Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3141
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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L'accertamento relativo al possesso del requisito dell'idoneità psicofisica da parte dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto in concessione, eseguito dai medici di fiducia della medesima - in relazione al quale lo stesso art. 29 R.D. n. 148 del 1931, all. A, prevede una procedura di revisione - è suscettibile di contestazione nella sede giudiziale anche se qualificato come insindacabile nel bando di concorso, non diversamente dagli accertamenti compiuti ex art. 5 legge n. 300 del 1970; tuttavia presupposto di una rinnovazione dell'accertamento nel giudizio è la puntuale specificazione dei motivi che la giustifichino, relativi vuoi al merito delle valutazioni psicoattitudinali, vuoi alla eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono presiedere lo svolgimento dell'accertamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la rinnovazione degli accertamenti, dato che non era stata contestata l'obiettività di quelli compiuti nella sede concorsuale, ne' erano state dedotte irregolarità o discriminazioni, limitandosi l'interessato a dedurre di non essersi trovato nell'occasione al meglio delle sue condizioni fisiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3141
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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