Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 2
Non è nullo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo adottato dal giudice senza aver prima richiesto il parere del pubblico ministero.
L'estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise con la conseguenza che l'annullamento per ragioni formali di un'ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute.
Commentario • 1
- 1. L’illegittimità del permesso di costruire nel reato ex art. 44, lett. b), d.p.r. 380/01Apollonio Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2008, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 28/11/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 2253
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21889/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BR QU n. il 07.09.1967;
2. WA PETROLEUM ITALIA S.P.A.;
avverso ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 19.02.2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
attese le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Per i ricorrenti l'avv. Langellotti Gianfranco insiste nell'accoglimento dei motivi del ricorso.
FATTO E DIRITTO
BR PA e la WA PETROLEUM TA Spa, a mezzo del loro comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza in data 19.02/10.03.2008 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con la quale - in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, 3^ sezione penale, del 15.11.2007, di annullamento di precedenti ordinanze dello stesso Tribunale - veniva rigettato il gravame proposto nell'interesse dei ricorrenti avverso le ordinanze, in data 23.04.2007 e 20.05.2007, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale dello stesso capoluogo, di rigetto delle istanze di revoca del decreto di sequestro del 07.03.2007, con cui il G.I.P., su richiesta del P.M., aveva sottoposto a vincolo cautelare il distributore carburanti sito in Ficarazzi di proprietà della WA RO e gestito dallo Schembri.
Nella motivazione del predetto decreto di sequestro si fa riferimento - sulla scorta della denunzia di numerosi cittadini, i quali avevano segnalato danni all'ambiente provocati dal suddetto distributore di carburanti, di accertamenti riportati nell'annotazione della Polizia Municipale del 09.01.2006, nonché dai sopralluoghi effettuati il 18.12.2005 ed il 16.11.2006 dalla Polizia Municipale anche con la collaborazione del Vigili del Fuoco - a varie irregolarità nell'impianto suddetto (inadeguatezza degli impianti elettrici - esalazioni nocive di carburante - assenza di concessione del suolo pubblico e di qualsivoglia autorizzazione allo scarico - assenza di un sistema di trattamento e raccolta delle acque piovane), che fanno ritenere ravvisabile nel fatto in esame il fumus dei reati di cui all'art. 674 c.p. e al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 246 ed al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59. In sede di primo gravame la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento emesso in palese difetto dei presupposti di legittimità ed applicabilità previsti dall'art.321 c.p.p.. Più in particolare, si era eccepito che:
- il provvedimento cautelare era stato disposto nella contemplazione di un'ipotesi di reato contravvenzionale - quello p. e p. dall'art.674 cod. pen. - la cui configurabilità nel caso concreto era totalmente esclusa non solo e non tanto dalle risultanze delle indagini compiute sino a quel momento, quanto dalla stessa formulazione ipotizzata dal Pubblico Ministero;
- la seconda ipotesi criminosa al cui contrasto risultava finalizzato il sequestro, in realtà non era affatto un'ipotesi criminosa, vertendosi - con le disposizioni ex professo citate nella rubrica delle contestazioni - nella mera regolamentazione di ipotesi criminosa, questa sì, del tutto non contestata oltre che - anche in via di mera ipotesi - del tutto insussistente;
- la terza fattispecie che si assumeva violata (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59) risultava poi addirittura abrogata da un testo normativo successivo alla formulazione della norma indicata dal Pubblico Ministero - e pedissequamente dal G.i.p. - non costituiva più reato, se visualizzata con le caratteristiche attribuitegli dal Pubblico Ministero.
Avverso le doglianze sopra sinteticamente riprodotte, il Tribunale del Riesame di Palermo aveva ritenuto di adottare ordinanza di rigetto.
Osservava il tribunale che erano astrattamente configurabili tutti i reati contestati. Con riferimento a quello di cui all'art. 674 c.p., evidenziava che si era accertato lo sversamento di carburante, sia in occasione delle operazioni del rifornimento da parte degli utenti, che durante quelle di riempimento delle cisterne, nonché la presenza di acqua e carburante nei pozzetti di spurgo delle cisterne (cosiddetti passi d'uomo). Tale ristagno, che provocava esalazioni nocive, si verificava durante le operazioni di riempimento delle cisterne che avvenivano con cadenza trisettimanale per le ridotte capacità contenutistiche delle stesse e per la mancanza di un dispositivo di conteggio del carburante scaricato. Con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 246, sanzionata dal successivo art. 257, rilevava che i responsabili, nonostante la potenziale contaminazione del sito, constatata nei vari sopralluoghi, non avevano attivato le procedure previste dalle norme anzidette. Inoltre, la ditta aveva provveduto a svuotare i pozzetti lasciando però i fusti di carburante in giacenza per qualche settimana presso l'impianto.
