Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12637
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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Il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione del personale è limitato alla verifica che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Anche l'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5, della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale, con la conseguenza che, al fine di esaminare la correttezza del comportamento dell'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando, idoneità da riferirsi a tutte le mansioni previste nella qualifica di assunzione, non essendo sufficiente l'idoneità solo ad alcune di esse.

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  • 1Diritto antidiscriminatorio e illegittimità del licenziamento per inidoneità psico
    Di : Marco Peruzzi · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 2 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12637
Data del deposito : 28 agosto 2003

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