Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
Il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari che il creditore pignorante deve allegare, in alternativa alla documentazione rilasciata dall'ufficio, quando richiede la vendita dell'immobile pignorato, non è atto di fede pubblica ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., ma è la mera attestazione dell'esistenza di dati rilevati in relazione a un determinato immobile, non diversamente da quella dell'omologo certificato del conservatore dei pubblici registri immobiliari, esulando dall'ambito del suo contenuto la descrizione della reale situazione del bene e della sua reale appartenenza, sicché ne restano al di fuori tutti quei diritti non soggetti ad annotazione o trascrizione e i cd. diritti eteronomi, di fonte non convenzionale, ma legale. Ne consegue che non è configurabile alcuna ipotesi di falsità ideologica nel fatto del notaio che, nel certificato rilasciato a richiesta del creditore pignorante, dia atto dell'esistenza di un diritto di usufrutto del debitore esecutato sui beni pignorati, di provenienza successoria, ma ometta di indicare la coesistenza, su di essi, di analogo diritto (nascente "ex lege" secondo la disciplina anteriore alla legge n. 151 del 1975, di riforma del diritto di famiglia) in capo alla madre, la cui rilevanza prescinde da qualunque forma di pubblicità o di attestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 31435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31435 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 712
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 22993/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DI CATANZARO il 24.2.2006;
avverso la sentenza emessa il 5 gennaio 2006 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
nel procedimento a carico di:
CR TO CL, nato a [...] il [...]. Letto il ricorso la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. AN Mauro Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. MANNA Marcello, difensore della parte civile MA AN, che ha chiesto la condanna del ricorrente anche al risarcimento del danno, con rifusione delle spese legali. Sentito, altresì, l'avv. D'IPPOLITO Ernesto che, in favore dell'imputato, ha chiesto l'inammissibilità od il rigetto del ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST TO CL era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Cosenza, del reato di cui all'art. 479 c.p., perché, in qualità di notaio, formando nell'esercizio delle sue funzioni la "dichiarazione notarile sostitutiva della certificazione storico- ipotecaria e catastale ventennale datata 11 febbraio 2000, attestava falsamente fatti dei quali detta dichiarazione è destinata a provare la verità, ossia "che.... si appartengono a MA AN.... in virtù di successione ab intestato di MA FI, giusta denunzia di successione registrata al n. 112 vol. 264 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza il 7 luglio 1976, al n. 114390" i diritti di usufrutto sulle unità immobiliari specificamente indicate, ove invece su cinque cespiti sopra elencati grava, in ragione della quota di un mezzo stabilita dal codice civile nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, l'usufrutto uxorio - non menzionato nella dichiarazione notarile sostitutiva - in favore di OL GE. Con sentenza del 14 ottobre 2004, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava il ST colpevole del reato a lui ascritto, riqualificato il fatto nei termini di cui all'art. 480 c.p., e - riconosciute le circostanze attenuanti generiche - lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, della reclusione di mesi due, oltre consequenziali statuizioni, nonché al risarcimento dei danni in favore di MA AN, costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma dell'impugnata decisione, assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste.
Avverso l'anzidetta decisione, il PG di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, il PG ricorrente contesta la statuizione assolutoria adottata dalla Corte di merito, sul rilievo che, erroneamente, aveva affermato l'insussistenza della falsità in contestazione, non ritenendo necessaria l'attestazione completa dei dati nel certificato rilasciato dal notaio nell'ambito della procedura esecutiva promossa ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2. A dire dell'istante, tale tesi non tiene conto della natura del certificato anzidetto che non è atto meramente riproduttivo delle informazioni desunte dagli atti consultati, contenendo piuttosto dichiarazioni di scienza ed implica giudizi e valutazioni del pubblico ufficiale. Orbene, la presenza nei registri immobiliari dell'annotazione della dichiarazione di successione di MA FI (che indicava come suoi "eredi ab intestato" l'unico figlio AN e la moglie GE OL), imponeva al notaio, alla stregua della sua competenza in materia successoria, anche in assenza della trascrizione del legato, di attestare nel certificato notarile "de quo" che GE OL era contitolare - nella misura della metà - del diritto di usufrutto sui beni relitti. Di talché, l'attestazione era obiettivamente falsa per omissione, in quanto il notaio non aveva dato conto dell'esistenza del diritto di usufrutto in capo al coniuge superstite. La motivazione della sentenza impugnata era, inoltre, contraddittoria, nella parte in cui, dopo aver ritenuto l'insussistenza del reato, aveva finito con l'ammettere solo una reticenza penalmente irrilevante. Quanto all'elemento psicologico, erroneamente la Corte di merito l'aveva ritenuto insussistente, peraltro in contrasto con la formula assolutoria, che, fondata sull'insussistenza del fatto, non avrebbe potuto essere motivata con argomentazioni riguardanti l'elemento soggettivo. Siffatta divergenza tra dispositivo e motivazione determinava, quindi, nullità della sentenza, non emendabile mediante ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p.. 2. - Una sintetica puntualizzazione in fatto, sulla base degli elementi desunti dal testo del provvedimento impugnato, costituisce necessaria premessa dell'esposizione.