Infine, con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, il collegio, dopo avere premesso che il contenuto di tale norma era stato riprodotto in quello di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, osservava che gli indagati non erano in possesso di alcuna autorizzazione allo scarico o alla raccolta delle acque piovane. Rilevava, infine, la persistenza del periculum in mora occorrendo evitare la perpetuazione del danno all'ambiente. Proposto ricorso per cassazione, con la sentenza emessa da questa Corte, Sez. 3A pen., l'11.10.2007 n. 4019/07 era disposto l'annullamento dell'ordinanza dello stesso Tribunale con rinvio e veniva, parzialmente, accolto il ricorso proposto avverso l'originario decreto di sequestro.
La Suprema Corte, infatti, rilevava che il reato contestato non era configurabile ne' in base al D.Lgs. n. 152 del 1999, ne' in base a quello del 2006, mentre sarebbe potuto essere configurabile un eventuale abbandono di rifiuti liquidi qualora fosse emerso che le acque meteoriche di dilavamento, mescolandosi con il carburante, producevano rifiuti liquidi, dei quali la ditta intendeva disfarsi, riconducibili all'attività svolta su quel piazzale dalla società, ma trattavasi di una mera ipotesi che non risultava riscontrata. Il Tribunale di Palermo, quale Giudice del rinvio, con ordinanza dell'11.12.2007 annullava il provvedimento del GIP per la parte in cui aveva ritenuto sussistente il fumus del reato previsto dal citato art. 59, ribadendo, invece, la configurabilità del fumus del reato di cui all'art. 674 cod. pen., sia pure con riferimento alla "ipotesi delle emissioni illecite" e manteneva operante la misura del sequestro preventivo.
Avverso tale ordinanza veniva riproposto ricorso in Cassazione. Con sentenza pronunciata in data 11.04.2008, la cui motivazione è stata depositata nelle more di questo giudizio, la Corte, sezione 4^, nuovamente annullava il provvedimento del Tribunale di Palermo, con rinvio allo stesso Giudice, rilevando che l'ordinanza gravata aveva sostanzialmente eluso le indicazioni provenienti dalla sentenza di annullamento (quella della 3^ sezione di questa Corte dell'11.10.2007), laddove la Corte aveva espressamente invitato non solo a rivalutare la tenuta del provvedimento cautelare alla luce delle puntualizzazioni fornite (eliminazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 e riduzione della contestazione relativa all'art. 674 c.p.) ma aveva espressamente sollecitato il giudice di merito ad esaminare la questione di fatto (l'esservi stato o meno la segnalazione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2005, art. 242) relativa alla configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257. Nel frattempo, aveva luogo la proposizione da parte della
KU RO TA, proprietaria dell'impianto in sequestro, di ben tre domande di revoca del sequestro stesso, tutte rigettate da parte del Gip, come venivano, poi, rigettati i relativi gravami (appelli) da parte del Tribunale di Palermo con le ordinanze dell'8.06.2007, del 7.07.2007 e dell'11.07.2007. La Corte di Cassazione, con sentenza del 15.11 2007, accoglieva il ricorso degli odierni ricorrenti ed annullava il provvedimento del Tribunale del riesame quale Giudice dell'appello avverso i provvedimenti del Gip di Palermo e rinviava allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso.
