Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 31435
CASS
Sentenza 20 marzo 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari che il creditore pignorante deve allegare, in alternativa alla documentazione rilasciata dall'ufficio, quando richiede la vendita dell'immobile pignorato, non è atto di fede pubblica ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., ma è la mera attestazione dell'esistenza di dati rilevati in relazione a un determinato immobile, non diversamente da quella dell'omologo certificato del conservatore dei pubblici registri immobiliari, esulando dall'ambito del suo contenuto la descrizione della reale situazione del bene e della sua reale appartenenza, sicché ne restano al di fuori tutti quei diritti non soggetti ad annotazione o trascrizione e i cd. diritti eteronomi, di fonte non convenzionale, ma legale. Ne consegue che non è configurabile alcuna ipotesi di falsità ideologica nel fatto del notaio che, nel certificato rilasciato a richiesta del creditore pignorante, dia atto dell'esistenza di un diritto di usufrutto del debitore esecutato sui beni pignorati, di provenienza successoria, ma ometta di indicare la coesistenza, su di essi, di analogo diritto (nascente "ex lege" secondo la disciplina anteriore alla legge n. 151 del 1975, di riforma del diritto di famiglia) in capo alla madre, la cui rilevanza prescinde da qualunque forma di pubblicità o di attestazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 31435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31435
    Data del deposito : 20 marzo 2007

    Testo completo