Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A IN 03352/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.7194/98 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. Gets Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 19/12/00 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 GG IC il 8 MOR 2001 - intimata IL CANCELLIERE - 5540 avverso la sentenza n. 2112/97 del Tribunale di Napoli in data 10 febbraio 1997, depositata il 14 aprile 1997 (R.G. n. 9583/93). 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'Interno ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli 10 febbraio/14 aprile 1997, che parzialmente riformando la decisione in data 10/11 febbraio 1993 del Pretore della stessa sede questi aveva rigettato la domanda proposta dalla sig.ra IC GG, nata il [...], diretta ad ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento ha riconosciuto alla GG soltanto il primo beneficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Il Tribunale aveva affermato che, secondo quanto specificato dal consulente tecnico di ufficio all'esito dell'indagine rinnovata in quel grado del giudizio, il complesso delle malattie da cui era affetta la GG era divenuto totalmente invalidante dal dicembre 1995, "in coincidenza con 2 la decorrenza indicata dalla commissione sanitaria di prima istanza, posto che per la prima volta a quell'epoca veniva espressamente diagnosticata una valutazione dello stato invalidante che avrebbe dato ingresso al riconoscimento di una prestazione assistenziale". In questa fase del giudizio l'intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 19 legge 30 marzo 1971 n. 118, 101 cod. proc. civ. (primo motivo) e omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e vizio di (secondo motivo). Requisito per il motivazione beneficio riconosciuto alla GG, deduce il gli altri, l'età anagrafica Ministero, è fra 1 dell'assistibile, che non deve avere compiuto i sessantacinque anni. Tale limite di età, si aggiunge in ricorso, era stato superato dalla GG, quando nel dicembre essa per il complesso delle malattie da cui era affetta era divenuta totalmente inabile, essendo la stessa nata il 26 3 settembre 1928, ma il Tribunale nel riconoscere la pensione d'inabilità alla GG non aveva tenuto conto del superamento dell'età né sul punto aveva fornito alcuna motivazione. La doglianza è fondata. Requisito per la concessione della pensione d'inabilità di cui all'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118, è, fra gli altri, l'età anagrafica dell'assistibile che, 8'espressamente dispone l'art. secondo quanto primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, deve essere compresa fra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno. Il medesimo art. 8, al secondo comma, prevede poi che al compimento di tale anno, in sostituzione della pensione d'inabilità nonché dell'assegno d'invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, è corrisposta, da parte dell'Inps, la pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, ai sensi degli artt. 10 e 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854. La chiara lettera della legge non consente diversa interpretazione quanto al detto requisito in tema di benefici per i mutilati ed invalidi civili: come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 17 giugno 2000 n. 8272, 23 marzo 1999 n. 2760, 12 marzo 1996 n. 2011), tali benefici non possono essere perciò a soggetti per i quali lo stato riconosciuti nella misurad'invalidità sia stato raggiunto, richiesta dalla legge, dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, o mantenuti da coloro, cui siano stati attribuiti, dopo il compimento del anno di età, operando in talsessantacinquesimo caso la sostituzione dei benefici suddetti con la pensione sociale a norma delle richiamate disposizioni della legge 18 dicembre 1973 n. 854. Essendo accertato in atti, come risulta pure dalla indicazione della data di nascita di IC - riportata nella - 26 settembre 1928 GG intestazione della sentenza impugnata, che la stessa era divenuta totalmente inabile soltanto nel dicembre 1995, quando cioè da tempo aveva superato il limite massimo di età del beneficio medesimo, questo non poteva essere concesso. La sentenza impugnata va dunque cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla GG anche con 5 riferimento alla pensione d'inabilità (con il ricorso al Pretore l'assistibile aveva infatti richiesto congiuntamente a tale prestazione assistenziale anche l'indennità di accompagnamento, la quale le era stata negata dal primo giudice con statuizione passata in giudicato). La GG, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., è esonerata dal pagamento delle spese processuali relative sia al presente giudizio sia di legittimità, che alle precedenti fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della GG anche relativamente alla d'inabilità; nulla per le spese del pensione giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di merito. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000. 3 0 Il Presidente Il Consigliere est. I 3 A 1 S 5 D . НО АТ S , милетно рецкий T . A O R T N L , A L ' A 3 L O S L B 7 E E - I P 8 D S D - LI I I 1 S A N 1 T N G S E O E O S G P A I IL CANCELLIERE G D A M I Depositato in Cancelleria E E O L , A T O 8 MAR. 2001 D T R I A E T L R E oggi,. S I T L I R D N E P G E E D IL CANCELLIER S O R E D