Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice della esecuzione, la necessità dell'accordo delle parti ed il limite di due anni di pena detentiva, previsti come condizioni dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., si riferiscono al caso, regolato da tale norma, "di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti" e non operano invece nella diversa ipotesi di cui all'art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., che riguarda il riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati in parte oggetto di sentenze del genere anzidetto e in parte oggetto di ordinarie pronunzie di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2004, n. 42568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42568 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/10/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 4093
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010600/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US IN N. IL 05/06/1967;
avverso ORDINANZA del 07/01/2004 TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 22-1-2004 il Tribunale di Salerno, in sede di esecuzione, rigettava l'istanza con la quale PE VI aveva chiesto la declaratoria di continuazione tra una sentenza di patteggiamento ed una di condanna, sul rilievo che vi ostava Pari 188 disp. att. c.p.p. Il tribunale sosteneva che la predetta norma - in forza della quale la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze di patteggiamento richiede la proposta dell'interessato e l'adesione del P.M. sull'entità della pena - è applicabile anche nel caso di richiesta di continuazione tra una sentenza patteggiata ed altra di condanna, con l'unica differenza che in tale ipotesi il limite di pena previsto dal citato art. 188 e l'accordo tra le parti sull'entità della pena riguarda soltanto la pena patteggiata. Il tribunale rilevava, in particolare, che nel caso di specie la pena più grave tra quelle inflitte era quella comminata con la sentenza di condanna, di talché il riconoscimento della continuazione avrebbe comportato il ridimensionamento proprio della pena patteggiata.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il PE, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l'art. 188 disp. att. c.p.p. è applicabile soltanto all'ipotesi di richiesta di continuazione tra più sentenze di patteggiamento.
Con il secondo motivo il ricorrente afferma che anche a volere ritenere applicabile il citato art. 188 il giudice avrebbe potuto superare l'ingiustificato dissenso del P.M. e pronunciarsi determinando l'entità della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è piuttosto articolata in relazione all'applicabilità dell'art. 188 disp. att. c.p.p. all'ipotesi che la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi non solo reati per i quali la pena è stata applicata a richiesta delle parti ma anche altri reati.
Invero con alcuni arresti ha sostenuto che nel caso predetto non è applicabile l'art. 188, bensì l'art. 137 disp. att. c.p.p. (Sez. 1^, n. 3126 del 2-5-1997, Girau, rv. 207754; Sez. 1^, n. 6208 del 1-12- 1995, Talevi, rv. 203658; Sez. 1^, n. 1749 del 26-4-1993, Imprice, rv. 194423), con la conseguenza che non opera il limite di pena previsto dal predetto art. 188 e la correlata necessità dell'accordo delle parti sull'entità della pena.
Altre volte ha affermato che è applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.p., precisando però che il limite sanzionatorio (e la correlata necessità che l'entità della sanzione sia concordata con il pubblico ministero) riguarda solo l'unificazione delle pene patteggiate (Sez. 1^, n. 454 del 18-11-2003, Mattuzzi, rv. 226946;
Sez. 2^, n. 33835 del 13-12-2001, Olivieri, rv. 228294; Sez. 2^, n. 5331 del 22-9-1998, Greguoldo, rv. 211907; Sez. 5^, n. 248 del 25-1- 1996, P.M. in proc. Cultrera, rv. 203879). Alla luce della predetta giurisprudenza emerge che questa Corte, anche quando ha considerato applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.p. all'ipotesi che la continuazione riguardi non solo pene patteggiate ma anche pene inflitte con ordinarie sentenze di condanna, ha ritenuto che il limite di pena di due anni, e la correlata necessità dell'accordo con il pubblico ministero, riguardino esclusivamente il vincolo della continuazione tra più pene patteggiate, non il successivo vincolo rispetto ad altre pene inflitte con sentenze ordinarie di condanna.
Posto che nel caso di specie la continuazione richiesta atteneva ad una sola pena patteggiata e ad una pena non patteggiata, non può trovare applicazione l'art. 188 disp. att. c.p.p. - che nella sua lettera si riferisce al "caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti" - ma quello di cui all'art. 137 comma 2 delle disposizioni citate, con conseguente operatività dei soli limiti fissati dal combinato disposto degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e non necessità dell'accordo delle parti sulla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004