Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3219
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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In caso di revoca della pensione di invalidità in data anteriore all'entrata in vigore della normativa in tema di requisito reddituale (D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638), l'accertamento giudiziale della illegittimità della revoca comporta l'obbligo dell'ente previdenziale di pagare i ratei arretrati dalla data della revoca sino all'entrata in vigore di detta normativa, mentre successivamente a tale epoca il sopravvenuto requisito reddituale costituisce una condizione di erogabilità della quale l'ente può tenere conto in concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3219
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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