Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
Il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione del personale è limitato alla verifica che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Anche l'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5, della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale, con la conseguenza che, al fine di esaminare la correttezza del comportamento dell'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando, idoneità da riferirsi a tutte le mansioni previste nella qualifica di assunzione, non essendo sufficiente l'idoneità solo ad alcune di esse.
Commentario • 1
- 1. Diritto antidiscriminatorio e illegittimità del licenziamento per inidoneità psicoDi : Marco Peruzzi · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 2 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12637 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LL BA, ZA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARDINAL CAPRARA 34, presso lo studio dell'avvocato OTTAVIO STRACUZZI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROGEN S.p.A. in persona dell'Amministratore delegato della società Ing. GIORDANO SERENA, sia in proprio che quale procuratrice speciale dell'ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE N. 150, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ARMANDOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura notarile Dr. Alfonso COLOMBO di Milano del 24.1.03 n. Rep. 112804;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39044/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/12/00 - R.G.N. 18/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato STRACUZZI;
udito l'Avvocato ARMANDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg. AS Di LA e AN UZ hanno convenuto avanti al giudice del lavoro di Roma l'Enel, esponendo che, a seguito del bando di concorso n. 2/1985 del compartimento di Palermo, erano risultati vincitori per la copertura di posti di aiutanti generici e che, tuttavia, l'Enel non li aveva assunti per inidoneità agli accertamenti sanitari.
Espletata CTU medico legale, con sentenza 10 maggio - 16 giugno 1994 il Pretore del Lavoro di Roma rigettava la domanda. Il Tribunale, dopo aver disposto il rinnovo dell'indagine peritale, con sentenza 18 febbraio-4 dicembre 2000 n. 39044 ha respinto l'appello del Di LA e del UZ, compensando tra le parti le spese del grado di giudizio.
Il Tribunale, premesso che la c.t.u. di appello, sulla scorta di ulteriori accertamenti specialistici, della documentazione medica in atti e degli esiti dell'esame obiettivo - aveva accertato che lo stato di salute dei ricorrenti, risultati affetti da una forma di artrosi (verosimilmente riconducibile ad una meiopragia costituzionale) era compatibile con lo svolgimento solo di alcune delle mansioni proprie della categoria (C2) nella quale avrebbero dovuto essere inquadrati: propriamente di quelle relative ad attività semplici di carattere amministrativo con esclusivi compiti di attesa, e non erano, invece, compatibili con le mansioni implicanti sforzi fisici, posture incongrue e scorrette posizioni ergonomiche, esposizione a freddo od umidità oppure lavori in ambienti refrigerati, ha ritenuto priva di fondamento normativo la pretesa di essere assunti per lo svolgimento solo di alcuni compiti rientranti nella categoria di destinazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Di LA ed il UZ, con due motivi.
Si è costituita con controricorso, resistendo, la società Eurogen s.p.a, in proprio e quale procuratore speciale dell'Enel s.p.a. Ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la s.p.a. Edipower, incorporante della Eurogen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso i ricorrenti, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione;
2094 e 2113 cod. civ.; 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censurano la sentenza impugnata sotto diversi profili.
Sul piano giuridico, contestano che una inidoneità solo parziale possa legittimare la mancata assunzione.
Sul piano sanitario, assumono che la sentenza impugnata ha basato il proprio giudizio di inidoneità alle mansioni di assunzione non sullo stato dei ricorrenti al momento della visita medica, ma su un giudizio prognostico di aggravamento futuro, nonché per averlo riferito non ad una patologia ben definita, ma ad una generica malattia come l'artrosi.
Il primo profilo è del tutto infondato.
Si deve premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito del bando di concorso indetto da un'impresa privata per l'assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell'impresa l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; ne consegue che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento è configurabile, in favore dei soggetti esclusi, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (Cass.
9.11.2001 n. 13922; Cass. 13.4.1999 n. 3660). Tuttavia, il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione, ne', ancora, nel merito dei giudizi espressi sui singoli candidati (Cass.
1.8.2001 n. 10514;
Cass. 2280/2000). L'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale (Cass. 19.10.2000 n. 13863; 1.4.1999 n. 3141). Ne consegue che, al fine di esaminare la correttezza della prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando (Cass. 13.4.1999 n. 3660). A tali criteri si è attenuta la sentenza impugnata, che, dopo un'accurata istruttoria, all'esito della quale ha accolto la domanda di un terzo ricorrente, con rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e chiarimenti del perito, è pervenuta alla decisione, impugnata anche sotto il profilo del giudizio medico legale.
Soprattutto nel corso della discussione orale, la difesa dei ricorrenti ha sviluppato la tesi che la sentenza impugnata avrebbe travisato il pensiero del ctu, perché, mentre questi aveva affermato che i ricorrenti potevano svolgere "gran parte" delle mansioni della qualifica di assunzione, la sentenza impugnata aveva ritenuto che essi potevano svolgere solo alcuni dei compiti ivi previsti, e quindi meno che "gran parte". Anche tale doglianza è infondata.
Posto che il datore di lavoro ha diritto, ex art. 41 Cost., a pretendere che "i vincitori di concorso siano idonei allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo di assunzione, e che sarebbe contra jus che egli destini lavoratori inabili a mansioni usuranti, si deve osservare, in primo luogo, che "gran parte" non equivale alla totalità delle mansioni.
In secondo luogo, il ctu si è limitato a rapportare il grado di validità dei ricorrenti alla declaratoria contrattuale. Questa prevede che appartengono alla categoria C2, per la quale era indetto il concorso, "i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale anche di fatica ed i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature, quali, ad esempio: addetto a nuclei e a squadre che non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti per la categoria C1, usciere, fattorino, custode con esclusivi compiti di attesa La decisione del Tribunale fa corretta applicazione giuridica del vecchio brocardo tomistico:
"bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu". Posto che i lavoratori devono essere idonei a tutte le mansioni previste dalla qualifica di assunzione, è sufficiente per il rigetto delle loro pretesa che non siano idonei anche solo ad alcune di esse;
ed è pacifico in causa che essi non erano idonei alle mansioni di fatica, di facchinaggio e pulizia, pure previste nella declaratoria del livello di assunzione.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in solido in Euro 14,00 oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in solido in Euro 14,00 oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003