Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
La fondazione di un sepolcro familiare, che ricorre quando il fondatore abbia espresso la volontà di riservare lo ius sepulcri ai componenti della famiglia, non è incompatibile con la circostanza che i loculi di cui è costituito siano compresi in un più vasto portico-sepolcreto sito in un pubblico cimitero e realizzato dal concessionario dell'area; l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la sussistenza di un sepolcro familiare è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1999, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARICONFRATERNISTA CARITÀ VERSO I TRAPASSATI, in persona del legale rappresentante Mons. FRANCESCO PERACCHI, elettivamente domiciliato in ROMA L. TEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OB RA in proprio e nella qualità di procuratore generale di OB NN e OB LD, LO RN;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 08879/96 proposto da:
OB RA in proprio e nella qualità di procuratore generale di NN e LD OB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO ISACCHI, che li difende unitamente all'avvocato VINCENZO BORRELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
LO RN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato GIANRA GARUTI, che lo difende, giusta delega in atti;
nonché contro
ARCIONFRATERNITA CARITÀ VERSO I TRAPASSATI in persona del legale rappresentante Mons. FRANCESCO PERACCHI, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1821/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato VIANELLO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'avvocato ISACCHI, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato GARUTI, difensore della controricorrente LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso n. 8879/96;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto nel resto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 1992 il Tribunale di Roma respinse la domanda che FR AC, in proprio e quale procuratore speciale delle sue sorelle AN e AT AC (figli tutti di NG AC e di IN BI, deceduti rispettivamente nel 1980 e nel 1987), aveva proposto nei confronti della cugina ST TA (figlia di AN AC, sorella di NG, deceduta nel 1975) e dell'IT di carità verso i trapassatti con atto di citazione notificato il 14 e il 28 dicembre 1989, per ottenere: - la dichiarazione che undici loculi compresi nel portico-sepolcreto del cimitero del Campo Verano, assegnati il 16 dicembre 1960 dall'IT a AN AC, in realtà erano stati acquistati dalla madre di costei e di NG AC, e cioè da IA IN, deceduta nel 1975; - la dichiarazione dell'inefficacia della opposizione di ST TA alla tumulazione in quelle tombe dei parenti ed affini di entrambi i figli dell'effettiva originaria titolare;
- la rimozione dal loculo recante il n. 70 della salma di tale DO Rufena, collocatavi anche se estranea alla famiglia;
- l'ordine all'IT di provvedere alla tumulazione del corpo di IN BI nel loculo contrassegnato con il n. 56, nonché di tenere a disposizione degli attori gli altri ancora liberi;
- la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
Impugnata da FR AC, anche in rappresentanza di AN e AT AC, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 23 maggio 1995, accogliendo il gravame per quanto di ragione, ha dichiarato che AN AC, acquistando i loculi in questione, aveva costituito un sepolcro familiare, sul quale hanno pari diritto, come consanguinei della fondatrice, sia la figlia ST TA sia i nipoti FR, AN e AT AC;
- ha dichiarato altresì la nullità della rinuncia unilaterale, da parte della TA, al loculo n. 70; - ha ordinato a costei e all'IT di consentire la traslazione della salma di IN BI in uno dei predetti loculi;
ha respinto la domanda di risarcimento di danni ed ogni altra formulata dall'originario attore;
- ha compensato per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. A questa pronunce la Corte di appello è pervenuta ritenendo: - che correttamente il Tribunale, alla stregua della prospettazione della domanda principale, aveva qualificato l'azione come di simulazione per interposizione fittizia di persona e l'aveva quindi respinta, applicando i limiti probatori stabiliti dagli art. 1417 e 2729 c.c.;
- che il primo giudice aveva però omesso l'esame della domanda subordinata, relativa all'affermata configurabilità nella specie di un sepolcro familiare, anziché ereditario;
che essa risultava fondata, trattandosi di loculi contigui costituenti, nel loro complesso, una vera e propria cappella, destinati dall'intestataria ad accogliere le salme dei parenti ed affini suoi e del fratello NG;
- che tale volontà era confermata dal contesto dei singoli atti di assegnazione e dalla circostanza della contestualità dell'acquisto di un così rilevante numero di tombe;
