Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla diaria ridotta ai sensi dell'art. 21 A CCNL autoferrotranvieri applicando alla disposizione la regola di ermeneutica che impone la ricerca della comune volontà delle parti e ritenendo che la continuità della prestazione lavorativa fuori sede non era interrotta dal semplice transito per la residenza lavorativa o dalle fermate tecniche, essendo necessaria una sosta significativa in detta zona, la cui durata era desumibile dal concetto di orario di lavoro per gli autoferrotranvieri di cui all'art. 5 della legge n. 138 del 1959, e il ricorrente aveva omesso di specificare le carenze e lacune argomentative o le illogicità in cui sarebbe incorso il giudice di merito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G.T.I.-GESTIONE STRAORDINARIA REGIONALE TRASPORTI IRPINI in persona del Commissario Regionale e legale rapp.te p.t. Lorenzo Venezia, rapp.to e difeso dall'avv. Enrico Giglio, del Foro di Avellino, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
FR ON
rappresentato e difeso dall'avv. Emilio D'Anore, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale Gorizia, n. 25, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 00021/98 del 13/15.01.1998, R.G. n. 00170/96, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1373/96 del 20 giugno - 02 ottobre 1996 il Pretore di Avellino, rigettava le domande proposte da NT US contro la Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini (in appresso Gestione) dirette al riconoscimento del suo diritto alla diaria di cui all'art. 20/A, o, subordinatamente, quella ridotta di cui all'art. 21/A del contratto collettivo di categoria perché, nell'espletamento dei turni nn. 136-140 era costretto a rimanere fuori della sede di lavoro in Montemiletto per un periodo superiore alle sei ore. Aveva ritenuto il Pretore la infondatezza delle domande in considerazione del tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate secondo cui anche il semplice passaggio, durante il turno, per la propria residenza di lavoro prima della scadenza delle sei ore era sufficiente ad interrompere la continuità richiesta e a far venir meno il presupposto del diritto alla diaria.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello proposto dal US, accoglieva la domanda subordinata, e dichiarava il diritto del lavoratore a percepire la diaria ridotta ex art. 21/A del ccnl di settore per i turni e per il periodo di cui all'atto introduttivo del giudizio;
spese del doppio grado del giudizio interamente compensate tra le parti.
Osservava il Tribunale: il criterio ermeneutico di interpretazione dei contratti sull'obbligo di ricercare la comune volontà delle parti, anche con l'ausilio, sussistendo lacune, di norme di più vasta applicazione, portava ad una interpretazione delle norme contrattuali sulla diaria diversa da quella fornita dal primo giudice;
con richiamo all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 febbraio 1958, n. 138, sull'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbana, secondo cui la durata minima della cd. sosta di riposo era di quindici minuti, di tale durata doveva anche considerarsi la sosta di valore significativo idonea ad interrompere la continuità della prestazione lavorativa;
la ratio della diaria era quella non solo di rimborsare la presumibile spesa da sopportare per l'attività fuori della residenza lavorativa, ma anche di compensare l'inevitabile maggior disagio;
e dunque, non poteva ritenersi sufficiente, in relazione a tale ratio, la breve fermata per far salire e scendere i passeggeri lungo il percorso previsto nel turno lavorativo;
poiché, pertanto, nel caso di specie era accertata un'assenza dalla residenza lavorativa superiore a sei ore e inferiore a dodici, il lavoratore aveva diritto alla diaria ridotta prevista dall'art. 21/A del contratto collettivo di settore per i turni e i periodi indicati nell'atto introduttivo. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Gestione demandando a due motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata.
US NT si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Gestione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 21/A del ccnl autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, e 1376 c.c. in relazione all'art. 5 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, nonché omessa, erronea e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.:
il diritto dell'agente alla diaria ridotta sorgeva solo per il servizio di sei ore continuative fuori sede;
il servizio di cui all'art. 21/A del ccnl di settore si riferiva non solo all'attività svolta sull'automezzo ma anche a quei periodi (soste tecniche o di riposo) durante i quali l'agente, pur non lavorando, doveva, comunque, mantenere le proprie energie fisiche a disposizione dell'Azienda; la tesi del Tribunale, pertanto, considerava fuori sede anche l'orario relativo all'attività svolta sull'automezzo e alle soste di riposo o tecniche lungo il percorso della residenza di lavoro;
il ricorso all'art. 5 della legge n. 138 del 1958 era fuorviante, attesa la finalità della norma di assicurare la salute psicofisica del lavoratore e la tutela dell'utente, e come tale non sovrapponibile alla ratio della diaria;
ne', infine, era pertinente il riferimento alle permanenze in residenza inferiori a 45 minuti che non interrompevano il periodo di tempo agli effetti della concessione della indennità di trasferta, se non nella prospettiva opposta, nel senso che, ove le parti avessero voluto intendere di apprezzabile durata la sosta interruttiva della continuità della prestazione oltre le sei ore per la diaria ridotta, lo avrebbero espressamente indicato, così come era stato fatto per la trasferta. Il motivo è infondato.
Il giudice di appello perviene alla decisione del 5
riconoscimento al US del diritto alla diaria ridotta ai sensi dell'art. 21/A del contratto collettivo del settore, per servizio continuativo fuori sede per più di sei ore e non più di dieci, applicando all'interpretazione della (citata) norma contrattuale la regola legale di ermeneutica che impone la ricerca della comune volontà delle parti anche "non limitandosi al senso letterale delle parole usate".
