Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
Integra il reato di attività organizzata per la accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica di scommesse, senza l'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S.- previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - l'attività svolta da un intermediatore mediante la messa a disposizione del proprio conto scommesse tramite accesso internet, atteso che il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 n. 156 (relativo alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici) continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore ed il decreto ministeriale del 31 maggio 2002, consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 26849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26849 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 575
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 5091/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE RO;
GO DO;
avverso la ordinanza emessa il 16 ottobre 2003 dal tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 4 maggio 2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 23 settembre 2003 il pubblico ministero presso il tribunale di Locri convalidò il sequestro probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria della documentazione e dell'insegna di un punto internet in Roccella Ionica in danno di CE RO e GO DO, indagati per i reati di cui all'art. 4, commi 1^, 4 bis e 4 ter, legge 13 dicembre 1989, n. 401, per avere effettuato la raccolta e la prenotazione di scommesse e di concorsi prognostici in via telematica senza le necessarie autorizzazioni del ministero dell'economia e di cui all'art. 88 t.u.l.p.s..
Il tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, con ordinanza del 16 ottobre 2003 respinse la richiesta di riesame proposta dagli indagati. Osservò, tra l'altro, il tribunale i che nel punto internet della CE, pubblicizzato anche mediante insegna come centro di raccolta di scommesse sportive, era stato rinvenuto il GO, figlio dell'intestataria, che adoperava l'apparato telematico, posto in modo tale da poter essere utilizzato solo dall'operatore della ditta e non dagli avventori, registrando le scommesse sportive dietro ricezione di corrispettivo in denaro contante. La polizia giudiziaria aveva accertato quindi che l'impresa commerciale in questione era solo apparentemente dedita alla gestione di un punto internet, ma in realtà effettuava la raccolta telematica delle giuocate senza essere in possesso delle necessarie autorizzazione del ministero dell'economa e di quella di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. Doveva altresì escludersi che l'esercizio agisse quale c.d. punto remoto del reale concessionario Eurosport s.r.l. di Lamezia Terme, in quanto la CE non si limitava a consentire l'accesso ai propri clienti via internet al sito delle scommesse utilizzato dalla Eurosport o ad effettuare la vendita di schede prepagate fornite dal concessionario, bensì raccoglieva in modo diretto le puntate dei giocatori, attraverso l'utilizzazione di un computer nella esclusiva disponibilità del gestore, ricevendone il denaro e pagando le relative vincite, il che integrava gli estremi di esercizio abusivo di raccolta delle scommesse. Non era poi credibile la tesi difensiva secondo cui gli avventori utilizzavano il conto scommesse intestato al GO esercitando in associazione con questi il suo diritto di scommettere attraverso la propria carta personale fornitagli dalla Eurosport. E ciò perché i comportamenti del GO si inserivano in una cornice di professionalità (pubblicità all'esterno dei locali, ricezione del compenso della puntata, rilascio della ricevuta con l'indicazione del versato e della possibile vincita, tenuta di una contabilità delle giuocate effettuate) che confermavano l'ipotesi di un vero e proprio centro di raccolta di scommesse privo delle necessarie autorizzazioni. Del resto i reati ipotizzati sono posti anche a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle telecomunicazioni, beni certamente violati quando lo Stato non sia in grado di esercitare un controllo diretto sui soggetti intermediari con carattere di stabilità nell'attività di gestione delle scommesse.
La CE ed il GO propongono ricorso per Cassazione lamentando che il tribunale non ha applicato le norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, emanate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, che disciplina sostanzialmente le scommesse sportive telematiche, in attuazione del d.m. 15 febbraio 2001, n. 156, con particolare riferimento all'accettazione telefonica o telematica delle giuocate. In detto decreto sono indicati i limiti del supporto tecnico commerciale di cui l'agenzia si può avvalere per il tramite dei centri di servizio e le attività che possono essere svolte da quest'ultimi, quali la vendita delle schede telematiche, il luogo di conclusione dei contratti, il luogo di trasmissione dei dati relativi alle scommesse tramite apparecchi telematici (che può avvenire anche da apparecchiature poste in esercizi commerciali a in luoghi aperti al pubblico diversi dalle agenzie), la denominazione del sito e del marchio utilizzati per la raccolta delle scommesse, che non deve necessariamente coincidere con la ragione o la denominazione sociale del concessionario. Erroneamente pertanto gli agenti di polizia giudiziaria hanno intravisto un'attività di intermediazione delle scommesse, che nel caso in esame non sussisteva, nemmeno in ordine alla vendita delle carte prepagate, ed hanno equivocato tra la legittimità dell'acquisto delle carte e l'utilizzazione del computer legato ad internet. È stato quindi erroneo considerare illegittimo l'acquisto da parte del punto internet di carte del concessionario regolarmente autorizzato e la successiva vendita come raccolta di scommesse, che può essere eseguita solo dal concessionario Eurosport.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, che si pone al limite dell'ammissibilità, in quanto si risolve in gran parte in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito, è infondato.
