Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
1 87 64 /0 1 IN NOM E L OPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14242/00 Cron. N. 1994composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- Rep. N. 2. " Luciano Vigolo -Consigliere- Ud.24.4.2001 3.66 Natale Capitanio -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- Camillo Filadoro -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA SEPE IMMACOLATA, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Alfonso Luigi Marra del foro di Napoli Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 1964 Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domi- cilia per legge 2 Controricorrente ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma;
Via della Frezza 17, come da procura in atti --Resistentecon solo mandato Intimato per la cassazione della sentenza n. 2824/99 del Tribunale di Na- poli del 24.5.1999/26.7.1999 nella causa iscritta al n. 41143 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Carlo De Angelis per l'INPS sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei con- fronti del Ministero dell'Interno e per l'estromissione dell'INPS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 27.1.1994 Immacolata Sepe, pre- messo di essere invalida civile ai sensi della legge n. 18 del 1971 e di avere percepito solo in data 31.5.1989 l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1.5.1986, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento della rivalutazione e degli interessi sulle somme tardivamente corri- sposte. 3 Il convenuto Ministero costituendosi contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. All'esito il Pretore di Napoli con sentenza del 16.6.1995 respin- geva la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto. Proposto gravame da parte del soccombente, il Tribunale di Na- poli con sentenza del 24.5.1999/26.7.1999 rigettava l'appello os- servando che nel caso di specie, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, quantomeno dal 120° giorno successivo alla domanda, trovava applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., prevista " in generale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione la Sepe con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'Interno, mentre l'intimato l'INPS ha svolto difese orali in sede di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 129 R.D.L. n. 2827 del 1935, dell'art. 429-3° comma c.p.c., dell'art. 2946 e dell'art. 2948 cod. civ., nonché illogica motivazione. Al riguardo rileva che gli interessi e la rivalutazione relativi a crediti assistenziali costituiscono non accessori, ma una parte integrante del credito per ratei arretrati della prestazione;
che il pagamento in ritardo di tali ratei, nel solo importo corrispon- dente alla somma capitale, non maggiorato di interessi e di riva- lutazione, comporta che tali maggiorazioni non possano ritenersi liquidate, sicché nei confronti delle stesse opera la prescrizione decennale. Le censure esposte sono fondate nei confronti del Ministero dell'Interno. Questa Corte ha più volte affermato che la rivalutazione moneta- ria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previden- ziali e assistenziali costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizza- zione destinata a mantenere costante il valore delle prestazioni durante la mora del debitore. Questo regime giuridico del resto scaturisce dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali, con riferimento, ri- spettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, la Corte Costituzionale ha parzialmente caducato l'art. 442 c.p.c. dichiarando l'illegittimità di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di pagamento di somme di denaro per prestazioni previdenziali, deve determi- nare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro. dall'art. 429- 3° comma- c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggiore danno per la diminuzione di valore del credito. sicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale ed assistenziale, nel senso che esso, 5 maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore via via aggiornato. Da quanto in precedenza rilevato deriva che la disciplina applica- bile è sempre ed unicamente quella dettata per lo specifico cre- dito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pa- gamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia in- teramente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli ac- cessori in questione, per cui quanto resta dopo il pagamento par- ziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 18 feb- braio 2001, n. 1804; Cass. 8 aprile 1999, n. 3437; Cass. 3 feb- braio 1995, n. 1267; Cass. 29 novembre 1993, n. 11808; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1771). L'omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della pre- stazione in tutte le sue componenti (sussistente nel caso di spe- cie, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni in- trodotte dall'art. 16- 6° comma- della legge n. 412 del 1991) comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere as- soggettata la porzione di credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; Cass. 23 giugno 1992, n. 7661). 6 La ricostruzione nei termini prospettati può cogliersi anche nella sentenza di questa Corte n. 9800 del 20 settembre 1991, la quale. pur non escludendo che il credito degli interessi, una volta sorto, costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella prin- cipale(relativa al capitale), e quindi soggetta ad un proprio ter- mine di prescrizione (art. 2948 n. 5 c.p.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione relativa ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono come la rivalutazione moneta- ria- una componente degli stessi crediti (e quindi anche di quelli previdenziali e assistenziali come si è in precedenza precisato). Assodato che il credito alla rivalutazione e agli interessi ha la medesima natura della prestazione previdenziale ed assistenziale ed è assoggettato allo stesso regime giuridico, va ulteriormente precisato che, ferma restando la l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 della Costituzione perché connesso allo status di cittadino, si prescrivono, invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, ossia i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per cia- scun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e sono chiamati "ratei". Per i ratei della prestazione previdenziale ed assistenziale la Corte Costituzionale (sentenza n. 283 del 25 maggio 1989) ha affermato che in linea generale opera la prescrizione decennale. mentre trova applicazione la prescrizione quinquennale soltanto 7 peri ratei liquidi, con la puntualizzazione che la liquidità va intesa non secondo la comune nozione desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma per effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di con- tabilità, diverso da quello della liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come si evince chiaramente dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, secondo il quale si prescrivono in cinque anni a favo- re dell'istituto le rate di pensione non riscosse (in questo senso da ultimo Cass. n. 1804 dell'8 febbraio 2001). Il diritto di credito relativo a qualsiasi somma non posta in ri- scossione si prescrive quindi nel termine di dieci anni, essendo un credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma richia- mata. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, in conformità a costante indirizzo di questa Corte, va ribadito che per il primo dei ratei, in cui il credito in questione si articola, il provvedimento negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione segna il momento di esigibilità del credito stesso, per cui solo da tale momento decorre la prescrizione;
mentre per i ratei successivi il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo ter- mine di prescrizione) coincide con quello della maturazione se- condo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari ti- pi di prestazione (Cass. sentenza n. 1804 dell'8 febbraio 2001; Cass. sentenza n. 3437 dell'8 aprile 1999). Deve essere altresì richiamato, ai fini della decisione della con- troversia, il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano ricono- scimento del credito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., salvo che non si risolvano nella corresponsione di acconti, ossi in adempi- menti parziali anche dal punto di vista del solvens, che, eseguen- doli, riconosca l'esistenza del credito nella sua interezza (Cass. 27 giugno 1998, n. 6392; Cass. 29 novembre 1993, n. 11808). Alla stregua dei principi di diritto precisati il ricorso nei con- fronti del Ministero dell'Interno merita di essere accolto, poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'amministrazione, mentre il credito in questione per rivalutazione ed interessi si prescrive in dieci anni con le decorrenze distintamente precisate in prece- denza per il primo rateo e per i ratei successivi. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, che procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi agli anzidetti principi di diritto. Nei confronti dell'INPS il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tale ente non è stato parte nel giudizio di primo e secon- do grado. Nei confronti dello stesso ente nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. 9
PQ M
La Corte accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Ap- pello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei con- fronti dell'INPS. тва житеза тридията Così deciso in Roma addì 24 aprile 2001 Il PresidenteMario Santojam i Il Consigliere relatore estensore Alessandro be Reuss веле I D . A LO SS L 0 A O 1 , T . B 3 I T 3 ESA R D 5 'A alter: A P . T L S L N S I E O N D 3 P G -7 I IM O S -8 N A A Phill E 1 D D S 1 E I E , T E A O R N G O E IST G S T IT E E G L IR E R D A L O L E D