Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1999, n. 5020
CASS
Sentenza 22 maggio 1999

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La fondazione di un sepolcro familiare, che ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della famiglia, non è incompatibile con la circostanza che i loculi di cui è costituito siano compresi in un più vasto portico-sepolcreto sito in un pubblico cimitero e realizzato dal concessionario dell'area; l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la sussistenza di un sepolcro familiare è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1999, n. 5020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5020
    Data del deposito : 22 maggio 1999

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