Sentenza 18 novembre 1997
Massime • 1
In tema di reato omissivo improprio, ogni volta che il territorio comunale destinato al transito ed alla sosta di veicoli e pedoni presenti un'insidia o un trabocchetto che sia fonte di pericolo per l'incolumità degli utenti e sia inevitabile con l'uso della normale diligenza, il Sindaco è tenuto ad eliminare la fonte di pericolo od anche ad apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, fino ad interdire l'uso della strada o di altro spazio, con l'esercizio dei poteri ordinatori in via contingibile ed urgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/1997, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente del 18.11.97
1. Dott. Davide AVITABILE Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MONTERA " N. 2302
3. " Renato OLIVIERI " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo COLARUSSO " rel. N. 11097/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso LA CORTE DI APPELLO DI BARI nel procedimento penale CONTRO
NI OS nato nel febbraio 1959 a Monte S.Angelo avverso la sentenza emessa in data 11.2.97 dalla Corte di Appello di BARI a conferma di quella del Pretore di Monte S.Angelo in data 21.4.1995
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Colarusso
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Gen. Dott. Filippo FIORE che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe MA Udito il difensore Avv. Michele PERRONE da Foggia
Svolgimento del processo
RU IO venne tratto al giudizio del Pretore di Foggia per rispondere del reato di omicidio colposo perche, in qualità di Sindaco di Monte S. Angelo, responsabile della sicurezza del territorio, aveva omesso di munire di inferriata un parapetto alto circa 35 cm., sovrastante di tre metri una via cittadina, determinando, così, la morte di MA TT che, sedutosi sul muretto, aveva perduto l'equilibrio ed era precipitato nella sottostante via riportando lesioni mortali.-
Il Pretore prosciolse l'imputato avendo ritenuto l'impossibilità di determinare - in assenza di esame autoptico - se la causa della morte del MA fosse riconducibile alla condotta dell'imputato ovvero allo stato di salute del defunto che andava incontro a frequenti episodi di ischemia cerebrale transitoria.- Proposero appello avverso la sentenza sia la Parte Civile che il P. M. Presso la Pretura instando per l'affermazione di responsabilità dell'imputato.-
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha confermato quella di primo grado osservando in sintesi :
- che la situazione dei luoghi come descritta nell'imputazione non poteva essere ritenuta alla stregua di una insidia o di un trabocchetto, sulla base di quanto risultava dalla descrizione fattane ad opera del Comando di Polizia Municipale che induceva ad escludere l'imprevedibilità e la non visibilità proprie del trabocchetto e portava, anzi, alla conclusione che la situazione stessa doveva essere ben conosciuta dal MA, nativo del posto;
- che, quand'anche ciò non fosse stato ed essendo addirittura incerto se il meccanismo letale dovesse essere attribuito alle fratture, l'evento poteva essere riconducibile alla pregressa situazione di malattia della P.O. che, peraltro, pur conoscendo la sua situazione di malato, aveva dato prova di - assoluta imprudenza - sedendo in quella positura, sì che detta condotta poteva essere considerata come causa esclusiva dell'evento.-
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con due motivi nei quali denuncia violazione degli artt. 589 e 43 C.P. e 41 cpv. C.P.- Deduce il ricorrente, nel primo motivo, che la Corte di merito aveva indebitamente fatto riferimento ad un istituto ( il trabocchetto ) del tutto estraneo alla materia della colpa penale anziché agganciare la colpa del Sindaco alla situazione dei luoghi, certamente pericolosa ed il cui perdurare non doveva essere consentito dal Capo del l'Amministrazione, tenuto a vigilare sull'intero territorio comunale ed a garantirne la sicurezza, soprattutto nei riguardi delle persone minori ed anziane.- Nel secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, pur avendo escluso la responsabilità del Sindaco, aveva, comunque, inutilmente - perché cosciente della fragilità della conclusione raggiunta - indagato sul nesso di causalità tra la condotta del MA e l'evento mortale.-
La Corte barese, inoltre, aveva dato per certo un fatto non accertato ( l'episodio di ischemia ) e, a tutto concedere, aveva errato nell'escludere totalmente - data sempre la situazione dei luoghi - la responsabilità del Sindaco che comunque permaneva in considerazione del fatto che, senza la descritta situazione, l'attacco di ischemia non avrebbe prodotto - come nelle precedenti occasioni - gli effetti letali che nella situazione concreta produsse.-