La Corte, stessa sezione, richiamando la decisione adottata all'udienza dell'11 ottobre del 2007, in occasione dell'esame del ricorso avverso l'adozione del provvedimento cautelare, rilevava di aver già disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata invitando il tribunale a riesaminare la situazione perché non tutti i reati ipotizzati erano astrattamente configurabili o comunque non erano configurabili nei termini in cui erano stati contestati. Siffatta sentenza non poteva non esplicare suoi effetti anche sulla decisione dei ricorsi riuniti poiché la situazione fattuale non si è ancora chiarita. Di conseguenza, in pendenza di un accertamento sulla configurabilità dei reati e sulla sussistenza dell'esigenza cautelare posta a base del sequestro, rilevava che non poteva essere adottato alcun provvedimento di revoca del sequestro come auspicato dal difensore, anche se l'originaria ipotesi accusatola era stata ridimensionata da questa stessa Corte. Invero, anche se non era configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137) per le ragioni già espresse nella sentenza dell'11 ottobre del 2007 ed anche era stata attivata la procedura di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt.242 e 246, perché nelle ultime decisioni del tribunale non si faceva più riferimento alla violazione di tali norme, permaneva ancora quanto meno la configurabilità dell'art. 674 c.p., sia pure in una forma più attenuata rispetto a quella originariamente prevista. Nuovamente decidendo, in sede di rinvio, con ordinanza del 19.02 - 10.03.2008 (quella oggetto di questo giudizio), il Tribunale di Palermo confermava il proprio precedente orientamento e nuovamente disponeva il rigetto dei tre diversi gravami (previamente riuniti tra loro).
Con un primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono errar in indicando per erronea interpretazione dei motivi posti a base del gravame avverso le ordinanza del G.I.P. del 23 aprile e del 20 maggio 2007.
Si deduce che il proposto appello non entrai in conflitto con alcun "giudicato cautelare", già formatosi nella precedente fase endoprocessuale, in quanto esso è stato proposto successivamente al compimento di alcune attività di indagine tecnica posteriori al momento dell'emissione della misura cautelare, effettuate in ragione del dissequestro parziale, con rimozione temporanea dei sigilli. Gli esiti di tali indagini sono del tutto tranquillizzanti in ordine alla tenuta degli impianti tecnologici del distributore. In particolare sono rimasti esclusi sversamenti di prodotto petrolifero ricollegabili alle condizioni dell'impianto.
Il Tribunale di Palermo afferma che in tema di prova, nel caso di procedimento de libertate, sia pure in materia cautelare reale, l'onere della prova è a carico dell'indagato; non tenendo conto della giurisprudenza di legittimità omette di valutare tutto il materiale probatorio, documentale comunque acquisito dal P.M. sia prima dell'emissione del provvedimento cautelare che dopo di esso. Il Tribunale avrebbe dovuto adeguarsi a quanto disposto dall'art. 309 c.p.p., comma 5. Ed a fronte di tale palese violazione di legge il
Tribunale afferma che la difesa era titolare di specifico onere probatorio.
E proprio questa Corte, rileva la difesa, con la sentenza dell'11.10.2007 ha inteso additare ai giudici del merito che le condizioni e circostanze che legittimano il mantenimento della misura cautelare, come da essa indicate, debbono coesistere tutte assieme. Il Tribunale ha invece concettualmente mantenuto l'addebitabilità dell'accaduto ai ricorrenti, non ha tenuto in alcun conto l'invito a verificare l'eventuale eliminazione del potenziale inquinamento, nonché l'indicazione a verificare la normale tollerabilità delle esalazioni dandone per scontato il superamento, l'indicazione a verificare con certezza se le esalazioni moleste possano considerarsi comunque imputabili a deficienze dell'impianto che il proprietario avrebbe dovuto eliminare, dandone per scontata la responsabilità ai ricorrenti.
Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed in particolare della disposizione di cui all'art. 321 c.p.p., comma 3 laddove si impone la revoca del sequestro qualora risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1.
Pochissime, invero, e nient'affatto convincenti le motivazioni addotte dal Tribunale in grado di appello per rigettare tale motivo di gravame. Se pur è vero che non sono appellabili gli atti - certamente non giurisdizionali - adottati dall'Ufficio di Procura, è pur vero che il Gip - organo certamente dotato di potestas judicandi - avrebbe dovuto richiedere e pretendere che il Pubblico Ministero adempisse a quanto richiesto dalla norma processuale, se del caso restituendogli gli atti e richiedendogli l'espressione del motivato parere imposto dall'art. 321 c.p.p., comma 3. Tale omissione, pur non prevista come motivo di nullità al momento in cui fu scritto e varato il codice di rito, deve intendersi di sicuro presidiata dai principi di rango costituzionale prima ancora che codicistico - introdotti successivamente all'adozione dell'attuale codice di rito ma senza dubbi prima dell'adozione del provvedimento del Tribunale di Palermo - posti a salvaguardia del giusto processo e del diritto di ogni imputato/indagato di conoscere i percorsi motivazionali del suo accusatore, e ciò senza alcuna ombra di dubbio, anche in materia cautelare.
