Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
In caso di revoca della pensione di invalidità in data anteriore all'entrata in vigore della normativa in tema di requisito reddituale (D.L. 12 settembre 1983, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638), l'accertamento giudiziale della illegittimità della revoca comporta l'obbligo dell'ente previdenziale di pagare i ratei arretrati dalla data della revoca sino all'entrata in vigore di detta normativa, mentre successivamente a tale epoca il sopravvenuto requisito reddituale costituisce una condizione di erogabilità della quale l'ente può tenere conto in concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 03219/011 M A L'ALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente- R.G.N. 8552/98 Consigliere Cron. 6682 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TA OR, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato 2001 MODICA ANTONIO, e da ultimo d'ufficio presso la 151 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, -1- rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI CORRADO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 575/97 del Tribunale di PATTI, depositata il 21/01/98; R.G.N. 2128/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 25.1.1983 BE RA adiva il PR dì Messina per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di invalidità già concessagli nel 1969 e revocatagli dall'INPS con decorrenza dall'1.02.1980. -Espletata CTU medico legale, che dava esito negativo per il ricorrente, il PR rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Il Tribunale di Messina, investito dall' assicurato, espletate due ctu medico legali, rigettava l'appello. Questa Corte, con sentenza del 17 gennaio/1 luglio 1994, EY accoglieva il ricorso del BE, cassava la sentenza impugnata, e rinviava al Tribunale di Patti per l'applicazione del seguente principio di diritto: "La revoca della pensione può essere legittimata sia da un miglioramento delle condizioni fisico psichiche, sia da un recupero della capacità di guadagno derivante da un non usurante riadattamento lavorativo che proficuo e permetta all'assicurato di svolgere continuativamente e senza danno una attività confacente alle sue attitudini. Il carattere usurante deve però essere verificato in concreto e, cioè, deve essere accertato che il pensionato possa lavorare senza peggiorare il suo stato di salute". 3 Il Tribunale di Patti, quale giudice del rinvio, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza pretorile, riconosceva il diritto del BE al ripristino della pensione di invalidità revocatagli il e a ratei pagare i di 1°.2.1980, condannando l'Istituto dal momento dellapensione maturati e non corrisposti revoca oltre gli interessi legali dalla data di maturazione mensile al soddisfo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. ritualmente costituito con controricorso, ha L'intimato, resistito. AG Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo r.d.l. 14 10falsa applicazione dell'art.e violazione aprile 1939, modificazioni,successive e in 636n. 463, 1983, n. relazione all'art. 8 d.l. 12 settembre convertito, con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983, n. 638, degli artt. 112 e 113 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto senza previamente accertare la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 8 citato, nonostante che 4 l'Inps nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio avesse fatto presente la questione. Il motivo non è fondato, per quanto di ragione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il requisito del reddito previsto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, configura un elemento costitutiva del diritto al esterno alla fattispecie trattamento previdenziale, la cui erogazione resta impedita nei periodi in cui è superata la soglia del reddito, il riconoscimento avvenuto con una sentenza nonostante dichiarativa del diritto alla pensione di AG meramente invalidità pur senza l'accertamento del suddetto requisito;
tuttavia non può pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della suddetta prestazione in mancanza di tale accertamento (Cass. 4 giugno 1999 n. 5507; Cass. 4 novembre 1994 n. 9101), sicché il giudicato eventualmente formatosi tale situazione reddituale in difetto della verifica di contiene l'accertamento non solo del diritto alla pensione di invalidità, ma anche della sua concreta erogabilità, non può essere disconosciuto dall'Inps accertamento che (Cass. 18 luglio 1985 n. 4241). Tali principi, che vanno tenuti fermi, devono essere però indedotta giudizio, che applicati alla fattispecie 5 riguarda il ripristino di una pensione revocata nel 1980, e quindi in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in tema di requisito reddituale di cui al d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in Legge 11 novembre 1983, n. 638. Il giudice del merito doveva accertare quindi l'esistenza delle condizioni per il diritto alla pensione di invalidità richieste nel 1980, al momento della revoca, sicché è giustificata sia la statuizione di accertamento, per la quale non vi è censura (e quindi passata in giudicato), sia Asy pagamento ratei arretrati quella di condanna al dei (tuttora sub judice, per effetto dell'impugnazione), perché questi sono dovuti dalla data della revoca fino all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, 11 novembre 1983, n. 638; con modificazioni, in Legge a tale data il sopravvenuto requisito successivamente reddituale costituisce una condizione di erogabilità della quale l'Inps può tenere conto in concreto. Con tali precisazioni, la sentenza impugnata può essere tenuta ferma. Il ricorso va pertanto respinto. giudizio vengono del processuali presente Le spese compensate, atteso il tenore della decisione. 60
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 16 gennaio 2001. Il Presidente Grylic I wauth Il Consigliere Estensore Aldo De Matolis Selle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 MAR. 2001 oggi, IL CANCANCELLIER LIERE I D T , R A O O S C L S 0 L 1 A T . O 3 , B 3 T A I R 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N O D 7 G P I - S O -8 IM N 1 A E 1 D A S D E I E , E A O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D Prev\p-inv-requisito reddituale RG 8552/1998 7