Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento o dalla sua lettura in udienza, a mezzo presentazione nella cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 581 e 582 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2014, n. 15649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15649 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 441
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 38037/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE NC N. IL 14/05/1962;
avverso l'ordinanza n. 5424/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di VE ZO, avverso la sentenza del Tribunale di Monza che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 58 e 590 C.d.S. e art. 186 C.d.S., comma 2. L'imputato era accusato di aver causato lesioni personali colpose ad ND FA, in seguito ad un sinistro stradale cagionato per imprudenza, negligenza e con violazione norme sulla circolazione stradale, consistite nel porsi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche, nonché di lesioni volontarie causate urtando la donna con la parte posteriore del proprio veicolo, al fine di procurarsi l'impunità dei reati precedenti.
2. La Corte ha osservato che i motivi di appello erano generici, poiché costituivano una critica aspecifica della decisione impugnata, limitandosi a chiedere l'assoluzione dell'imputato dai reati ascritti, per l'insufficienza della prova ed in subordine, la riduzione la pena;
la difesa avrebbe invece trascurato la puntuale motivazione in ordine al quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale, che infatti aveva consentito di escludere la responsabilità dell'imputato per il reato di omissione di soccorso, pure originariamente contestato.
2.1 Anche in relazione alle attenuanti generiche, richieste con il gravame, la difesa non avrebbe formulato una censura al diniego operato dal Tribunale, limitandosi a chiederne una benevola applicazione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, avv. Roberto Iannaccone, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, anche per manifesta illogicità.
3.1 Il ricorrente rileva che motivi di appello hanno ben spiegato le ragioni delle doglianze, che comprendevano anche la richiesta di assoluzione per la contravvenzione stradale, sulla base del rilievo che le deposizioni dei testi non potevano dimostrare l'attualità dello stato di ebbrezza al momento dell'incidente stradale, riscontrato dalla polizia di Monza (senza procedere a test alcolimetro) a distanza di un'ora ed in luogo diverso da quello in cui si era verificato l'incidente.
3.2 Inoltre con il secondo motivo si contestava la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, poiché l'imputato si era fermato in occasione del tamponamento ed aveva fornito i suoi dati assicurativi ed identificativi, ma si era poi allontanato, probabilmente in preda alla collera nata dalla successiva discussione. Si sosteneva dunque che le successive lesioni erano state causate involontariamente nella manovra e non certo per procurarsi l'impunità rispetto ad altri reati, i quali egli non poteva ritenere di aver commesso, non mostrando la ND alcun segno di lesione.
3.3 Quanto alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, si era obiettato che i precedenti penali fossero assai datati e che il contesto di un banale incidente stradale giustificava una sanzione più lieve.
3.4 il ricorrente conclude affermando che i motivi di appello erano specifici e non generici, espressi con assoluta chiarezza, poiché individuavano i punti da sottoporre alla cognizione del giudice d'appello e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è tardivo.
1.1 L'impugnazione andava proposta nel termine di 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza del 29 ottobre 2012, perfezionatasi il 3 giugno 2013 per il difensore e l'11 giugno 2013 per l'imputato; di conseguenza il termine scadeva il 26 giugno 2013 (mercoledì).
1.2 In mancanza di una disciplina specifica della fattispecie, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello deve rispettare le regole generali per il ricorso in materia penale, e quindi deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa o dalla lettura in udienza (ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. A, comma 2, lett. A e B), a mezzo presentazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disciplinato dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. (cfr., con riferimento, ad esempio, al ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio in materia d'estradizione per l'estero, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 43764 del 02/07/2008, Sokol Prela, Rv. 241914; Sez. 6, n. 26273 del 14/06/2006, Henn, Rv. 235032).
Nel caso di specie il ricorso reca la data del 27 giugno e risulta depositato in cancelleria il 28 giugno 2013.
Ne consegue la tardività dell'impugnazione, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. A e comma 2, lett. B.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2014