Con un terzo motivo si eccepisce altra violazione di legge per avere il GIP, nel rigettare l'istanza di revoca, sostanzialmente adottato un decreto e non un'ordinanza come nominalmente indicata. Mancano, invero le caratteristiche del provvedimento motivato. I motivi posti a base del ricorso sono infondati sicché il gravame di legittimità va rigettato.
Precisato che oggetto dell'esame di questo Collegio è l'ordinanza in data 19.02/10.03.2008 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con la quale in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte, sezione 3^, del 15.11.2007, veniva rigettato il gravame avverso diverse ordinanze del G.I.P. di rigetto della richiesta di revoca del sequestro, è stato necessario illustrare tutta la vicenda processuale con riferimento anche ai provvedimenti che hanno riguardato direttamente il vaglio della legittimità dell'atto di sequestro originario del G.I.P. in data 7.03.2007. Tutto ciò al fine di rendere comprensibile una vicenda che solo per il reiterasi di atti giurisdizionali, con il coinvolgimento in tre occasioni di questa Corte, su sollecitazione delle parti interessate appare divenuta complessa.
Ed ancora, per una migliore intelligenza degli attuali motivi di ricorso appare opportuno richiamare un passo della motivazione della sentenza di questa Corte dell'11.10.2007 nella parte relativa all'esame degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.. Si è affermato che l'art. 674 cod. pen. prevede due ipotesi di reato: la prima vieta in ogni caso, salvo la limitazione del luogo, il getto (di corpi solidi) o il versamento di cose (liquidi) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone;
la seconda vieta l'emissione di gas, vapori e fumo nei soli casi non consentiti dalla legge. Si tratta in entrambe le ipotesi di reato di pericolo e non di danno, come si desume dalla circostanza che ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'idoneità a creare semplici molestie. La prima ipotesi però richiede una condotta attiva non essendo sufficiente l'omissione di cautele idonee ad evitare il possibile imbrattamento o la molestia alle persone. La seconda ipotesi invece può essere integrata sia da una condotta attiva che passiva. Per quanto concerne le emissioni gassose, secondo la giurisprudenza prevalente di questa corte, l'espressione nei casi non consentiti dalla legge costituisce una precisa indicazione circa la necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (Cass 216621 del 2000: 220678 del 2002). Di conseguenza, contenendo la legge una sorta di presunzione di legittimità di emissione dei fumi, vapori gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è necessario dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla, legge speciale. Argomentando diversamente, come si è sottolineato dalla dottrina, si verrebbe ad ammettere che il legislatore abbia fissato prescrizioni e limiti il cui rispetto non sarebbe sufficiente a tutelare la salute. Tuttavia il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l'emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell'attività. Se l'attività non è autorizzata e o se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell'attività, ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone. Ed è proprio in riferimento a quest'ultima parte che questa Corte aveva sollecitato il giudice del merito a circoscrivere i fatti alla seconda ipotesi in quanto non si poneva un problema di tollerabilità, poiché le esalazioni dipendevano, secondo gli accertamenti compiuti, dalla vetustà ed inefficienza dell'impianto ed erano state causate dal continuo ristagno di idrocarburi nel pozzetto.
Il concetto è stato ribadito con la successiva sentenza di legittimità del 15 novembre 2007, quella che ha disposto l'annullamento con giudizio di rinvio, all'esito del quale è stata emanata dal Tribunale di Palermo, sezione riesame, l'ordinanza oggetto del presente giudizio. Ed infatti, afferma che, mentre non può essere imputato al gestore dell'impianto il modesto versamento sul suolo di carburante in occasione dell'autorifornimento da parte degli utenti, può essergli invece addebitato quello che si verifica in occasione delle operazioni di riempimento delle cisterne perché, come risulta dalle decisioni impugnate, esso dipendeva dalle ridotte capacità delle cisterne che imponevano rifornimenti frequenti nonché dalla mancanza di un congegno di blocco automatico del rifornimento allorché la cisterna era piena. Inoltre le stesse esalazioni che provengono dai pozzetti potrebbero essere imputabili al gestore, qualora superino la normale tollerabilità ovvero qualora, a prescindere dal superamento della normale tollerabilità, siano comunque moleste e siano dipendenti da deficienze dell'impianto che il proprietario avrebbe potuto eliminare usando la normale diligenza. Siffatte circostanze devono essere accertate dal giudice del merito il quale, come precisato nella sentenza dell'11 ottobre del 2007, dovrà riesaminare la vicenda e potrà mantenere fermo il sequestro solo se la situazione di potenziale inquinamento non sia stata nel frattempo eliminata e se le esalazioni moleste superino la normale tollerabilità ovvero se, a prescindere dalla normale tollerabilità, siano comunque imputabili a deficienze dell'impianto che il proprietario avrebbe potuto eliminare.