- che non costituiva ostacolo a questa conclusione la presenza dell'IT, concessionaria dal Comune di Roma dell'area utilizzata per la costruzione del portico-sepolcreto, avendo essa tacitamente accettato la disposizione della AC, sicché si era dato luogo a un contratto a favore di terzi, ormai non più revocabile, stante la morte della stipulante;
- che la rinuncia della TA al loculo n. 70, dove aveva fatto tumulare DO OF (e poi, nel corso del giudizio, il marito di costei DU SC), era invalida per il mancato contemporaneo consenso degli altri aventi diritto;
- che tuttavia non poteva essere ordinata la rimozione delle due salme, non avendo partecipato al giudizio gli eredi dei defunti;
- che era stata ingiustificata l'opposizione della TA e dell'IT alla sepoltura in uno dei loculi di IN BI, cognata e quindi affine della fondatrice del sepolcro familiare;
- che il fatto era teoricamente produttivo di danni, ma la relativa domanda di risarcimento non poteva essere accolta, non essendo stata offerta in proposito alcuna prova;
- che sussistevano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'IT di carità verso i trapassati, in base a tre motivi. Ha resistito con controricorso FR AC, anche in qualità di procuratore generale di AN e AT AC, esponendo altresì tre motivi di impugnazione in via incidentale, contrastati con distinti controricorsi dall'IT e da ST TA. I ricorrenti principale e incidentale hanno depositato ognuno una propria memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti.
Con i tre motivi addotti a sostegno di quello principale, tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente, l'IT di carità verso i trapassati innanzi tutto sostiene, (formulando essa stessa il principio di diritto che a suo avviso questa Corte avrebbe dovuto enunciare, nel cassare la sentenza impugnata,) che "può parlarsi di sepolcro familiare in presenza di un bene giuridico autonomo, collocato sopra o sotto il suolo cimiteriale, ove possano essere tumulate, nei singoli loculi che ne costituiscono parte non separabile, le salme dei defunti appartenenti alla famiglia del fondatore;
mentre non può costituire un sepolcro familiare una pluralità di loculi collocati in un più ampio sepolcreto cui possono accedere persone anche non facenti parte della famiglia in quanto titolari del diritto di sepoltura in singoli loculi": nella specie, secondo la ricorrente, l'alternativa tra sepolcro familiare ed ereditario, risolta dalla Corte di appello nel primo senso in base a una presunta volontà delle parti manifestata all'atto dell'assegnazione dei loculi, non poteva neppure porsi, a causa delle particolarità del caso concreto, trattandosi di tombe distinte e separate, collocate nell'ambito di un vastissimo sepolcreto accessibile a tutti, edificato dall'ente concessionario dell'area, il quale è l'unico titolare del diritto a mantenere la costruzione sul suolo cimiteriale, sicché sono configurabili soltanto singoli diritti a suo tempo acquistati da AN AC, regolarmente trasmissibili per via successoria ed ora appartenenti quindi ad ST TA. Sono pertanto erronee, secondo la ricorrente, le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata (relative al diritto degli originari attori sui loculi oggetto della controversia, alla possibilità di collocarvi il corpo di IN BI, nonché alla nullità della rinuncia a quello utilizzato per la sepoltura di DO OF e DU SC) ed è inoltre ingiustificata, oltre che contraddittoria con le premesse, la qualificazione degli atti di assegnazione come contratti a favore di terzi, come tali irrevocabili in seguito alla morte della stipulante.
La complessa censura non è fondata.
L'interpretazione data dal giudice di secondo grado alle assegnazioni di loculi dall'IT alla AC - come negozio unitario, avente ad oggetto l'insieme di quelle tombe e la loro destinazione ai congiunti dell'intestataria, indipendentemente dall'eventuale qualità di suoi eredi - è frutto di apprezzamenti eminentemente di merito, esenti da ogni possibilità di sindacato in questa sede, salvo che sotto i profili della violazione dei canoni di ermeneutica e della omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione: vizi tutti che solo formalmente sono stati denunciati dalla ricorrente, la quale in sostanza si è limitata ad opporre proprie diverse conclusioni a quelle cui il giudice di secondo grado è pervenuto prendendo compiutamente in esame ogni elemento rilevante (la contestualità degli atti di assegnazione, l'identità del loro contenuto, l'espressa previsione, in ognuno di essi, della "facoltà di far accogliere nel suddetto loculo numero [due, tre o quattro] salme di parenti miei e di mio fratello NG e loro affini da dimostrarsi come tali", la contiguità delle tombe, raggruppate in una stessa colonna e in parte di una adiacente) e dando conto in maniera esemplarmente esauriente, argomentata e coerente delle relative sue valutazioni.