Orbene, la vicenda sostanziale oggetto di giudizio può, come di seguito, schematizzarsi.
2.1. - Il legale di una società cooperativa creditrice, che intendeva chiedere la vendita dei beni pignorati del debitore MA AN, nell'ambito della procedura esecutiva avviata a suo carico, aveva chiesto al notaio ST di effettuare, presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza e gli uffici competenti, le ricerche necessarie per la documentazione ipocatastale da produrre nell'anzidetto procedimento, specificando che, su istanza della stessa cooperativa, era stato trascritto pignoramento del diritto di usufrutto che il debitore esecutato vantava su alcuni beni immobili. All'uopo, faceva espressa richiesta che, nella certificazione ipocatastale richiestagli, il notaio curasse di specificare anche la provenienza di tale diritto di usufrutto. Nell'attestazione a sua firma il notaio riferiva, quindi, che i diritti di godimento in questione provenivano da successione ab intestato di MA FI, padre del debitore esecutato, come da denuncia di successione regolarmente registrata e trascritta presso la Conservatoria di Cosenza il 7 luglio 1976 al n. 114390. Ometteva, invece, di riferire che, trattandosi di successione aperta in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, sui beni in questione gravava anche un diritto di usufrutto uxorio in favore del coniuge superstite, pro quota - in ragione della metà - stante il concorso con un solo figlio legittimo, ai sensi dell'art. 581 c.c., comma 2, nel testo previgente (poi sostituito dalla L. n. 151 del 1975, art. 189). Da qui la prospettazione accusatoria del falso per attestazione implicita, in ordine alla dichiarata esistenza di un diritto esclusivo di usufrutto, in luogo di una situazione giuridica di cousufrutto sugli stessi beni ereditari.
2.2. - Configurata in rubrica come falso ideologico, la fattispecie è stata, poi, ricondotta dal primo giudice nell'alveo dell'art. 480 c.p. (falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative). Ed in riferimento a tale diverso nomen iuris, è stata affermata la responsabilità del notaio alla stregua delle seguenti considerazioni:
- trattandosi di legato ex lege, la sola trascrizione della denuncia di successione era sufficiente ai fini dell'opponibilità ai terzi anche dell'acquisto dello stesso legato, pur in mancanza di accettazione;
- siffatta opponibilità conclamava la piena consapevolezza del notaio, la cui incompleta attestazione era fatto pregiudizievole per i diritti del debitore esecutato, con conseguente nocumento patrimoniale a suo carico.
2.3. - In contrario avviso è andata la Corte di merito, alla quale non è sembrata condivisibile la tesi dell'opponibilità a terzi dell'acquisto del legato uxorio per effetto della mera trascrizione della denuncia di successione, indipendentemente dall'accettazione del legato. Del resto, il notaio era chiamato a rilasciare un'attestazione destinata ad essere utilizzata, per fini probatori, in una procedura esecutiva, di guisa che l'ambito del certificabile risentiva, inevitabilmente, di siffatta destinazione funzionale, non potendosi certificare altro che diritti opponiteli a terzi, in quanto risultanti dai pubblici registri. Pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto l'insussistenza dell'elemento materiale del reato in contestazione, anche se, poi, a dispetto della statuizione assolutoria formulata in termini di insussistenza del fatto, si sono attardati in una motivazione volta a negare il momento psicologico, anteponendone, anzi, l'esame alle valutazioni riguardanti la consistenza materiale dell'ipotizzata fattispecie delittuosa. 2.4. - Tale impostazione è, poi, contestata dal PG ricorrente, secondo cui la Corte distrettuale non aveva tenuto conto della natura del certificato notarile, che non era atto meramente riproduttivo delle informazioni desunte dagli atti consultati, contenendo piuttosto dichiarazioni di scienza ed implicando giudizi e valutazioni del pubblico ufficiale. In ragione dell'annotazione nei registri immobiliari della dichiarazione di successione del de cuius, da cui risultava l'indicazione come successibili ab intestato dell'unico figlio AN e della moglie GE, era dovere del notaio, alla stregua della sua competenza in materia successoria, anche in assenza della trascrizione del legato, di attestare nel certificato notarile "de quo" che GE OL era contitolare - nella misura della metà - del diritto di usufrutto sui beni relitti. Di talché, l'attestazione notarile era obiettivamente falsa per omissione, in quanto nel certificato in esame il notaio non aveva dato atto dell'esistenza di un altro diritto di usufrutto in capo al coniuge superstite.