Ordunque, il Tribunale, premesso che la pronuncia della S.C. del 15.11.2007 interviene in un procedimento d'appello che si svolge in parallelo con un percorso di impugnazione del provvedimento genetico che ancora non si è concluso, rileva che l'invito della Cassazione a riesaminare la vicenda va inteso nel senso che esso è diretto a far verificare al giudice del rinvio se gli elementi prospettati, con gli appelli formulati dalla difesa di BR e della WA, sono sopravvenuti ed idonei ad indurre una riconsiderazione del quadro consolidatosi in sede di gravame.
Quindi dopo una disamina approfondita dei motivi di appello, il Tribunale conclude che elementi di novità valorizzabili in questa direzione non sussistono, in quanto quelli dedotti dalla difesa rimangono eccentrici rispetto al nucleo di condotta che - anche sulla base di quanto affermato dalla sentenza dell'1.10.2007 dalla S.C. - si è reputato suscettibile di far configurare il fumus del reato in questione. In particolare il Tribunale, pur prendendo atto delle ulteriori indagini tecniche effettuate da ditte specializzate (MAICO E ECOSAVES) circa la tenuta delle tubazioni in riferimento a dispersioni sul suolo o sottosuolo, rileva che l'elemento relativo a tale tipo di dispersioni rimane estraneo rispetto al fatto sulla base del quale, nel procedimento ex art. 309 c.p.p., si è continuata a sostenere la sussistenza del fumus commissi delicti riconnesso all'esistenza di esalazioni gassose provocate da un ristagno di carburante a sua volta imputabile all'assenza di meccanismi atti a misurare la capacità residua dei serbatoi al momento dell'esecuzione delle operazioni di riempimento ed altresì imputabile alla capienza in assoluto ridotta dei serbatoi medesimi tale da rendere necessario che le suddette operazioni si svolgessero tre volte alla settimana. Tutto ciò esposto passando alla trattazione dei tre motivi di ricorso, come riportati nella parte narrativa, si rende opportuno fare una premessa relativamente al cd. "giudicato cautelare", atteso che i ricorrenti hanno censurato l'impugnata ordinanza ritenendo che il Tribunale di Palermo costruisce una propria disciplina in tema di "giudicato interno".
A differenza di quanto avviene nel giudicato ordinario (e anche qui con un progressivo processo di indebolimento, indotto dalla maggiore estensione dell'impugnazione per revisione), che è concepito in funzione della fine del processo di cognizione e della conseguente stabilità dell'accertamento di merito, il giudicato cautelare è strumentale alla continuazione del processo, e trova la propria ragion d'essere esclusivamente in un principio elementare di economia processuale. Il procedimento cautelare non teme infatti i giudizi contrastanti, poiché essi sono congeniali alla natura dinamica della fattispecie cautelare, e assume come proprio valore fondamentale la congruenza tra la situazione di fatto esistente in un dato momento del procedimento e le misure cautelari in atto. Esso non può quindi ispirarsi allo stesso criterio di assolutezza del giudicato ordinario, e la sua estensione è quella strettamente necessaria ad evitare inutili repliche di procedimenti incidentali con lo stesso contenuto. Ne deriva che la sua "copertura" non è assicurata a tutte le questioni dedotte, ma esclusivamente a quelle che sono state effettivamente decise (cfr., per un richiamo esplicito al concetto di decisione come fondamento della preclusione, Cass. Sez. Un., sent. n. 14535 dep. il 10 aprile 2007). È per questo motivo che l'annullamento di un'ordinanza cautelare per ragioni formali non determina alcuna preclusione, e consente la sua reiterazione anche in assenza di circostanze di fatto sopravvenute. Se effettivamente il giudicato cautelare assorbisse tutte le questioni dedotte, anche gli annullamenti per ragioni formali sarebbero comunque in grado di fondare preclusioni con riguardo alle questioni sostanziali effettivamente dedotte nel procedimento, a dispetto della loro mancata decisione in concreto. Una visione così estesa della preclusione endoprocessuale appare incompatibile con le sue