Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 2
Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull' affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, ne' che sia onere di quest' ultima dimostrare il secondo elemento dell' unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).
Colui il quale contesta di esser il legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in causa del soggetto che afferma obbligato in sua vece, non propone un' implicita domanda di garanzia nei confronti del terzo, perché questa domanda presuppone la non contestazione della legittimazione passiva del convenuto, che pertanto, se avvenuta, si pone in rapporto di alternatività all' esercizio dell'azione di garanzia.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 25669 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25669 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14770-2020 proposto da: EFFE4 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO MENDITTO; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta da:
Michele LUGARO Presidente
Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Alfredo MENSITIERI Consigliere
Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere
Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.N.C. MA E EL DI MA NI E C., con sede in NA, difesa dagli avv.ti Sanzio Gentili di NA e Nicola Casavola di Roma, domiciliata presso quest'ultimo, in via Depretis
- ricorrente -
contro
ER MA e IN IA, difesi dall'avv. Gennaro Majo, di NA, e domiciliati presso lo studio dell'avv. Benito Civitatte, in Roma, piazza Adriana 6
- controricorrenti -
contro
NT EO s.p.a. già LATERIZI IMOLA s.p.a., domiciliata in Bologna, via Tovaglie 6, presso lo studio dell'avv. Manararesi - intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1063 del 27 settembre 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 1998 dal relatore Carlo Cioffi;
udito l'avv. G. Casavola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo del 1981 IO AS e IL TT denunziarono alla società MA e MB che le tegole ad essi vendute, ed usate per la copertura del tetto di una loro costruzione, erano difettose, ed avevano provocato infiltrazioni di acque meteoriche.
La Società MA e MB denunziò a sua volta i detti vizi alla società TE MO, produttrice delle tegole, che si fece carico, a sue cure e spese, della loro sostituzione, che avvenne alla fine di giugno del 1981.
La Società TE MO venne poi condannata dal Pretore di NA (sentenza del 7 aprile 1987, pronunziata nel giudizio iniziato con citazione del 17 febbraio 1982) a risarcire i danni subiti da IO AS e IL TT a causa delle infiltrazioni provocate dalle tegole difettose, danni che furono liquidati in 590.000 lire, al lordo degli accessori.
Con atto di citazione notificato il 23 marzo del 1983 IO AS e IL TT affermarono che il lavoro di sostituzione delle tegole non era stato eseguito a dovere, e che la società MA e MB non aveva adempiuto l'obbligo di provvedere alla sistemazione del tetto che aveva assunto con lettere del 6 gennaio 1982 e dell'8 settembre 1982; la convennero pertanto innanzi al Tribunale di Forlì per sentirla condannare al rifacimento del manto di copertura del tetto della loro costruzione. La società MA e MB si costituì e chiese il rigetto della domanda, negando la propria legittimazione passiva, ed affermando quella della società TE MO: sostenne infatti che era stata quest'ultima, nel provvedere alla sostituzione delle tegole, a dar luogo agli inconvenienti lamentati dagli attori.
La società TE MO, chiamata in causa, eccepì la litispendenza, in relazione alla controversia pendente (al tempo) innanzi al Pretore di NA, e chiese il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Il Tribunale, con sentenza del 26 febbraio 1993, accogliendo la domanda come da ultimo precisata dagli attori, condannò la società MA e MB a pagare ad essi 19.702.825 lire, oltre interessi e rivalutazione, somma necessaria per provvedere alla sistemazione del loro tetto;
accolse poi la domanda di garanzia che ritenne proposta dalla convenuta nei confronti della società TE MO, e condannò quest'ultima a rimborsare ad essa quanto pagato agli attori.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 27 settembre 1995, ha rigettato l'appello principale proposto dalla società MA e MB, ed ha accolto quello incidentale della società TE MO.
In particolare la Corte ha in primo luogo disatteso l'eccezione di giudicato, proposta con il suo appello dalla società MA e MB, in relazione alla sentenza (nel frattempo sopravvenuta) del Pretore di NA, innanzi ricordata, osservando che l'appellante aveva esibito copia della sentenza, ma non aveva provato che essa era passata in giudicato;
ed inoltre che le azioni proposte nei due giudizi erano oggettivamente diverse, per le ragioni nel dettaglio specificate.
