Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
La scelta dei candidati per la partecipazione ad un corso per l'assunzione con contratto di formazione - lavoro, pur rimanendo nell'ambito della fase prodromica del rapporto, configura prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso. Essa è, pertanto, sindacabile dal giudice sotto il profilo del rispetto dei criteri predeterminati i quali sono certamente discrezionali nel momento in cui l'imprenditore li fissa con l'emanazione del bando, ma diventano "regole" che esigono rispetto nel successivo momento del reclutamento. Ne consegue che, al fine di esaminare la correttezza della prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando e non a compiti tipici di altre qualifiche cui l'imprenditore ha intenzione di avviare i giovani successivamente all'assunzione, dopo un corso di perfezionamento e tramite concorso interno. (Fattispecie relativa ad un bando delle FF.SS. per un corso per ausiliari)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MARIA LUISA DONNINI di Milano del 02/10/97 Rep. n. 52267;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO M. GIORDANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3079/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/03/96 R.G.N. 264/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Milano, dopo aver disposto consulenza tecnica, con sentenza depositata il 22 novembre 1994, rigettava la domanda con la quale il sig.EA LO aveva chiesto che venisse dichiarato il suo diritto ad essere ammesso al corso di formazione e lavoro per il profilo professionale di ausiliario dal quale l'Ente Ferrovie dello Stato lo aveva escluso, nonostante il suo inserimento nella graduatoria degli ammessi, in quanto la visita medica a cui era stato sottoposto per verificare l'idoneità fisica per l'espletamento delle mansioni di destinazione aveva avuto esito negativo. Avverso la decisione di primo grado, l'LO proponeva appello al Tribunale di Milano che, con sentenza depositata il 29 marzo 1996, lo rigettava osservando che, trovandosi in una fase preventiva, la tutela garantita alla posizione soggettiva del concorrente era limitata all'accertamento che l'ammissione o l'esclusione al corso di formazione corrispondesse ad un criterio logico e non fosse frutto di un mero arbitrio, e che l'inidoneità, ritenuta dal consulente tecnico, ad alcune delle mansioni previste per il profilo di ausiliario, giustificava l'esclusione del ricorrente in quanto il giudizio di idoneità non poteva che essere globale e riguardare tutte le mansioni che potenzialmente l'imprenditore, usando del suo potere organizzativo, poteva affidare al lavoratore in base al profilo professionale.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'LO propone ricorso fondandolo su un unico motivo. Le Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, resiste con controricorso. Motivi della decisione
Va anzitutto esaminata l'eccezione proposta dal resistente che sostiene che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ripropone al giudice di legittimità fatti e situazioni già prospettati e decisi nelle precedenti fasi di merito. L'eccezione è infondata in quanto è evidente che se la parte ritiene che la decisione del giudice di merito in relazione a fatti e situazioni già prospettate non risponda congruamente alle censure proposte e sia impugnabile per uno dei vizi indicati dall'art. 360 c.p.c., è legittimata a proporre ricorso per cassazione prospettando le medesime situazioni già esaminate, in modo non ritenuto soddisfacente, dal giudice di merito.
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art.1326 in relazione all'art.1336 c.c., omesso esame di un fatto decisivo, insufficienza di motivazione, falsa applicazione dell'art.2103 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver fatto riferimento al generale principio di divieto di arbitrio, anziché dare applicazione al primo comma dell'art.1372 c.c.; osserva che tra le parti si era perfezionato un contratto, sia se si riteneva che l'offerta avanzata col bando di concorso era stata accettata dal ricorrente nel momento in cui aveva accolto l'invito di sottoporsi a visita medica, sia se la posizione di proponente veniva attribuita all'LO e l'accettazione, sottoposta a condizione sospensiva, veniva fatta risalire alla lettera del 9 marzo 1992 con la quale l'ente comunicava all'LO che era stato inserito nella graduatoria e che la stipulazione del contratto era subordinata al superamento della visita medica;
rileva che il profilo professionale di ausiliario, cui si riferiva il bando di concorso, prevedeva lo svolgimento dell'attività relativa alla "formazione dei treni" soltanto in via saltuaria e non prevalente, mentre tale attività era invece propria di un altro profilo professionale di "operatore della circolazione" per il quale era stato bandito un altro concorso per l'assunzione con contratto di formazione-lavoro; che il consulente tecnico era giunto alla conclusione che le operazioni di "formazione dei treni" ben potevano essere svolte dall'LO in modo saltuario e non prevalente ma aveva escluso che il concorrente potesse essere addetto in via continuativa a tali mansioni che, del resto, erano proprie di un altro profilo professionale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La scelta di candidati per la partecipazione ad un corso per l'assunzione con contratto di formazione-lavoro, pur rimanendo nell'ambito della fase prodromica del rapporto, configura prestazione procedimentale dovuta dal l'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso (cfr.Cass.24 gennaio 1990 n. 416), sindacabile dal giudice sotto il profilo del rispetto delle scelte che sono sì discrezionali nel momento in cui l'imprenditore le fissa con l'emanazione del bando ma che poi diventano "regole" che esigono il rispetto nel momento successivo del reclutamento : è evidente, pertanto, che nell'esaminare la correttezza dell'attività della prestazione procedimentale dovuta dall'imprenditore nell'ambito del rapporto obbligatorio attinente al concorso, i requisiti di idoneità fisica vanno verificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando e non a compiti tipici di altre qualifiche cui l'imprenditore ha intenzione di avviare i giovani successivamente all'assunzione, dopo un corso di perfezionamento e tramite concorso interno ( v. riferimento contenuto sia nella relazione del consulente tecnico che nel controricorso). Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato la relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio e, partendo dalla considerazione che il lavoratore deve essere fisicamente idoneo a compiere tutte le mansioni che gli possono essere richieste in base al profilo professionale, ha ritenuto che il ricorrente non fosse idoneo a svolgere le mansioni di ausiliario, alle quali si riferiva il bando, rilevando che il c.t.u. aveva accertato che i compiti di composizione e scomposizione dei treni erano controindicate per l'LO.
In realtà il consulente tecnico - alla cui relazione, richiamata in sentenza, può essere fatto diretto riferimento - aveva ritenuto che il ricorrente fosse idoneo a svolgere le mansioni di ausiliario che, come descritte nel profilo professionale allegato come parte integrante della consulenza e come rilevato dagli accertamenti effettuati in corso di sopraluogo dallo stesso consulente, prevedevano attività solo saltuarie relative alla formazione e circolazione dei treni e non comportavano se non, appunto, saltuariamente, sollecitazioni funzionali del rachide;
diversamente il consulente ha ritenuto per le differenti mansioni di manovratore (profilo professionale distinto da quello cui si riferiva il bando ) che comprendevano la composizione e scomposizione dei treni tra le mansioni ordinarie, con conseguenti continui movimenti di torsione e di flessione e mantenimento protratto di posture obbligate, che avrebbero agito in senso concorrente negativo con le preesistenti alterazioni ( scoliosi e spondilolisi ) riscontrate nel ricorrente. Nella motivazione della sentenza impugnata non v'è alcun accenno alla saltuarietà- e non prevalenza - con cui possono venire richiesti i compiti di formazione e circolazione dei treni in base alla declaratoria contrattuale prevista per le mansioni di ausiliario, mentre il Tribunale avrebbe dovuto approfondire l'incidenza usurante di dette mansioni svolte non in maniera prevalente ma solo saltuaria.
La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Pavia, che dovrà tener conto delle indicazioni fornite e degli approfondimenti richiesti, provvedendo anche in merito al regolamento delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pavia. Così deciso in Roma, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999