Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6799 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA INN6799701 LA CORTE SU I MALD CASSAL ON Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 12290/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere con. 15412 Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Ud. 15/02/01 - Rel. Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE ha pronunciato la seguente 127 SE NTENZA sul ricorso proposto da: AUTOLINEE FRATELLI? NAPOLEONE SQ & TOMMASO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLANTONIO rappresentate e difese dall'avvocato DININO, SILVESTRE UGO, giusta delega in atti;
-- ricorrenti
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale 788 presso l'avvocatura -1- dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 27/07/99;9:ap.42 31778. + resistente con procura avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 25/02/99 R.G.N. 281/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato CANTARINI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso e per il rigetto degli altri motivi. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto innanzi al Pretore di Chieti, giudice del lavoro, la s.n.c. Autolinee del suo legalefratelli Napoleone, in persona rappresentante pro tempore, esercente impresa di pubblico trasporto, conveniva 1'I.N.P.S. innanzi alla detta A.G. per sentirsi riconoscere il diritto al rimborso di somme versate per contributi non dovuti, oltre interessi e rivalutazione, trattandosi di impresa operante nel mezzogiorno, e, quindi, in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 18 1. n. 1089/68. L'Istituto, costituitosi, contestava la pretesa attorea, di cui chiedeva il rigetto. L'adito Pretore, con sentenza n.1298 del 2.X.1996, rigettava la domanda e compensava integralmente le spese. Con ricorso depositato il 27.II.1997 proponeva appello la soccombente, lamentando l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il primo Giudice, non avendo tenuto conto di pronuncie della S. Corte in proposito. L'appellato si costituiva e instava per la piena conferma della sentenza gravata. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 24/99, 3 pubblicata il 25.II.1999, rigettava l'appello e dichiarava compensate integralmente anche le spese del grado. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la s.n.c. Autolinee f.lli Napoleone, sulla base di cinque motivi di censura. L'I.N.P.S. si è costituito in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su parte della domanda, ex art. 112 c.p.c.. Col secondo motivo si deduce errata applicazione della sentenza n. 261 del 12.VI.1991 della Corte Costituzionale, sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c.. Col terzo motivo si denuncia errata e omessa applicazione (a sensi degli artt. 360 e 384 c.p.c.) dell'art. 18 della legge n. 1089/68, e falsa applicazione del D.L. del 22.III.1993, n. 71. Col quarto motivo si denuncia, a sensi dell'art. 112 c.p.c., omesso esame e mancata valutazione della parte motiva della sentenza n. 261/91 della Corte Costituzionale. Col quinto mezzo di censura, infine, si denuncia vizio di extrapetizione, ex art. 112 c.p.c., per applicazione dell'art. 2033 C.C. e mancata applicazione del secondo comma dell'art. 1147 c.c.. Nessuna delle proposte censure è fondata. In ordine alle prime quattro infatti, è a dire che dovrebbe parlarsi di inammissibilità, posto che nessuna delle prime tre censure appare suffragata dei motivi di da una parvenza di esposizione ricorso, mentre nella quarta ci si limita solo a riportare la motivazione della sentenza n. 261/91 della Consulta. Infatti nel ricorso per cassazione l'esposizione dei motivi di impugnazione mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza che sia necessario rivolgersi ad altre fonti, l'immediata e rapida individuazione delle questioni da risolvere, si che vanno ritenuti inammissibili quei motivi che precisino assolutamente in che consista la non violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito, che si sostiene errata, o che si limitino ad affermazioni apodittiche, non dimostrate (cfr. Cass. n. 8013 del 14.VIII.1998). Nel quinto motivo (mancata applicazione del secondo comma dell'art. 1147 c.c.) si sostiene che, regolamenti, in quanto ente pubblico, nonché al by essendo l'I.N.P.S. tenuto all'osservanza di leggi e 5 controllo delle leggi in materia di contributi e di sgravi di oneri sociali, andava esclusa la buona fede dell'Istituto (in ordine al mancato rimborso delle somme versate per contributi non dovuti) anche per la circostanza che l'inquadramento della ricorrente nel settore industria era stato, a suo tempo, effettuato dallo stesso Istituto. Detta censura è però infondata, in quanto n. 71, l'art. 1, 3° comma, del D.L. 22.III.1993, in legge n. 151 del 1993, che, in convertito relazione alle somme dovute dall'INPS per effetto della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali senza aggravio per rivalutazione e interessi, va interpretato nel senso che ai contributi (da rimborsare) non vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in quanto detti accessori del credito presuppongono la colpa del debitore, che va escluso nel caso (come nella specie) in cui il comportamento tenuto sia imposto da una norma che, sebbene dichiarata successivamente incostitu- zionale, era all'epoca in vigore e alla cui osservanza il debitore era pur tuttavia tenuto fino incostituzionalità, per cui alla pronuncia di accessori del credito non l'esclusione di tali riguarda solo la dilazione di pagamento inerente - alla rateizzazione della somma complessiva dovuta a tale data ma- anche il periodo precedente, fin dalla maturazione del credito (cfr. Cass. n. 7487/2000; n. 15891/2000). Il ricorso va quindi rigettato;
quanto alle spese del presente giudizio, ricorrono, ad avviso della Corte, in considerazione della particolarità del caso, giusti motivi per la loro integrale P.G.M.; la Corte rigetta il ricorso e compensa compensazione. lespete. Roma, 15.II.2001. buzlichen bu tt II Presidente: Il Cons. estensore:Arcangel IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA in Cancelleria Depositata in Cancelleria 1.8 MAG. 2001 Oggi,. I CAS IL COLLABORATORE D A 0 , S 3 1 S DI CANCELLERIA 3 O . A TI L 5 T O T L N R , . O E A A ' B N * S L I E L 3 P D E S 7 - I A D 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G A E A , G D E O O E T L R T T T I S N A R I E I L G S D L E E E R O D