Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
In tema di adozione internazionale, in virtù del rinvio, operato dall'art. 30 della legge n. 184 del 1983, all'art. 6 della stessa legge, la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti presuppone l'esame, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti posti dal predetto art. 6, e, quindi, del periodo di matrimonio (almeno tre anni), della mancanza di una situazione di separazione, anche di fatto, della idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, ed, inoltre, della età di entrambi i coniugi rispetto a quella degli adottandi; mentre, ai fini della decisione, non possono essere presi in considerazione parametri non legislativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rigetto della domanda di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale fondato sulla tutela del diritto di primogenitura del figlio legittimo degli aspiranti adottanti, primogenitura che costui, secondo i giudici di merito, avrebbe perso in caso di accoglimento della istanza, avuto riguardo alla età di uno dei coniugi, che avrebbe consentito solo l'adozione di uno straniero di età maggiore rispetto a detto figlio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI NO, IE AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSIO MOROSIN, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimato -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Minori, depositato il 15/03/00 (n. 11/00 R.R.M.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pettini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto in data 6/14.12.1999, il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettava la domanda formulata, ai sensi della l. n. 184 del 1983, dai coniugi DO MI e LE NE avente ad oggetto la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale. A seguito dell'impugnazione proposta, ex art. 739 c.p.c., da detti coniugi, la Corte d'Appello di Venezia, sezione minorenni, con il decreto in esame, rigettava il reclamo;
sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che "nel caso di specie, stante l'età dei genitori richiedenti essi non potrebbero che avere in adozione un minore già grandicello", maggiore di età rispetto al loro figlio legittimo ND, nato il giorno 1/6/1992 e che "il rischio connesso alla perdita della primogenitura è un rischio concreto che non ha bisogno di particolari dimostrazioni o motivazioni, rientrando fra i concetti comunemente accolti dalla psicologia".
Ricorrono, ex art. 111 Cost. (con atto notificato al P.M. presso la Corte d'Appello di Venezia), mediante tre motivi, i coniugi DO- LE.
Motivi della decisione
Con il primo motivo e secondo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 6 e 30 della l. n. 184/93 ed il relativo difetto di motivazione, per avere la Corte di Venezia escluso la chiesta idoneità all'adozione internazionale con considerazioni "in astratto", fuori dai criteri valutativi indicati da detta legge (soprattutto l'interesse del minore adottando), senza tener conto che nella fase preliminare della procedura adottiva in questione il thema decidendum è costituito dall'idoneità del nucleo familiare e non dalle caratteristiche eventuali del minore, compresa l'età, ed, infine, per l'arbitraria configurazione (in quanto non prevista dal legislatore) dell'esigenza di tutela del "diritto di primogenitura" del figlio già presente in famiglia. Con il terzo motivo si sostiene la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione laddove la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, di negare la chiesta declaratoria dell'idoneità in questione valutando la sola età della LE (nata il [...]) e non anche quella del DO (nato il [...]), con conseguente violazione dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza. Il ricorso merita accoglimento.
Premessa l'ammissibilità dello stesso in quanto il provvedimento camerale impugnato, a parte i requisiti di definitività e decisorietà in esso presenti (anche perché fondato su valutazioni in ordine all'età degli odierni ricorrenti), incide sul diritto soggettivo dei richiedenti coniugi all'ottenimento di un figlio in adozione, deve osservarsi che il decreto in esame risulta emesso sulla base di una struttura argomentativa fuori dal contesto normativo a cui il giudice "è soggetto" nella materia in esame e, pertanto, in virtù di considerazioni metagiuridiche ed al tempo stesso arbitrarie.
La declaratoria di idoneità all'adozione internazionale, per il rinvio dell'art. 30 della l. n. 184 del 1983 al disposto dell'art. 6 della stessa legge, vincola il giudice, all'esame, da un lato, del periodo di matrimonio (almeno tre anni), dell'insussistenza di una situazione (anche di fatto) di separazione e, soprattutto, dell'"idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare" (art. 6, primo comma, della richiamata legge) e, dall'altro, a tener conto dell'età, si badi bene, di entrambi i coniugi rispetto a quella degli adottandi (art. 6, secondo comma) il tutto con ovvio ed obbligatorio riferimento al momento della decisione e non con arbitrarie, teoriche ed astratte "proiezioni nel futuro".
Pertanto, la decisione in esame è fortemente censurabile perché non valuta i suddetti requisiti di cui al primo comma dell'art. 6, conferisce una non consentita "centralità" nella pronuncia al presupposto dell'età di cui al secondo comma dell'art. 6, tra l'altro, in modo non conforme a legge, in relazione ad un solo coniuge, ed, inoltre, motiva il rigetto con riferimento ad una tutela del diritto di primogenitura del figlio legittimo degli adottanti non normativamente previsto e con argomentazioni illogiche e su parametri metagiuridici;
con particolare riguardo a tale ultimo profilo deve, infatti, rilevarsi che è illogico sostenere che "il rischio connesso alla perdita della primogenitura è un rischio concreto" quando si giudica in astratto e prescindendo da un'adozione di un determinato minore e che nessun rilievo, in sede di giudizio, può attribuirsi a "concetti comunemente accolti dalla psicologia", tanto più per giustificare, come nel provvedimento in esame, la mancanza "di particolari dimostrazioni o motivazioni".
Infine, nessuna illegittimità costituzionale, per quanto sopra esposto, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., è rinvenibile nell'esaminata normativa che, in tema di adozione anche internazionale, fa riferimento all'idoneità di entrambi i coniugi, anche se tale principio è stato disatteso, come detto, dai giudici della Corte territoriale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia, sezione minorenni, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001