Nè d'altra parte la fondazione di un sepolcro "familiare" è di per sè incompatibile, come si sostiene nel ricorso, con la circostanza che i loculi di cui si tratta sono compresi nel portico-sepolcreto realizzato negli anni '50 dall'IT, su concessione del Comune di Roma. L'art. 71 del regolamento di polizia mortuaria approvato con il r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880, vigente all'epoca, prevedeva che il "diritto di uso" nelle sepolture "collettive", costruite da "enti" su aree concesse loro nei cimiteri pubblici ai sensi del precedente art. 68, fosse "riservato ... alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario", evidentemente nel presupposto che tale diritto venisse attribuito mediante la destinazione, ante o post mortem, di una (sola) tomba ad ogni associato. Invece l'IT di carita' verso i trapassati, il 16 dicembre 1960, ha assegnato alla "socia" AN AC contemporaneamente undici loculi con ventisei posti, di cui nove per la tumulazione o la traslazione di lei stessa e di otto suoi congiunti, premorti o viventi, nominativamente indicati. Il conseguente problema della destinazione delle altre diciassette tombe è stato però risolto dalle stesse parti, mediante l'indicazione, quali aventi diritto alla sepoltura, dei "parenti" e "affini" dell'intestataria e di suo fratello NG (con la previsione di pagamenti differenziati secondo l'epoca di iscrizione all'ente), sicché è stata proprio l'IT non solo a consentire siffatta istituzione di un sepolcro tipicamente "familiare", ma anche a prevederla in atti di cui è incontroverso il valore contrattuale, rendendola così reciprocamente vincolante per se stessa e per la AC:
istituzione che ora la ricorrente afferma incompatibile con il proprio "diritto" di concessionaria, senza tuttavia ne' dedurre che essa contrasti con il relativo provvedimento costitutivo (al cui contenuto non viene fatto alcun cenno), ne' spiegare perché tale suo diritto possa essere pregiudicato, se si ritiene avvenuta la fondazione di un "sepolcro familiare", anziché l'acquisizione da parte di AN AC di singoli iura sepulcri "regolarmente trasmissibili per via successoria".
Avendo deciso nel primo senso, correttamente poi la Corte di appello - in applicazione dei noti principi dell'irrinunciabilità e dell'indisponibilità, sia per atto tra vivi che mortis causa, dei diritti sul sepolcro familiare (cfr., da ultimo, Cass. 8 settembre 1998 n. 8851) ne ha fatto derivare le statuizioni cui si riferiscono le ulteriori doglianze, meramente consequenziali alla prima, formulate dalla ricorrente. In proposito, va solo precisato, ai sensi dell'art. 384-2 comma c.p.c., che in effetti le assegnazioni di cui si tratta non hanno dato luogo a un contratto a favore di terzi, divenuto irrevocabile in seguito alla morte della stipulante, come ha ritenuto il giudice di secondo grado: lo ius sepulcri, nel caso di tombe familiari, si acquista a titolo originario, iure sanguinis e non iure successionis, per il fatto stesso di trovarsi con il fondatore nel rapporto stabilito nell'atto costitutivo o desumibile dalle regole consuetudinarie e si trasforma in ereditario solo se e quando cessa la possibilità di sopravvenienza di altri nascituri aventi diritto, sicché il negozio per sua natura è ab initio irrevocabile.
Con il primo motivo del ricorso incidentale FR AC lamenta che la Corte di appello abbia considerato la sua domanda principale come intesa all'accertamento di una simulazione per interposizione fittizia di persona nell'intestazione dei loculi a AN AC anziché all'effettiva loro "acquirente" IA IN, mentre invece in realtà era stata dedotta una interposizione "obbligata" e "reale".
