Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
L'accertamento relativo al possesso del requisito dell'idoneità psicofisica da parte dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto in concessione, eseguito dai medici di fiducia della medesima - in relazione al quale lo stesso art. 29 R.D. n. 148 del 1931, all. A, prevede una procedura di revisione - è suscettibile di contestazione nella sede giudiziale anche se qualificato come insindacabile nel bando di concorso, non diversamente dagli accertamenti compiuti ex art. 5 legge n. 300 del 1970; tuttavia presupposto di una rinnovazione dell'accertamento nel giudizio è la puntuale specificazione dei motivi che la giustifichino, relativi vuoi al merito delle valutazioni psicoattitudinali, vuoi alla eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono presiedere lo svolgimento dell'accertamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la rinnovazione degli accertamenti, dato che non era stata contestata l'obiettività di quelli compiuti nella sede concorsuale, ne' erano state dedotte irregolarità o discriminazioni, limitandosi l'interessato a dedurre di non essersi trovato nell'occasione al meglio delle sue condizioni fisiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati
Dott. Francesco Sommella Presidente
Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere
Dott. Antonio Lamorgese Consigliere
Dott. Paolo Stile Consigliere
Dott. Giuseppe Cellerino rel. Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri 1 presso l'avv. Pasquale Nappi da cui è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso,
RICORRENTE
contro
Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (CO.TRA.L) , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, via dei Rogazionisti 16, presso l'avv. prof. Maria Adelaide Venchi da cui è rappresentato e difeso per procura a margine in calce al controricorso
INTIMATO
avverso la sentenza n. 16894 del Tribunale di Roma del 5.4-25.11.96 (R.G. n.489/95)
Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 18 novembre '98.
Udito l'avv. Venchi.
Udito il P.M. S. Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
NO NI con ricorso depositato il 13 ottobre 1992 chiedeva al Pretore giudice del lavoro di Roma, che fosse dichiarato il suo diritto ad essere assunto dal settembre 1989 quale conducente di linea dalla - Azienda consortile trasporti laziali (ACOTRAL ora COTRAL), essendo stato dichiarato inidoneo per "deficit attitudinale" alla visita medica cui era stato sottoposto dopo aver superato le restanti prove di un concorso pubblico per esami a 20 posti, bandito per tale mansione.
Rigettata, in contraddittorio fra le parti, la domanda, il NI interponeva appello, sostenendo che il Pretore aveva errato negando la ripetibilità della prova attitudinale e la sindacabilità giudiziale dell'accertamento medico previsto dall'art. 29 del Regolamento all. A del R.D. n. 148/1931. Contestava, infine, le modalità delle prove di selezione attitudinali, che si erano rivelate "obiettivamente estenuanti".
Con sentenza 5 aprilè96 il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore osservando che, a prescindere dalla previsione concorsuale della insindacabilità del giudizio, la natura di offerta pubblica del bando di concorso in regime privatistico, consentiva al Giudice di promuovere la rinnovazione degli accertamenti psico attitudinali in presenza di prove, che però il candidato non aveva fornito, che dimostrassero la violazione delle norme concorsuali o quelle generali di svolgimento secondo correttezza e buona fede e concludeva negando rilevanza alla denunciata violazione dell'art.26 del Regolamento all.A, R.D. n. 148/31 (che prevede la possibilità di un "nuovo accertamento dei requisiti fisici dell'agente), trattandosi nella specie di un esame preassuntivo e non in costanza di rapporto. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma il sig. NI promuove ricorso per cassazione affidato a un complesso motivo di ricorso integrato da memoria. Resiste la parte intimata con controricorso. Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello proposto da NO NI diretta ad ottenere l'assunzione, quale conducente di linea, dalla Cotral, per non aver superato la prova psicoattitudinale, questi sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell'art.29, I comma, anche in riferimento all'art. 10, punto 4, del Regolamento all. A al R.D. n. 148/1931, nonché difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame di un punto fondamentale della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Denuncia in particolare che il Tribunale, con una motivazione lacunosa e superficiale, per contro condivisa dall'opposta difesa, abbia escluso la applicabilità dell'art.29 cit. alla fattispecie, trascurando di affrontare la censura avverso l'illegittima previsione d'insindacabilità della prova attitudinale espressa nel bando, posto che l'art. 10, n. 4, del Regolamento, in tema di ammissione in servizio, richiamandosi ai requisiti fisici e attitudinali dei candidati, lascia intendere che tra i canoni di correttezza e buona fede devono ricomprendersi anche quelli diretti alla rinnovabilità della valutazione in argomento, come espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 5393/88 delle Sezioni Unite ("l'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione presso una azienda di pubblico trasporto, compiuto dai medici di fiducia della medesima, non è definitivo ed incensurabile - essendone prevista dall'art. 29 dell'allegato A al RD. 8 gennaio 1931 n. 148 una dettagliata procedura di revisione - e, pertanto, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5 della legge n.300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale anche nel caso in cui una clausola del bando di concorso per l'assunzione disponga l'insindacabilità dell'accertamento stesso, che quale attività propria dell'azienda non può essere esercitata in contrasto con il citato art. 29 e con i principi generali di correttezza e buona fede."
