezzo del secondo pannello (sui quali aveva riferito la teste), osservando - e sul punto non vi è censura - che era superfluo parlare di prezzo dal momento che questo era stato già convenuto per il primo pannello. In ordine alla mancata riduzione del prezzo, la sentenza ha osservato (ed anche questo punto non è censurato) che in ordine a tale questione si era formato il giudicato interno. 109T129.11 Consegue il rigetto del ricorso. 4,66 La Corte rigetta il ricorso. CONTE SUPREMA CASSAZIONE 456T тот. 149,77
P.Q.M.
Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1400 Roma, 8 gennaio 2002 delle Entrate di Roma 2 1 11.1. 1838 versate € 161,77 2012 apposta in calce alla copia autentica 8067 7 7 до6т 1, serie 4 al n. (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6 1 Lo RD L'EW LL лепти чё DEPOSTA/C IN CANCELLOR 02 LUG 2002 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri IL CAMM