Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3806
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini (GTI) avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva accolto l'appello di un lavoratore (NT US) e riconosciuto il suo diritto alla percezione della diaria ridotta ex art. 21/A del contratto collettivo di categoria. Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento della diaria di cui all'art. 20/A o, in subordine, quella ridotta di cui all'art. 21/A, lamentando di essere stato costretto a rimanere fuori dalla sede di lavoro per un periodo superiore alle sei ore durante specifici turni. Il Pretore di Avellino aveva rigettato le domande, ritenendo che anche una breve sosta presso la propria residenza lavorativa interrompesse la continuità richiesta per il diritto alla diaria. Il Tribunale, invece, interpretando diversamente le norme contrattuali e richiamando l'art. 5 della legge n. 138/1958 sull'orario di lavoro degli autoferrotranvieri, aveva considerato interruttiva della continuità solo una sosta di durata significativa, riconoscendo al lavoratore la diaria ridotta per un'assenza dalla residenza lavorativa superiore a sei ore e inferiore a dodici. La Gestione ricorrente sollevava due motivi di censura: il primo relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla diaria, sostenendo che il servizio svolto sempre sullo stesso percorso non desse diritto alla diaria e che il Tribunale avesse erroneamente interpretato le norme; il secondo motivo, invece, contestava l'inapplicabilità dell'istituto della diaria, poiché il lavoratore prestava servizio su un percorso invariato, rientrante nella "tratta" quale località prevista per la determinazione della residenza di lavoro.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato i canoni legali di ermeneutica contrattuale, ricercando la comune volontà delle parti e interpretando la "continuità della prestazione lavorativa fuori sede" in modo da non considerarla interrotta dal semplice transito per la residenza lavorativa o dalle fermate tecniche per la salita e discesa dei passeggeri, ma solo in presenza di una sosta significativa. La Corte ha sottolineato che la censura della Gestione si risolveva in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione, senza indicare specifici vizi di motivazione o violazioni dei canoni ermeneutici. Riguardo al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, poiché la Gestione non aveva fornito gli elementi necessari a consentire il controllo sulla decisività della questione sollevata, quali la precisa indicazione del momento in cui l'eccezione era stata sollevata e le condizioni che avrebbero permesso di valutare la sussistenza o meno del percorso fuori residenza. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate interamente compensate tra le parti, stante la sussistenza di giusti motivi legati anche alle contrastanti decisioni di merito.

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Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla diaria ridotta ai sensi dell'art. 21 A CCNL autoferrotranvieri applicando alla disposizione la regola di ermeneutica che impone la ricerca della comune volontà delle parti e ritenendo che la continuità della prestazione lavorativa fuori sede non era interrotta dal semplice transito per la residenza lavorativa o dalle fermate tecniche, essendo necessaria una sosta significativa in detta zona, la cui durata era desumibile dal concetto di orario di lavoro per gli autoferrotranvieri di cui all'art. 5 della legge n. 138 del 1959, e il ricorrente aveva omesso di specificare le carenze e lacune argomentative o le illogicità in cui sarebbe incorso il giudice di merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3806
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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