La Parte Civile presenta memoria in sostanziale adesione agli assunti del P.G. ricorrente.-
Motivi della decisione
Il ricorso non merita accoglimento.-
La sentenza di appello impugnata, confermativa di quella di primo grado, è conforme a giustizia sebbene ne vada precisata ed integrata la motivazione.-
Il tema che i giudici di merito erano chiamati ad affrontare è uno dei più ardui del diritto penale sostanziale.-
All'imputato viene contestato un reato c.d. commissivo mediante omissione ( o omissivo improprio ) che presenta una struttura molto più complessa ed articolata dei c.d. reati omissivi propri.- La coscienza sociale ha costantemente avvertito come disvalore - ed anche come disvalore penale - il mancato impedimento del verificarsi di un evento lesivo e per questa ragione il codice vigente ha previsto l'equiparazione tra il mancato impedimento dell'evento ed il cagionarlo ( art. 40 capov. C.p. ) stabilendo quella che suole chiamarsi ( dalla dottrina tedesca ) la c.d. clausola di equivalenza e lasciando all'interprete il compito di individuare tutti i casi di omissione meritevoli di sanzione.-
Ed all'interprete si pongono tre problemi fondamentali :
- a) stabilire quali sono le fattispecie commissive suscettibili di essere convertire in omissione;
- b) stabilire quali siano e da dove possano trarsi gli obblighi di impedire, l'evento e se nel caso concreto esaminato sussista un obbligo di tal fatta;
- c) stabilire quali debbano essere i criteri della c.d. causalità omissiva.-
E tutto ciò deve essere fatto anche se la regola dell'equivalenza è stata dal legislatore collocata nell'ambito della disciplina del rapporto di causalità, che, però, non esaurisce l'intera problematica della clausola in esame non potendosi fare a meno di indagare, oltre che il rapporto causale tra omissione ed evento anche la sussistenza dell'obbligo di impedirlo ( la cui inosservanza costituisce la condotta punibile ).-
Orbene, quanto ad a) non vi sono, nella specie particolari problemi per sussumere nella previsione di equivalenza normativa l'omicidio, che costituisce l'esempio classico dei reati causalmente orientati ( a causali puri o reati ad evento naturalistico o ad evento materiale, come anche sogliono chiamarsi ).-
Maggiori e ben più ardue difficoltà sorgono nella individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, come dimostrano sia la dottrina che la giurisprudenza che di volta in volta si sono occupate della questione, non avendo il legislatore - per obiettive e comprensibili difficoltà - ritenuto di disciplinare in dettaglio tutti i casi di mancato impedimento dell'evento meritevoli di pena ed essendosi sempre più allargato, soprattutto nella giurisprudenza, il novero dei casi non direttamente tipizzati che la coscienza sociale mostra di ritenere meritevoli di disapprovazione e di sanzione penale .-
È, tuttavia, fortemente avvertita in questo campo anche l'esigenza di recuperare al massimo i principi di legalità, di riserva assoluta di legge ( art. 25 Cost. ) e di determinatezza della fattispecie ( C. Cost. N. 34/ 95 ) al fine di evitare l'eccessiva discrezionalità dell'interprete, molte volte dettata dalle esigenze del caso per caso, soprattutto quando la dottrina c.d. formalistica dell'obbligo ( di origine francese e secondo la quale l'obbligo di impedire l'evento deve derivare da una fonte - anche solo contrattuale - giuridicamente valida ) si è mostrata inadeguata a fronte della molteplice varietà di eventi dannosi che, siccome lesivi di beni primari ( vita, salute, ambiente ) , si è ritenuto di attrarre sotto la fattispecie dei reati commissivi mediante omissione.-
Ed, in proposito, la dottrina ( soprattutto tedesca ed italiana ) ha elaborato la categoria delle c.d. - posizioni di garanzia - che è stata recepita anche dalla giurisprudenza e che designa la fonte dell'obbligo di attivarsi a contenuto impeditivo dell'evento il quale, in caso contrario, viene causalmente addebitato al titolare dell'obbligo stesso in base alla clausola di equivalenza che si è più sopra richiamata.-
Le posizioni di garanzia individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sono fondamentalmente :
- A ) quella nascente da una attività pericolosa precedente posta in essere dal soggetto cui si imputa il fatto dannoso ( Cass.31.10.1991, n. 5919, RV 191. 808 ; Cass. 13.12.93 n. 11356 , RV 197.354 );
- B) la posizione di protezione di determinati interessi c/o beni Cass. 19.2.1991 RV 191.201 ; Cass.
