CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2023, n. 50281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50281 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: VA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 50281 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza predibattinnentale emessa ai sensi degli artt. 129 e 605 cod. proc. pen. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Treviso in data 27 novembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SC LO per essere il reato a lui ascritto (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia eccependo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la decisione impugnata sarebbe stata adottata senza l'instaurazione di alcun contraddittorio tra le parti, così violandosi il principio reso dalla Corte costituzionale nella sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui esso viene interpretato nel senso che non vi sia interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di appello che - come avvenuto nel caso di specie - abbia dichiarato, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Sarebbe stata necessaria, pertanto, una preventiva interlocuzione con le parti, così da consentire all'imputato di esercitare l'eventuale facoltà, sempre riconosciutagli, di rinunciare alla prescrizione o di poter far emergere, comunque, ipotetiche ragioni di proscioglimento nel merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO chrw, 1. Il ricorso è e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In termini generali, infatti, deve essere osservato come, in applicazione del principio stabilito dalla norma dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., anche 2 il ricorso per cassazione del pubblico ministero deve essere caratterizzato dalla presenza di un interesse attuale e concreto. E' necessario, cioè, che il P.M., a meno che non lo si evinca direttamente dalla mera lettura del provvedimento impugnato - come, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie - espliciti in modo chiaro e univoco le specifiche ragioni di interesse sottese alla proposizione della sua impugnazione. Ciò anche con riferimento ad una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato, ben potendovi essere l'astratto interesse del P.M. a ricorrere, ad esempio per far affermare la sussistenza del fatto, così da potersi giustificare l'adozione di un provvedimento di confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen. pur a fronte di un reato prescritto. 3. Deve essere osservato, poi, con specifico riguardo alla questione dedotta da parte del ricorrente, come in ordine alla possibilità per il P.M. di proporre ricorso per cassazione diretto a conseguire effetti favorevoli all'imputato - come nella specie effettuato, giusta applicazione dell'art. 576, comma 4-bis, cod. proc. pen. - la Corte costituzionale abbia avuto modo di precisare, nella citata sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111, che «questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale)». Non vi è dubbio, pertanto, che, pur a fronte di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, vi possa essere l'interesse dell'imputato ad una corretta instaurazione del contraddittorio, onde consentirgli di procedere per ottenere una pronuncia assolutoria nel merito. Di tale interesse ben può essere portatore il P.M., proponendo un ricorso per cassazione diretto a conseguire effetti favorevoli all'imputato, ai sensi dell'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. 3.1. Se ciò è vero in termini generali, deve essere osservato, tuttavia, come - riferendo gli indicati principi al caso di specie - nessun interesse di tal natura sia stato prospettato dal soggetto interessato, non essendo stata proposta alcuna impugnazione da parte dell'imputato. Tale acquiescenza implica, all'evidenza, una presunzione di mancanza di interesse nel prevenuto ad ottenere una pronuncia diversa dalla dichiarata estinzione per prescrizione, a fronte della quale la possibilità per il P.M. di 3 ricorrere nell'interesse dell'imputato necessita della prospettazione di una ben determinata situazione a lui favorevole, concretamente ottenibile e debitamente individuata, tale da legittimare il ricorso del P.M. all'istituto previsto dall'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. Tutto ciò non è dato ravvisare nella fattispecie in esame, atteso che il Procuratore generale ricorrente, pur avendo correttamente osservato come la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione sia stata resa dal G.I.P. de plano, senza il rispetto del contraddittorio tra le parti, ha, tuttavia, omesso di indicare specifici elementi da cui poter evincere l'assenza della responsabilità penale dell'imputato, di cui ha inteso tutelare solo una del tutto eventuale sua facoltà di rinunciare alla prescrizione ovvero la possibilità di far emergere ragioni di proscioglimento nel merito, invero mai palesate. Trattasi, quindi, di aspetti congetturali e del tutto ipotetici, astratti e avulsi dalle emergenze acquisite, certamente inadeguati a porsi quali elementi concreti e attuali idonei a consentire di configurare la sussistenza di un effettivo interesse a ricorrere da parte del pubblico ministero. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t