limitate finalità, e la porrebbe in serio rischio di contrapposizione col principio della coerenza tra situazione di fatto e assetto cautelare,che costituisce il fondamento del sistema. Tanto premesso in linea generale, deve concludersi che nel caso di specie in aderenza al principio su esposto, ed in particolare rifacendosi proprio a quanto affermato da questa Corte con la sentenza del 15.11.2007, secondo cui la pronuncia dell'11.10.2007 (resa in riferimento all'impugnazione del provvedimento "genetico" del sequestro) non poteva non esplicare i suoi effetti anche sugli appelli relativi ai provvedimenti del Gip di rigetto delle richieste di revoca, il Tribunale di Palermo correttamente esclude che esso possa essere chiamato ad operare una nuova valutazione "a tutto campo" del quadro di elementi che si è andato via via delineando per il susseguirsi dei provvedimenti di riesame e di legittimità. In particolare, i ricorrenti ancora una volta evidenziano che il Gip, prima, ed il Tribunale, poi, non hanno tenuto in alcun conto l'indicazione a verificare la normale tollerabilità delle esalazioni, dimenticando che sul punto questa Corte aveva limitato la sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. all'ipotesi di emissioni di esalazioni imputabili al gestore, a prescindere dal superamento della normale tollerabilità, dipendenti da deficienze dell'impianto.
Ed è in questa prospettiva che si è parlato di "giudicato cautelare", come di questione già affrontata con provvedimento definitivo e non più deducibile. Ed il Tribunale, come già riportato, ha appunto verificato, sulla base dei rilievi delle parti interessate, che gli elementi sopravvenuti, prospettati, non sono idonei a legittimare la revoca del provvedimento cautelare per il venir meno delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1. Con motivazione congrua ed esente da vizi logici ha verificato, in punto di fatto, valutando gli interventi manutentivi operati da ditte specializzate, prospettati dai ricorrenti, ha ribadito la permanenza delle deficienze dell'impianto in parola causa dell'inquinamento contestato, determinato da esalazioni provocate dal ristagno di carburante nel cd. "passo d'uomo" (omessa attivazione di meccanismi di misurazione della capacità residua dei serbatoi interrati, all'atto del loro riempimento ad opera delle autocisterne). Si sofferma, inoltre, sulla natura e l'entità degli interventi effettuati nelle more che hanno avuto ad oggetto la verifica e l'eliminazione di dispersioni di "prodotto" per vie del sottosuolo, elemento ritenuto estraneo rispetto al "fatto" sulla base del quale si è continuata a sostenere la sussistenza del fumus delicti.
Ciò posto, ritenuto che la valutazione del Tribunale di elementi di fatto (fatti sopravvenuti) è esente da vizi o carenze motivazionali, il primo motivo va rigettato in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione deve rimanere nei confini di una verifica limitata alla coerenza strutturale del provvedimento, in se e per se considerato. Parimenti è infondato il secondo motivo. Gli stessi ricorrenti, nel rendersi conto che la mancata richiesta da parte del Gip al P.M. di un motivato parere sull'istanza di revoca del sequestro delle parti interessate non assurge a motivo di nullità, tentano di ricondurre l'omissione nell'ambito della integrità del contraddittorio processuale rivisitato dalla novellata norma costituzionale dell'art. 111 Cost., dimenticando che il parere è espressione della dialettica processuale di una parte e non esercizio sostanziale dell'azione penale, cui fa riferimento il richiamato art.111 Cost., che impone alla pubblica accusa di portare a conoscenza dell'indagato/imputato i termini della contestazione. Da ultimo, relativamente al terzo motivo, ne va evidenziata la manifesta infondatezza atteso che in il Tribunale ha confermato le ordinanze di rigetto della richiesta revoca proprio in riferimento alle esaustive argomentazioni del Gip.
Al rigetto del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 28 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009