3. - Così delineata la fattispecie in oggetto e le diverse angolazioni prospettiche offerte nei diversi gradi di merito, il quesito giuridico sottoposto all'esame di questo Giudice di legittimità concerne la natura giuridica dell'attestazione in questione e la configurabilità in termini di falso per attestazione implicita o per omissione della certificazione attestante l'incidenza su determinati immobili di un diritto parziario esclusivo (usufrutto), in luogo di una situazione di comunione di diritti di identica natura (entrambi di godimento su cosa altrui), ma di diversa provenienza: uno di fonte testamentaria;
l'altro di fonte legale per via dell'attribuzione, ex lege, del legato di usufrutto uxorio al coniuge superstite, in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). Per quanto riguarda il primo profilo, il referente normativo è rappresentato dall'art. 567 c.p.c, nel testo modificato dalla L. 3 agosto 1998, n. 302 ed ulteriormente modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e poi nuovamente modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Secondo la menzionata norma processuale, il creditore pignorante od uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva che intenda chiedere la vendita dell'immobile pignorato deve corredare il relativo ricorso, nel termine appositamente previsto, dell'estratto del catasto nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Per un evidente fine di semplificazione del procedimento, il legislatore ha dato facoltà allo stesso ricorrente di produrre, in luogo dell'anzidetta documentazione, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Insomma, al fine palese di abbreviare i tempi, ordinariamente occorrenti per il conseguimento della tradizionale documentazione degli uffici pubblici competenti (esigenza di semplificazione tanto più apprezzabile in ragione dell'introduzione, nel testo dell'art. 567 c.p.c., come novellato dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 1, di una causa di estinzione del processo esecutivo per mancato deposito della documentazione nel termine espressamente previsto), è consentito al creditore procedente di rivolgersi ad un notaio cui affidare il compito di effettuare lui stesso le visure necessarie, in esito alle quali rilasciare, poi, apposita certificazione attestante i dati relativi all'immobile per il quale si intenda chiedere la vendita. Esattamente, quanto è avvenuto nel caso di specie.
Nel suo perspicuo tenore letterale, la formulazione della norma rende, di per sè, avvertiti che il mandato professionale non riguarda la redazione di un parere tecnico o de ventate, quanto piuttosto l'incombenza, solo esecutiva, di procedere alle necessarie visure ai fini di un'attestazione che ha funzione meramente ricognitiva dello stato giuridico dell'immobile, nei soli termini risultanti dai pubblici registri. L'attestazione anzidetta risolve il contenuto del certificato, che è atto surrogatorio o sostitutivo dell'ordinaria documentazione ipocatastale (altrimenti necessaria) degli uffici pubblici competenti, rispetto alla quale la legge ne stabilisce la piena equipollenza.
Il certificato notarile, dunque, non è atto destinato a fare pubblica fede ai sensi dell'art. 2699 c.c., ma è mera attestazione dell'esistenza di dati riscontrati in relazione ad un determinato immobile, in uno alle relative variazioni. La sua natura non può, dunque, essere diversa da quella dell'omologo certificato del conservatore, che, notoriamente, è atto certificativo cd. proprio, dotato di portata probatoria limitata, avente carattere neutro e meramente strumentale, in quanto destinato alla rappresentazione di un fatto che risulta già fotografato nei pubblici registri, costituenti essi soli fonte di certezza giuridica. Sicché il notaio deve limitarsi a riportare nel certificato solo quanto risulti dai registri immobiliari e catastali, riferendo di tutte le formalità pro o contro relative ad un determinato cespite, senza giudizi conclusivi sulla titolarità sostanziale dello stesso immobile o sulla sua condizione giuridica, ricostruibile aliunde, magari sulla base dell'esame contenutistico dei titoli di provenienza, di situazioni esterne o, come nel caso di specie, di specifiche disposizioni normative.
