Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4637
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il contratto atipico di garanzia autonoma si differenzia dalla fideiussione per la mancanza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni fondate sulla validità o efficacia del rapporto di base. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che valessero, pertanto, a snaturare il contratto tipico di fideiussione ed a qualificarlo come garanzia autonoma le - diverse - previsioni contrattuali di un termine per il pagamento decorrente dalla richiesta, dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della non necessità del consenso di quest'ultimo al pagamento da parte del garante, del divieto per il garantito a sollevare obiezioni sullo stesso pagamento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4637
    Data del deposito : 2 aprile 2002

    Testo completo