Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3489
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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In tema di adozione internazionale, in virtù del rinvio, operato dall'art. 30 della legge n. 184 del 1983, all'art. 6 della stessa legge, la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti presuppone l'esame, da parte del giudice, della sussistenza dei requisiti posti dal predetto art. 6, e, quindi, del periodo di matrimonio (almeno tre anni), della mancanza di una situazione di separazione, anche di fatto, della idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, ed, inoltre, della età di entrambi i coniugi rispetto a quella degli adottandi; mentre, ai fini della decisione, non possono essere presi in considerazione parametri non legislativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rigetto della domanda di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale fondato sulla tutela del diritto di primogenitura del figlio legittimo degli aspiranti adottanti, primogenitura che costui, secondo i giudici di merito, avrebbe perso in caso di accoglimento della istanza, avuto riguardo alla età di uno dei coniugi, che avrebbe consentito solo l'adozione di uno straniero di età maggiore rispetto a detto figlio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3489
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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