La Corte d'appello di Bologna ha poi affermato che la società MA e MB aveva assunto, con la lettera del 6 gennaio 1982, che ha nel dettaglio esaminato ed interpretato, anche in relazione alla successiva dell'8 settembre 1982, "un vero e proprio obbligo nuovo", e doveva quindi rispondere del suo inadempimento. La Corte ha infine accolto l'appello incidentale della società TE MO, rilevando che essa era stata chiamata in causa per essere condannata a risarcire i danni lamentati da IO AS e IL TT, non anche per garantire la società MA e MB.
Quest'ultima chiede la cassazione di tale sentenza per sei motivi. IO AS e IL TT resistono con controricorso. La società Centro ON, già società TE MO, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso è relativo al rigetto dell'eccezione di giudicato proposta dalla società MA e MB;
con esso si denunzia violazione degli art. 2909 e 2697 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La decisione impugnata, come innanzi riferito, è sorretta da una doppia motivazione.
La ricorrente censura la prima, sostenendo che è onere della parte che eccepisce il giudicato esibire copia della sentenza in relazione alla quale esso si è formato, ed onere della parte nei cui confronti viene proposta l'eccezione allegare e provare la pendenza di un giudizio di impugnazione;
inoltre, che il silenzio con cui controparte ha accolto la sua eccezione di giudicato avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere quest'ultimo pacifico. La censura è infondata.
La prima asserzione, pur trovando riscontro in una pronunzia di questa Corte (sez. lav. 19 agosto 1987 n. 6952, ribadita recentemente da sez. I, 20 febbraio 1998 n. 1833), non sembra condivisibile. Per la configurabilità di un giudicato non è sufficiente la pronunzia di una sentenza, ma è necessario anche che tale sentenza non sia più impugnabile nei modi ordinari.
Ed allora chi allega il giudicato, adempie al relativo onere probatorio se, oltre ad esibire copia della decisione, dimostra che questa è passata in giudicato, con la produzione di idonea certificazione dalla quale risulti che essa non è impugnabile nei modi anzidetti.
È questo il senso del diverso e contrapposto orientamento di questa Corte (sez. lav., 23 ottobre 1995, n.11018), al quale si ritiene di dover aderire. Non v'è ragione, infatti, per ritenere che, se un fatto si compone di due momenti (nel caso di specie:
1. pronunzia di una sentenza, 2. passaggio in giudicato della stessa), la parte tenuta a provarlo debba dar conto del primo e non anche del secondo. Anche la seconda affermazione della ricorrente non è condivisibile. I fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici" soltanto quando sono stati esplicitamente ammessi dall'altra parte o quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi;
non anche quando le sue difese prescindano dalla esistenza di tali fatti, i quali, nemmeno implicitamente possono considerarsi ammessi. Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento il principio secondo cui il convenuto ha l'onere di contrastare esplicitamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse (tra le tante, vedi, tra più remote, la sentenza di questa Corte, sez. lav. 22 marzo 1979, n.1664, e tra le più recenti, quella di questa sezione, 4 agosto 1997, n.7189). La censura relativa alla seconda argomentazione con cui la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di giudicato proposta dalla ricorrente resta pertanto assorbita.
Il secondo motivo di ricorso è relativo all'affermato "obbligo nuovo" che la corte territoriale ha ravvisato nella lettera della società MA e MB datata 6 gennaio 1982, ed indirizzata a IO AS e IL TT;
con essi si denunzia violazione degli art. 1173, 1321, 1495 e 2909 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La ricorrente nega che l'impegno assunto con tale lettera, considerate le espressioni usate, e tenuto conto della successiva lettera del 8 settembre 1982, sia sufficientemente delineato, in modo da configurare quell'obbligo nuovo affermato dall'impugnata sentenza, ed in relazione al quale è stata dichiarata inadempiente;
sostiene poi che, a tutto concedere, tale lettera contiene una semplice proposta, che non risulta sia stata accettata dai destinatari, tantomeno dalla società TE MO, terza chiamata, senza il consenso della quale la ricorrente non avrebbe potuto farsi validamente carico dell'obbligo che, a suo dire, gravava su di essa. La censura è inammissibile.
La corte territoriale, analizzate in modo approfondito le due lettere innanzi citate, ha esposto nell'impugnata sentenza le ragioni per cui ha ritenuto che con esse la società MA e MB ha assunto l'obbligo di provvedere alla sistemazione del tetto di IO AS e IL TT, necessaria per porre rimedio agli inconvenienti conseguenti agli errori commessi dalla società TE MO in occasione della sostituzione delle tegole difettose.
