Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2524
CASS
Sentenza 19 marzo 1999

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Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull' affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, ne' che sia onere di quest' ultima dimostrare il secondo elemento dell' unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).

Colui il quale contesta di esser il legittimato passivo della domanda attorea e chiede la chiamata in causa del soggetto che afferma obbligato in sua vece, non propone un' implicita domanda di garanzia nei confronti del terzo, perché questa domanda presuppone la non contestazione della legittimazione passiva del convenuto, che pertanto, se avvenuta, si pone in rapporto di alternatività all' esercizio dell'azione di garanzia.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 25669 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 22/09/2021), n.25669 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere – Dott. MARULLI Marco – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14770-2020 proposto da: EFFE4 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO MENDITTO; – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2524
Data del deposito : 19 marzo 1999

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