L'individuazione della natura dell'attestazione notarile, in stretta connessione con la sua precipua finalità, siccome atto funzionalmente destinato all'utilizzo, per fini probatori, in seno ad una procedura esecutiva, giova anche ai fini della determinazione del relativo contenuto. Nel senso che, dovendo fedelmente rispecchiare le risultanze del regime di pubblicità dei beni immobili, la richiesta attestazione non può che riprodurre quanto è soggetto alle forme di pubblicità dichiarativa, ossia esattamente quanto, in forza di quel regime, sia opponibile a terzi. Insomma, il certificato anzidetto è atto ben diverso dalla relazione ipocatastale (nella prassi, sovente richiesta dagli istituti bancari) e deve limitarsi a recepire quanto risulta dal catasto e dalle formalità dei registri immobiliari, senza che il notaio che lo rediga debba preoccuparsi di acquisire per altra via la reale situazione del bene e la sua reale appartenenza. Devono, così, restare fuori dell'ambito della certificazione le annotazioni in senso tecnico e tutti quei diritti non soggetti ad annotazione o a trascrizione ne' i diritti cd. eteronomi, di fonte non convenzionale, ma legale. E tale è certamente l'usufrutto uxorio che il previgente regime del diritto di famiglia riconosceva in capo al coniuge superstite, oggi sostituito dall'attribuzione allo stesso di una quota di eredità e della stessa qualità di erede. Peraltro, nell'ambito concettuale dell'anzidetta categoria giuridica rientrano anche altri diritti (si pensi, ad esempio, all'usufrutto legale del genitore sui beni del minore;
ai diritti di godimento sull'alloggio già coniugale attribuito ad uno dei coniugi separati o divorziati in ragione dell'affidamento della prole ed altro ancora), che, come è noto, non sono soggetti a regime di pubblicità e che, pertanto, non possono ne' devono risultare dall'attestazione notarile. L'opinione secondo la quale la trascrizione della denuncia di successione sarebbe di per sè sufficiente ai fini dell'opponibilità a terzi del legato ex lege, è priva di giuridico fondamento. In primo luogo, perché una tale trascrizione non rientra tra quelle espressamente previste dalla legge sostanziale, all'art. 2643 c.c. e ss., considerato peraltro che la denuncia di successione è atto avente rilevanza esclusivamente fiscale, pur se prevista, come necessario presupposto, a determinati fini civilistici o per l'utile esperimento di determinate azioni giudiziarie. In secondo luogo, perché, comunque, nessuna forma di pubblicità è prescritta per l'accettazione del legato di usufrutto di fonte legale. D'altronde, per l'acquisto dell'usufrutto uxorio, secondo il precedente regime, non era necessaria l'accettazione e, comunque, per essa non era prevista alcuna trascrizione, trattandosi di un diritto immanente alla stessa qualità di coniuge superstite, nel senso che, come legatario ex lege, egli non aveva bisogno di accettare il legato per acquistare l'usufrutto o, in caso di concorso con i figli legittimi, la quota di usufrutto (cfr. Cass., Sez. 2 civile, n. 5227 dell'1.12.1977, rv. 388870). Inoltre, il suo diritto ineriva, per effetto della mera apertura della successione, su tutti i beni ereditari indistintamente considerati, sicché nessuno dei beni costituenti l'asse ereditario avrebbe potuto sottrarsi all'incidenza di siffatto diritto reale, che ben poteva, dunque, esser fatto valere erga omnes su ogni singolo cespite ereditario, almeno fintantoché non si fosse concentrato su beni determinati o soddisfatto o commutato secondo le previsioni dell'art. 547 c.c., comma 1, c.c. (abrogato dalla L. n. 151 del 1975, art. 181). L'incidenza di tale diritto prescindeva, dunque, da qualsivoglia forma di pubblicità o da ogni attestazione. Erra, pertanto, il PG ricorrente nel richiamare la competenza professionale del notaio in materia successoria come presupposto determinante di un obbligo giuridico a suo carico di evidenziare un diritto nascente dalla legge, la cui conoscenza è, certamente, richiesta al professionista, ma, di certo, non in misura diversa da quella normalmente esigibile da ogni altro operatore di diritto, compreso, nel caso di specie, il legale della società cooperativa pignorante, che aveva fatto richiesta della certificazione notarile.
Dunque, la falsità contestata non esisteva nella sua materialità, sicché correttamente il giudice di appello ne ha escluso la sussistenza, al di là dell'ultroneo riferimento ai profili del danno alla parte offesa, notoriamente irrilevanti ai fini della configurazione del falso ideologico.
Resta da dire che non ricorre neppure la ragione di nullità denunciata dal ricorrente, con riferimento alla pretesa divergenza tra dispositivo e motivazione, sul riflesso che, nonostante l'assoluzione per insussistenza del fatto, la Corte abbia motivato in ordine alla mancanza dell'elemento psicologico. Si è già osservato che si tratta di una smagliatura del tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, che non ne inficia, comunque, l'intrinseca valenza, risultando, oltre ogni superflua osservazione, la chiara determinazione dell'insussistenza della dimensione materiale del reato ipotizzato.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007