Ritiene la Corte che il ricorso non meriti di essere accolto in quanto le argomentazioni che lo sorreggono non ne scalfiscono l'impianto complessivo fondato, prima ancora che sull'applicazione dell'art. 29 del Regolamento allegato A, intendendo questo Collegio conformarsi alla interpretazione datane dalle Sezioni unite, sulla considerazione conclusiva che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la fondatezza del riesame attitudinale richiesto. Infatti il Tribunale con giudizio non censurato ne' censurabile in questa sede di legittimità ha ritenuto che l'obiettività dell'accertamento non fu contestata ne' che erano emersi comportamenti, in sede concorsuale, "che possano aver ingiustamente discriminato il candidato", essendosi costui limitato "a dolersi genericamente dell'esito dell'accertamento", non potendo il giudice "sostituirsi all'accertamento compiuto in sede concorsuale" sulla base della sola denuncia del candidato che ha lamentato "di non essersi trovato quel giorno al meglio delle sue condizioni fisiche, confermando semmai, dunque, che l'accertamento correttamente - per tale ragione - ebbe esito negativo" (v. sentenza pg. 5 e 6). Invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che il citato articolo 29 prevede che il nuovo accertamento sia corredato da certificato medico motivato, appare evidente che la rinnovazione di questo accertamento deve fondarsi su una puntuale specificazione dei motivi che lo giustificano, sia di ordine psico attitudinale, sia collegati ai principi di correttezza e buona fede che presiedono lo svolgimento dell'accertamento.
Escluso quindi i enunciato vizio di violazione di legge, neppure appare sostenibile l'esistenza di un difetto di motivazione, posto che non è affatto vero che il Tribunale "nega ogni concreta possibilità di riesame" (ricorso, pg.5, 2^ rigo).
Si legge infatti nella sentenza impugnata (pg. 5, specialmente 3^ e 5^ periodo) che "sia o meno presente nel bando la clausola dell'insindacabilità della valutazione" il giudice può compiere l'accertamento tecnico sanitario "con gli strumenti processuali consentiti dal codice di rito ... solo laddove siano state dedotte e provate - ad opera dell'istante ex art. 2697 cod. civ. - le ragioni comportanti una violazione delle norme stabilite, ovvero dei generali canoni di correttezza e buona fede che possano avere ingiustamente discriminato il candidato..". .... .. "Ne consegue che ove, come nella specie, il candidato si limiti a dolersi genericamente dell'esito dell'accertamento, senza tuttavia neppure dedurre la violazione delle norme disciplinanti l'accertamento o la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, il giudice non può sostituirsi all'accertamento compiuto in sede concorsuale", escludendo quindi che le concrete modalità di svolgimento della prova abbiano evidenziato una lesione di quei principi o una discriminazione in danno del NI.
Questo giudizio di merito appare assolutamente immune da ogni vizio di carattere logico-giuridico che renda sintomatico l'errore della decisione impugnata, che pertanto deve essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione, liquidate in L. 34.000, oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999