Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 2
È abnorme, in quanto si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento processuale, il provvedimento di non convalida dell'arresto in flagranza, adottato nel giudizio direttissimo in base alla motivazione che, per prova raccolta in udienza, risulta che l'arrestato è minorenne. Al giudice non è consentito, da un lato, di riconoscersi erroneamente la competenza funzionale quando invece gli è possibile trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria minorile, e, dall'altro, di procedere all'interrogatorio dell'arrestato e poi non convalidarne l'arresto solo perché questi è un minorenne.
Non è illegittimo il provvedimento con cui il giudice (giudice per le indagini preliminari o del giudizio direttissimo) dichiara la propria incompetenza funzionale a conoscere della richiesta di convalida dell'arresto o del fermo di un minorenne, qualora l'autorità giudiziaria minorile possa disporre di un adeguato lasso temporale per provvedere nei termini di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2005, n. 22623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22623 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Presidente - del 06/04/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 704
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 041623/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
AN CI AR, nato a [...] n. il 21/08/1987;
avverso ORDINANZA del 10/11/2004 tribunale di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI Sergio;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la trasmissione degli atti P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 26.10.2004 il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Milano - sezione penale direttissime - non convalidava l'arresto di AN NC EO in ordine al reato di concorso in furto pluriaggravato (artt. 110, 624, 625 n. 4) e 5) c.p.), commesso il 25.10.2004, e ne ordinava l'immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa, nonché la separazione degli atti a suo carico e la loro trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
Il giudice motivava il rigetto della richiesta del P.M. di convalida con la valutazione della circostanza che la difesa aveva esibito l'originale del passaporto, dal quale era risultato inequivocabilmente che il AN era minore di età. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per abnormità del provvedimento di non convalida dell'arresto per difetto di competenza funzionale. Il ricorrente ha assunto che il giudice ha erroneamente sovrapposto il piano del giudizio sulla competenza funzionale con quello del giudizio sulla legittimità dell'arresto, in quanto, una volta accertata l'età minore dell'arrestato, non avrebbe potuto che spogliarsi di tutto il procedimento, incluso il giudizio di convalida, dichiarando con ordinanza la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, e restituendo gli atti al P.M. richiedente, ai sensi dell'art. 22 c.p.p., e così lasciando impregiudicata la questione di legittimità o illegittimità dell'arresto del minore.
Il ricorrente ha altresì precisato l'interesse ad impugnare, in quanto la decisione di non convalida avrebbe legittimato il diritto del AN alla riparazione per l'ingiusta detenzione, a norma dell'art 314 c.p.p., mentre nella specie l'arresto era consentito anche nei confronti di un minorenne.
La questione sollevata dal P.M. con il ricorso, in relazione al tenore della decisione del giudice monocratico, non ha precedenti, almeno editi, ed assume quindi il carattere di novità, e quindi di indubbio interesse.
Con alcune recenti decisioni questa Corte ha infatti esaminato questioni simili, ma che si differenziano dalla presente fattispecie perché: a) si è trattato di conflitti di competenza, e non di dedotta abnormità; b) era dubbio - e non certo, come nella specie - che la persona di cui si doveva decidere la convalida o meno dell'arresto o del fermo fosse minorenne (pur uniformando l'art. 67 c.p.p. le due situazioni); c) sia il giudice ordinario che il giudice per i minorenni avevano declinato la competenza, ma non ritenuto che tale declaratoria causasse la "non convalida" dell'arresto o del fermo.
In entrambe le decisioni il giudice di legittimità ha ritenuto che la competenza - anche nel caso di competenza funzionale - vada determinata ai sensi dell'art. 390, 1 comma, c.p.p., in base all'individuazione del luogo dove è avvenuto l'arresto o il fermo, che prevale anche sulla disposizione dell'art. 67 c.p.p., ed ha dichiarato la competenza del giudice ordinario (Cass. 13.9.2004 n. 36262; Cass.
8.2.2002 n. 10041). In base a tali presupposti non sembrerebbe errato che il giudice monocratico, nella specie, abbia deciso sulla convalida, pur potendo, ad avviso di questo Collegio, stante la celerità della fissazione del giudizio direttissimo e l'immediata individuazione della minore età del AN, non adottare alcuna decisione, se non quella sulla competenza funzionale, e trasmettere gli atti per l'ulteriore corso al P.M., affinché provvedesse anche sulla convalida il giudice naturale.