7.7.1992 RV 192.808 ) ;
- C) la posizione di controllo di determinate fonti di pericolo in cui può che può collocarsi la prima ) ( nelle giurisprudenza :
tutte le posizioni di controllo dell'imprenditore in funzione della prevenzione degli infortuni;
dell'appaltatore di opere pubbliche );
- D) l'obbligo derivante da un potere giuridico di impedire fatti criminosi di terzi ( di difficile collocazione e, tuttavia, cfr. Cass. 14. 2. 1992 n. 1506 RV 189.76 2 ; Cass. 5.5.1 99S n. 5139 201.323 ;.-
L'enorme varietà della casistica affrontata dalla giurisprudenza spesso ha reso dubbia incerta e contraddittoria la collocazione nelle singole posizioni e, comunque, soprattutto in tempi più recenti, la giurisprudenza ( cfr. Cass. SS.UU. 19.6.1996 n. 16, De Francesco ) appare sempre più ispirata dall'intento di ricondurre ad obblighi precisi di legge le posizioni di garanzia di volta in volta esaminate, e financo di agganciarle a norme di rango costituzionale, come quella dell'art. 2 Cost.( obbligo i solidarietà sociale ) ( Cass. 6.12. 90 n. 4793 RV 191.80 5 ).- Questa premessa ( neppure troppo ampia in relazione alla complessità della materia trattata ) si è resa necessaria per chiarire che, nella fattispecie sottoposta all'esame dei giudici di merito, si trattava di stabilire , prima di ogni cosa, se il Sindaco ( imputato ) avesse assunto , nei confronti di un numero indeterminato di cittadini una posizione di protezione di determinati interessi e beni ( nella specie : quello dell'incolumità individuale ) minacciati nella loro integrità da un qualsiasi pericolo , quale che ne fosse la fonte di provenienza ed in forza di un obbligo ( dedotto in imputazione ) derivantigli dall'essere " responsabile della sicurezza del territorio comunale."-.
Al riguardo va rilevato che non è dato rinvenire nel sistema normativo un obbligo di protezione di tale latitudine che renda il capo del l'Amministrazione Comunale garante della salvaguardia di ciascuno dei beni giuridici primari di ogni singolo cittadina ne' un simile obbligo sarebbe esigibile considerata l'enorme varietà delle situazioni e la indefinita possibilità dei pericoli che ai cittadini possono derivare dal quotidiano e multiforme atteggiarsi e svolgersi della vita quotidiana dei membri della comunità.-
E neppure appare configurabile una generica e generale responsabilità del Sindaco in ordine alla - sicurezza del territorio i cui assettì possono essere i più vari e possono anche derivare da conformazioni naturali o da caratteristiche urbanistiche stratificatesi e risalenti " ab innemorabili " ed, in taluni casi, addirittura meritevoli di conservazione.-.-
E, tuttavia, non può, da quanto detto, dedursi il principio che il Capo dell'Amministrazione non sia destinatario di alcun obbligo di protezione o di controllo in relazione proprio all'assetto del territorio comunale, nell'ambito dei suoi poteri organizzativi e di disposizione, e che non vi siano specifiche fonti normative che lo rendano, in talunì casi, destinatario dell'obbligo di impedire eventi dannosi rispetto a determinate fonti di pericolo derivanti proprio dalla conformazione o dalle modificazioni del territorio.- Ed, infatti, quanto alle strade ed alle pertinenze di esse destinate al transito ed alla sosta di veicoli e pedoni è previsto dalla legge ( art. 28 L. 20.3.1865 n. 2248 ) a carico dell'Ente proprietario l'obbligo delle manutenzione, rientrante, perciò, nelle funzioni della P.A. che vi provvede secondo il suo insindacabile apprezzamento e nell'interesse generale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con l'unico obbligo di garantire la sicurezza dei cittadini in ossequio al principio fondamentale del " neminem laedere " che si pone come limite generale esterno alla discrezionalità amministrativa e che non esime la P.A. dall'obbligo di protezione ogni volta che il territorio comunale destinato al transito ed alla sosta di veicoli e pedoni ( secondo il concetto lato accolto dall'art.1 del C.d.S. ) presenti una insidia o un trabocchetto che sia inevitabile con l'uso della normale diligenza e costituisca fonte di pericolo per la incolumità degli utenti i quali facciano ragionevole affidamento sulla sua regolarità.-