Dalla indagine effettuata dal Tribunale sul "coordinato disposto dei punti 1 e 7 dell'art. 21/A del CCNL di categoria" si era, quindi, desunto che la cd. continuità della prestazione lavorativa fuori sede ai fini del richiesto compenso supplementare non poteva considerarsi interrotta dal semplice transito del mezzo pubblico in corso della prestazione per la residenza lavorativa ovvero dalle fermate cd. tecniche (salita e discesa di passeggeri), ma solo in presenza di una sosta significativa in detta zona, che ben poteva essere desunta per la durata, con riferimento all'aggettivazione di significativa per la sua applicabilità, dal concetto di orario di lavoro per gli autoferrotranvieri di cui all'art. 5 della specifica legge n. 138 del 1959. Va premesso che imprescindibile principio del limite del giudizio di legittimità è quello, riconnesso alle censure rivolte alle decisioni in tema di contratti, secondo cui "l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;
le censure basate sulle suddette violazioni devono tuttavia essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui fonda l'interpretazione accolta, Potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal' giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte." (Cass. 21.01.1999, n. 00 545). Orbene, dal motivo di ricorso in esame si desume soltanto che la continuità del servizio può essere interrotta anche dal semplice transito per la zona di residenza di lavoro e/o dalle fermate per i passeggeri, il tutto in funzione della ratio del beneficio contrattuale che sarebbe quello "di compensare lo svolgimento della propria attività di lavoro al di fuori della residenza assegnata". Nonostante la titolazione in tal senso del motivo di ricorso in esame, la censura non appare correttamente proposta, mediante, cioè, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi nella assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e nell'insanabile contrasto tra gli stessi: contraddizioni e irrazionalità, neppure prospettate in ricorso, comunque per nulla rinvenibili nella motivazione della impugnata sentenza, la quale appare sorretta da considerazioni motive congrue ed esaurienti, idonee a permettere il controllo del processo logico-giuridico svolto a sostegno della decisione.
Ed invero. Anche il Tribunale riconduce alla prestazione supplementare della diaria ridotta la ratio di "alleviare i disagi" della prestazione lavorativa fuori sede, sol che presuppone che tali disagi non sollecitano l'attenzione di un compenso se non di durata superiore ad un certo orario continuo (più di sei ore e non più di dieci); perché, poi, possa darsi un qualche ragionevole significato alla prevista continuità del servizio, precisa che è pur sempre necessario che la interruzione di essa possa avere una qualche ragionevole giustificazione o se si vuole anche solo una spiegazione, l'una e l'altra, invece, estranee alla ipotesi del solo transito per la residenza di lavoro e/o con la sola fermata tecnica per la utenza. E tale ultimo punto non è censurato da alcuna delle argomentazioni prospettate nel motivo di ricorso in esame.
Con il secondo motivo di ricorso la Gestione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 20, n. 2, 21/A, n. 5, del ccnl autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, nonché omessa, erronea e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: sia in primo che in secondo grado la Gestione aveva eccepito l'inapplicabilità dell'istituto della diaria perché il US prestava servizio sempre sullo stesso invariato percorso assegnatogli dall'azienda; per il concetto espresso dall'art. 20, n. 2, del ccnl, la "tratta" rientrava in una delle località ivi previste per la determinazione della residenza di lavoro, sicché l'agente non aveva mai prestato la propria attività fuori della propria residenza;
il Tribunale aveva erroneamente interpretato le invocate disposizioni, ed aveva anche omesso sul punto qualsiasi pronuncia.
Il motivo è inammissibile.
In tema di contenuto del ricorso per cassazione è costante l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui le finalità della norma di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, consentendo, quindi, un controllo alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative(ex plurimis, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972; Cass. 29 luglio 1993 n. 8421). Ne consegue che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o di questioni sollevate nel corso del giudizio, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze e/o delle questioni non valutate, che il ricorrente deduca tutti i presupposti e gli elementi necessari a rendere possibile il suddetto controllo.
In applicazione del citato principio al caso di specie, e perché il pronunciato della Corte non costituisca mera affermazione di principio irrilevante ai fini del decidere, il ricorrente, oltre a precisare il momento della sollevata eccezione ai fini della sua ritualità (art. 416, comma 2, c.p.c.), avrebbe dovuto specificare - onde consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti (quali, la effettiva residenza di lavoro del US, il percorso della tratta, la continuità dei turni su di essa) al fine di stabilire la sussistenza o meno del percorso fuori residenza presupposto alla prestazione. In mancanza di tali elementi, la censura, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, costituisce una generica critica alla decisione impugnata senza assumere il rango di vero e proprio motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. E dunque tale motivo di ricorso non può trovare legittimo ingresso avendo l'azienda censurato la sentenza impugnata in modo incompleto e generico, limitandosi ad affermare che il giudice di appello aveva (implicitamente?) "non solo commesso un'evidente violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 20, n. 2 e 21/A, n. 5, del CCNL
autoferrotranvieri, avendo erroneamente interpretato siffatte disposizioni contrattuali il cui tenore letterale nel senso suesposto è di indiscutibile chiarezza, ma poi ha omesso qualsivoglia pronuncia".
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Sussistono i giusti motivi (vedi anche le contrastanti decisioni di merito) per dichiarare la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M
la C o r t e rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001