Malamente, infatti, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002 (contenente le Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156). Infatti, il detto decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156 (contenente il Regolamento
recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici), si limita a disporre, in buona sostanza, all'art. 1, che "è facoltà del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie", ed a prevedere le modalità delle relative autorizzazioni rilasciate ai concessionari o ai gestori dei giuochi. È quindi evidente che il suddetto regolamento non può trovare applicazione nei riguardi degli attuali ricorrenti, essendo pacifico che essi non erano in possesso di alcuna autorizzazione ministeriale. Ma nel caso in esame nemmeno può trovare applicazione l'invocato d.m. 31 maggio 2002, sotto il profilo che il Punto Internet della CE avrebbe legittimamente agito come punto remoto di accettazione o centro di servizio o operatore del concessionario Eurosport srl, nel senso che esso si sarebbe limitato esclusivamente ad accettare per conto di quest'ultima le scommesse per via telematica, mantenendosi nei limiti previsti dalle dette disposizioni. Innanzitutto l'art. 2, comma 1^, del detto d.m. 31 maggio 2002, prevede che la facoltà di cui all'art. 1 (ossia l'accettazione di scommesse da parte dei concessionari autorizzati anche mediante apparecchi telefonici o telematici) è subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo. Nel caso di specie, invece, è pacifico che nessun contratto univocamente numerato nell'ambito della concessione era stipulato tra la Eurosport srl ed il soggetto che scommetteva nel punto internet della CE e tanto meno era stato aperto un conto personale intestato allo scommettitore. Inoltre, il medesimo art. 2, comma 4^, dispone che il concessionario deve provvedere, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonché alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema;
adempimenti questi che nella specie non avvenivano essendo stato accertato che non sussisteva nessun rapporto fra coloro che scommettevano nel Punto Internet in questione ed il concessionario Eurosport e che le scommesse venivano registrate dal figlio della CE, addetto al punto internet, il quale provvedeva anche al pagamento delle vincite. La disciplina invocata dai ricorrenti, in realtà, non fa che ribadire il principio secondo cui la possibilità di accettazione telefonica o telematica delle scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore, con esclusione e divieto di ogni ipotesi e forma di intermediazione - come espressamente prescrive l'art. 7, comma 2^, del decreto del ministero delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante il Regolamento sulle scommesse sportive - in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quali la scelta dell'evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione di modelli di contratto, l'individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione di giuocate, la riscossione delle poste e l'accreditamento delle relative vincite, l'apertura di conti correnti da movimentare con le vincite o le perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati, come carte prepagate, bonifici bancali, vaglia e simili.
Può invece ritenersi consentito che il concessionario promuova la propria attività tramite centri di servizio incaricati di promuovere la vendita di schede telematiche, sempre però che queste siano a carica zero, e purché i centri di servizio si limitino ad attività di supporto tecnico che non concretizzino una attività di organizzazione della scommessa o una forma di esercizio abusivo del giuoco tramite intermediari.
Data peraltro la necessità di un rapporto diretto tra concessionario e scommettitore, e l'intuitus personae che sta alla base del rapporto di concessione, è necessario che sia lo scommettitore ad utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del giuoco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria.
Ai sensi del citato art. 2 del d.m. 31 maggio 2002, il cliente può attivare un conto scommesse personale esclusivamente con il concessionario e potrà sì utilizzare questo suo conto scommesse da qualsiasi accesso internet, e quindi anche da un punto internet, ma tale utilizzazione deve essere fatta esclusivamente per uso personale, dal momento che, quale che sia il punto in cui venga utilizzato, il conto scommesse è e deve restare personale. È quindi certamente illecita l'ipotesi di un conto scommesse, regolarmente rilasciato da un concessionario, che non sia utilizzato dall'acquirente a titolo personale, ma diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi dall'acquirente, generando così, di fatto, un movimento più simile a quello di una agenzia che di un privato.
Allo stesso modo, deve ritenersi illecito che un punto internet si qualifichi e si pubblicizzi quale punto di accettazione di scommesse, dal momento che le norme del regolamento sulle scommesse sportive emanato col d.m. 2 giugno 1998, n. 174, dispongono che le scommesse possono essere accettate solo nei luoghi appositamente autorizzati:
pertanto, nulla vieta al titolare di un conto scommesse di giuocare in un punto internet o in un qualsiasi altro locale che consenta l'accesso ad internet, purché chi giuochi lo faccia solo a titolo personale con il proprio conto scommesse aperto presso il concessionario e purché resti chiaro che si tratti semplicemente di un normale punto internet e non di un luogo destinato alla accettazione delle scommesse, potendo qualificarsi tali esclusivamente i luoghi appositamente autorizzati. Orbene, dall'ordinanza impugnata risulta che il giudice del merito ha, tra l'altro, accertato in punto di fatto: a) che il punto internet della CE veniva pubblicizzato all'esterno, anche mediante apposita insegna, anche quale centro di raccolta di scommesse sportive;
b) che le scommesse erano effettuate non direttamente dagli scommettitori mediante l'uso personale dell'apparecchio telematico, ma dal figlio della CE, GO DO, quale addetto al punto internet;
c) che del resto l'apparecchio telematico era posizionato in modo tale da poter essere utilizzato solo dall'operatore della ditta e non dal semplice avventore;
d) che gli scommettitori non usavano un proprio conto scommesse personale aperto direttamente con il concessionario Eurosport, ma tutte le scommesse dei vari giocatori erano effettuate utilizzando il conto scommesse personale del GO;
e) che il GO registrava direttamente le scommesse sportive dietro ricezione di un corrispettivo versato in denaro contante dai giocatori, nessuno dei quali era intestatario di un conto corrente scommesse personale aperto presso un concessionario autorizzato. È poi pacifico che la ditta in questione, solo apparentemente dedita alla gestione di un punto internet, non aveva le prescritte autorizzazioni del ministero dell'economia e delle finanze per la raccolta telefonica o telematica delle giuocate ne' l'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s. È quindi evidente come nella specie sussista certamente il fumus di una intermediazione vietata che integra gli estremi dell'esercizio abusivo di raccolta delle scommesse e pertanto il fumus dei contestati reati di cui all'art. 4, commi 1^, 4 bis e 4 ter, legge 13 dicembre 1989, n. 401. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004