Occorre, quindi, che si ravvisi una situazione obiettiva ( ex re ) potenzialmente lesiva cui si aggiunga l'elemento subiettivo della imprevedibilità e, cioè, della impossibilità di evitarla con l'uso della normale diligenza.-
In tali casi il Sindaco è tenuto a porre rimedio alla situazione di pericolo eliminandone la fonte od anche apprestando adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni fino ad interdire l'uso della strada a di altro spazio con l'esercizio dei poteri ordinatori in via contingibile ed urgente.-
Tornando al caso in esame, i giudici di merito ed il P.G. ricorrente non si sono posti il problema dell'individuazione e della sussistenza dell'obbligo dell'imputato di impedire l'evento luttuoso, indagine che avrebbero dovuto svolgere prima di ogni altra fine di ravvisare la condotta omissiva punibile per poi, eventualmente, indugiare sul nesso di causalità ( c.d normativa o ipotetica ) tra l'omissione e l'evento.-
La Corte di Appello, sia pure in un quadro confuso e non sistematico, ha intravisto la soluzione del problema allorché ha parlato di insussistenza di alcuna insidia a trabocchetto, correttamente qualificandone la natura, ma anch'essa è giunta alla conclusione assolutoria basandola sull'assenza del nesso di causalità senza trarre la dovute conseguenze già dalla questione prioritaria ed assorbente della non individuazione di un obbligo di attivarsi dell'imputato nella situazione accertata.-
Questa, invero, come ha esattamente rilevato la Corte, costituiva un " proprium " dell'assetto urbanistico della cittadina, perfettamente visibile e conosciuto da tutti e dalla stessa parte lesa, anziana e nativa del posto, sicché nessun obbligo il Sindaco aveva di porvi rimedio per le ragioni che più sopra sono state evidenziate.- Non va sottaciuto che nella fattispecie in esame l'eventuale esercizio di una azione civile per danni da parte degli credi del defunto li avrebbe esposti ad una sicura soccombenza sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia ( cfr. per tutte e di recente Cass. Civ. Sez. III, 17.1.1996, Audio Light System c/ Provincia di Varese Cass. Civ. III, 11.9.1995 n. 8823, Arfelli c. Comune di Ravenna ).-
Sarebbe, quindi, del tutto assurdo se in un caso di irresponsabilità del l'Amministrazione per i danni, per mancanza di una specifica norma istitutiva dell'obbligo inadempiuto, dovesse ravvisarsi per l'organo esponenziale della stessa Amministrazione una responsabilità penale , che nell'ordinamento ( anche costituzionale è presidiata da maggiori garanzie di tipicità, determinatezza e " suitas " della condotta.-
Se fosse fondato l'assunto dell'accusa vi sarebbe stata materia per attrarre nell'imputazione i responsabili di altri uffici comunali ( Ufficio Tecnico e Polizia Municipale, almeno per i doveri di segnalazione loro incombenti ) nonché ( fino al limite della prescrizione ) i predecessori nella carica ricoperta dall'attuale imputato i quali, avendone l'obbligo ( secondo l'ipotesi accusatoria ), neppure si erano attivati in ossequio al presunto generica dovere di - garantire la sicurezza del territorio" -
Per conseguenza, nel quadro prospettato dall'Accusa, la imputazione rivolta al solo soggetto ricoprente la carica di Sindaco al momento del fatto appare del tutto casuale e frutto di poco accurata riflessione sui profili giuridici rilevanti per il governo della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sez. IV Penale - rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 1998