Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 26849
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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Integra il reato di attività organizzata per la accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica di scommesse, senza l'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S.- previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - l'attività svolta da un intermediatore mediante la messa a disposizione del proprio conto scommesse tramite accesso internet, atteso che il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 n. 156 (relativo alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici) continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore ed il decreto ministeriale del 31 maggio 2002, consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 26849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26849
    Data del deposito : 4 maggio 2004

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