Al riguardo è sufficiente osservare che la ricorrente, con la sua censura, non evidenzia vizi logici della motivazione della sentenza impugnata o la violazione di specifici canoni ermeneutici, ma si limita a contrapporre, a quella della Corte di merito, una sua diversa interpretazione dei documenti esaminati.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di un obbligo nuovo, ossia diverso da quello di cui si era fatto carico la società TE MO, non era necessario il consenso di quest'ultima per la sua assunzione da parte della società MA e MB;
consenso neppure necessario - del resto - qualora si fosse inteso inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 1272 cod. civ. Con il terzo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver rigettato la sua domanda di garanzia che sostiene di aver implicitamente proposta nei confronti della società TE MO, affermando la legittimazione passiva di quest'ultima, negando la propria, e chiedendo la chiamata in causa di tale società.
La ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e sostiene che la domanda di garanzia costituisce una pretesa minore rispetto a quella formulata nel modo anzidetto, che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere contenuta nell'eccezione e nella tesi difensiva formulata, se le avesse correttamente interpretate. La censura è infondata.
La ricorrente, nell'eccepire la sua carenza di legittimazione passiva, e nell'affermare quella della società TE MO, ha negato di essere debitrice di IO AS e IL TT, circostanza - quest'ultima - che invece implicitamente, ma necessariamente, ha ammesso nel pretendere la garanzia (o "manleva") da parte della detta società, perché tale garanzia ha ad oggetto quanto per l'appunto da essa dovuto agli indicati creditori. La domanda di garanzia è dunque alternativa all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, avendo come presupposto un fatto uguale e contrario, non può considerarsi implicitamente proposta con quest'ultima, ma avrebbe dovuto essere espressamente formulata. Con il quarto motivo la ricorrente censura sotto un diverso profilo l'interpretazione chela corte territoriale ha dato delle due lettere inviate a IO AS e IL TT, e delle quali appena innanzi si è detto, sostiene che nella sentenza impugnata è ravvisabile una contraddizione, o più esattamente che le due lettere, nell'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito, sono contraddittorie, per le ragioni nel dettaglio esposte. La censura è inammissibile.
Si è già detto che la corte di merito ha accuratamente esaminato il contenuto delle due lettere, e, dando ampiamente conto delle ragioni del raggiunto convincimento, ha affermato che con la seconda la società MA e MB ha inteso puntualizzare il contenuto degli obblighi che aveva assunto con la prima, e tentato di definire i lavori da eseguire per adempierli.
Le valutazioni del giudice di merito, avendo ad oggetto fatti , non sono censurabili in questa sede, essendo adeguatamente motivate. Con il quinto motivo del suo ricorso la società MA e MB sostiene che l'assunzione di obblighi contenuta nella lettera del 6 gennaio 1982 deve considerarsi caducata dalla sopravvenuta sentenza del Pretore di NA, di cui innanzi si è detto;
e con il sesto afferma che se in virtù di tale sentenza la società TE MO è l'unica responsabile dei danni sofferti da IO AS e IL TT, a causa delle tegole difettose e della loro sostituzione non eseguita a regola l'arte, non può esserlo anch'essa.
Le censure sono superate ed assorbite del rigetto del primo motivo di ricorso: la tesi difensiva che con esse viene proposta suppone l'efficacia di giudicato della detta sentenza nel presente giudizio, che, per quanto innanzi detto, deve essere esclusa.
Si rileva comunque che l'esistenza dell'asserito obbligo della società TE MO non esclude l'assunzione di esso da parte della società MA e MB, come innanzi si è accennato, in virtù di quanto disposto dal richiamato art. 1272 cod. civ. (cfr., per qualche riferimento, la sentenza di questa Corte, sez. II, 13 settembre 1991, n. 9578). Con il sesto motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver affermato che il credito di controparte è di valore, non di valuta, e conseguentemente per averlo rivalutato all'attualità, oltre che maggiorato degli interessi legali.
La censura è inammissibile.
La rivalutazione del credito è stata disposta dal giudice di primo grado (il giudice di appello si è limitato a riconoscere l'ulteriore rivalutazione maturata successivamente alla pronunzia del tribunale), e non risulta, dalla impugnata sentenza e dal ricorso, che al riguardo il ricorrente abbia proposto censure con l'atto di appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità relative alla controversia vertente tra la società MA e MB e IO AS e IL TT;
nulla va disposto per quelle relative alla controversia tra la società MA e MB e la società Centro ON, perché quest'ultima non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di lite.
Roma, 29 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/3/1999.