La censura non può essere accolta, poiché non è sostenuta da un effettivo interesse. È evidente infatti che la sentenza di secondo grado, riconoscendo che FR, AN e AT AC hanno "pari diritto", con la cugina ST TA, sul sepolcro familiare fondato da AN AC, ha soddisfatto ed esaurito le esigenze di tutela prospettate con l'atto introduttivo del giudizio:
non si vede - ne' è stato indicato - un qualche ulteriore o maggiore risultato utile, che possa derivare agli originari attori dall'eventuale accertamento che AN AC, in ipotesi, si fosse obbligata a trasferire alla madre IA IN la titolarità dei loculi di cui aveva ottenuto l'assegnazione e che aveva destinato alla sepoltura dei parenti e affini suoi e del fratello NG.
Il secondo motivo del ricorso incidentale si riferisce all'ordine, rivolto dalla Corte di appello all'Arciconfraternità di carità verso i trapassati e a ST TA, di consentire la traslazione della salma di IN BI indeterminatamente in "uno" dei loculi, mentre specificamente era stato chiesto che il provvedimento riguardasse quello recante il n. 56.
Anche questa doglianza va disattesa. Dalle deduzioni dello stesso ricorrente risulta che il corpo di IN BI e il posto rimasto libero nel loculo n. 56 non hanno formato oggetto di uno degli "abbinamenti", tra determinate tombe e persone, che la fondatrice del sepolcro aveva prestabilito, rimettendo quindi gli altri abbinamenti a quegli accordi che in questo campo, non disciplinato dalla legge, di regola intervengono tra gli interessati e che un minimo di "civiltà" e di pietà verso i defunti, se non l'affectio parentalis, permette normalmente di raggiungere. Mancava pertanto un fondamento negoziale o legale, che consentisse al giudice di secondo grado, riconosciuto il diritto degli appellanti di collocare il corpo della madre in uno dei loculi, di statuire anche in ordine a quello da utilizzare:
correttamente tale individuazione è stata rimessa in primis agli accordi di cui si è detto, restando salva l'eventualità che si debba provvedere, in difetto, ai sensi dell'art. 612 c.p.c. Con il terzo motivo del ricorso incidentale FR AC si duole del rigetto, per difetto di prova, della propria domanda di risarcimento di danni, rilevando che essa era stata formulata per ottenere una pronuncia di condanna generica, con richiesta di rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione: il giudice di secondo grado sarebbe quindi incorso in una "svista, sul piano giuridico", dato che l'art. 278 c.p.c. espressamente prevede la possibilità di una "condanna generica alla prestazione" Neppure questa censura è fondata. La Corte di appello ha riconosciuto che l'impedimento opposto da ST TA e dall'IT di carità verso i trapassati alla sepoltura di IN BI nel sepolcro familiare fondato dalla cognata costituiva "un fatto teoricamente produttivo di danno", ma ha respinto la domanda di cui si tratta, "nessuna prova essendo stata offerta in ordine alla sussistenza in concreto del danno medesimo". Il giudice di secondo grado si è dunque uniformata al principio, costantemente affermato da questa Corte e ribadito, da ultimo, da Cass. 20 novembre 1996 n. 10220 e 18 aprile 1997 n. 3356, secondo cui "la richiesta di sentenza non definitiva di condanna generica con prosecuzione del processo per la liquidazione non esonera l'attore all'atto della rimessione della causa collegio dall'onere di formulare integralmente i temi ed i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del danno secondo la disciplina generale fissata dagli articoli 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che in difetto di tali deduzioni probatorie la domanda deve essere respinta in base ai principi dell'onere della prova". In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Le spese del giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza delle parti e la ricorrenza di giusti motivi, vengono compensate.
Il controricorso di ST TA è stato presentato in base a una procura rilasciata invalidamente (cfr., da ultimo, Cass. 27 gennaio 1998 n. 788) in calce alla copia notificata del ricorso incidentale. Non se ne è pertanto tenuto conto, ne' può essere presa in esame la richiesta, formulata nell'atto, di cancellazione di alcune espressioni ritenute offensive, contenute negli scritti difensivi di FR AC.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.