Infetti, gli artt. 18 e 18 bis D.P.R. 22.9.1988 n. 448 prevedono un trattamento del tutto differenziato per il minore, rispetto all'imputato maggiorenne, in caso di fermo o di arresto in flagranza di reato, in particolare sul luogo di custodia. Ne consegue che il richiamo del 5 comma del citato art. 18 ("si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 c.p.p.") non può che avere un significato di carattere generale, ed è che, per quanto non indicato negli artt. 18 e 18 bis D.P.R. n. 448/1988, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 390 e 391 (ad es. i termini per procedere alla convalida).
È, invece, logico e coerente considerare la particolare posizione dell'indagato o imputato minorenne e il suo assoggettamento ad una disciplina processuale del tutto diversa, tanto che, anche in caso di concorso nel reato commesso da un maggiorenne, si procede autonomamente, come stabilito dall'art. 3 decreto citato, in relazione alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 1983. Ne consegue che è del tutto legittima la decisione del giudice ordinario (GIP o giudice del giudizio direttissimo), dinanzi al quale viene condotto l'indagato o imputato minorenne per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di declinare la propria competenza funzionale in favore dell'autorità giudiziaria minorile, qualora vi siano le condizioni temporali perché quest'ultimo provveda nei termini.
Tale decisione è non solo auspicabile perché un giudice specializzato provveda su una procedura che, in parte, è differenziata per il minore, ma pienamente legittima, in quanto non sottrae la competenza al giudice predeterminato per legge e non mette in pericolo la decorrenza dei termini per procedere alla convalida. Pertanto, distinguendo in parte rispetto alla giurisprudenza recente succitata, e - si ribadisce - riferita a casi parzialmente diversi, va ritenuto che indubbiamente è da privilegiare che alla convalida dell'arresto o del fermo del minore provveda l'autorità giudiziaria minorile competente, e che solo qualora, per ragioni di tempo o di luogo, ovvero per la concomitanza di entrambe, non sia possibile procedere secondo la previsione legislativa principale, si applichi l'art. 390, 1 comma, c.p.p., che consente al giudice ordinario - pur non competente per territorio ovvero per funzione - di provvedere. Quello che sicuramente non poteva fare il giudice del dibattimento direttissimo era di "non convalidare" l'arresto, con la sostanziale motivazione perché il AN è minorenne.
Come ritenuto dal ricorrente e come si evince dagli atti, l'arresto era avvenuto alle ore 14,50 del 25.10.2004, ed il dibattimento era iniziato alle ore 10,35 del 26.10.2004, per cui la tempestiva rimessione degli atti al P.M. non avrebbe messo in pericolo la decorrenza dei termini di cui all'art. 390, 1 comma, c.p.p. (quarantotto ore dall'arresto), essendo trascorse solo venti ore, e dovendosi gli atti trasferire in altro ufficio, ma pur sempre sito in Milano.
Si osserva che le sezioni unite di questa Corte hanno, con due identiche decisioni, definito il significato giuridico dell'abnormità di un atto processuale, che può riguardare non solo il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ma anche il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. sezioni unite 24.11.1999 n. 26; 10.12.1997 n. 17). Nella specie, non si è trattato solo di un errore di diritto, ma della violazione dei principi cardine dell'ordinamento processuale, in quanto il giudice ordinario, dopo essersi attribuito erroneamente la competenza a provvedere in una situazione che sostanzialmente non lo imponeva, ha egualmente proceduto all'interrogatorio, non ha poi convalidato l'arresto solo perché l'imputato era minorenne (pur non pronunciandosi sull'art. 23 D.P.R. 22.9.1988 n. 448, che comunque consentiva l'arresto per tale reato), ha sostanzialmente dichiarato illegittimo l'arresto che tale non era, ha rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, mentre ai sensi del 1 comma dell'art. 22 c.p.p., avrebbe dovuto rimetterli al P.M. presso il Tribunale ordinario.
L'ordinanza impugnata è pertanto estranea ai canoni processuali vigenti, e va annullata con trasmissione degli atti direttamente al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, essendo superfluo a questo punto il doppio passaggio dal P.M. ordinario a quello specializzato, con ulteriore dilatazione dei tempi processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005