Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 2
Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, comma primo, n. 1, cod. civ., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI ALFREDO - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NN, IS RI GR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che le difende unitamente all'avvocato LUCIANO ANTOGNOLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NN AO, US IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO NN, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 199/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 03/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato VITALE Ruggero, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 luglio 1991 AO MA e AR MU convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore della Spezia, IA OE esponendo:
- di essere proprietari di un'unità immobiliare sita al pian terreno di una palazzina condominiale in La Spezia, via dei Colli 83/A, dall'interno della quale si accedeva ad un antistante giardino terrazzato, coltivato a prato;
- che di fronte al suddetto immobile, verso valle, insisteva una villetta di proprietà della convenuta, con accesso da via XXVII marzo 48, con circostante giardino, delimitato da un muro di cinta;
- che a quest'ultimo era addossata una pianta di alloro i cui rami e le cui fronde si elevavano notevolmente oltre la sommità del muro, al punto da impedire la vista verso la città;
- che la OE più non consentiva, come in passato, a che essi attori provvedessero alla recisione dei rami di tale pianta che peraltro non era tenuta alla distanza di un metro e mezzo dal confine. Ciò premesso, chiedevano che fosse ordinato alla convenuta l'immediata estirpazione della pianta o altrimenti la riduzione ed il contenimento della stessa entro la sommità del muro divisorio. Costituitasi, la OE chiedeva il rigetto delle domande avversarie assumendo che l'albero di alloro esisteva da epoca ultraventennale nella sua attuale consistenza e collocazione e si innalzava in un punto molto distanziato dalla proprietà degli attori, certamente superiore alla distanza prevista dalla legge.
Eseguita ispezione dei luoghi della controversia, ed espletata una CTU, con sentenza 16.5-2.6.95 il Pretore adito condannava la convenuta all'estirpazione dell'albero di alloro ed al rimborso in favore degli attori delle spese del giudizio.
Proposto gravame dalla soccombente e riassunta la causa, stante la morte della predetta, dalle eredi VA e IA GR NI, il Tribunale di La Spezia, con sentenza 16.2-3.3.2000, rigettava l'impugnazione condannando parte appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per SS VA e IA GR NI, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso AO MA e AR MU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 892 primo comma n. 3 del codice civile per aver il giudice d'appello ritenuto irrilevante ai fini di tale - norma la classificazione vegetale della pianta oggetto di causa (alloro-Laurus Nobilis) scientificamente qualificato arbusto e pertanto non assoggettato alla distanza stabilita per gli alberi, ancorché i suoi rami attingano alle altezze previste per questi ultimi.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 892 primo comma n.ri 1 e 2 cc per aver considerato di alto fusto l'albero in questione per il solo fatto della sua diramazione ad altezza superiore ai tre metri.
Con il terzo motivo si denunzia violazione del terzo comma dell'art. 892 cc stante la mancata applicazione in via analogica di tale normativa nella fattispecie oggetto di causa caratterizzata dalla ubicazione della proprietà MA-MU ad una quota di livello superiore di m. 4,30 rispetto alla proprietà NI, sicché le propaggini più alte dell'alloro s'innalzavano di pochi centimetri rispetto al limite superiore della siepe sempreverde ubicata sul muro di contenimento del terreno delle controparti, che pertanto non subivano alcun pregiudizio dal mantenimento in opera della pianta in questione non incidente in alcun modo sulla areazione o panoramicità del fondo superiore.
Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce, infine, insufficiente e contraddittoria motivazione per aver il Tribunale richiamato soltanto in parte le risultanze dell'ispezione dei luoghi e della consulenza d'ufficio, considerando l'albero in maniera unitaria ai fini del calcolo dell'altezza della diramazione, non prendendo come riferimento quella del tronco principale della pianta e riconoscendo sostanzialmente rilevanza all'altezza di due soltanto dei quattro tronchi dei quali essa era composta.
Le doglianze di cui agli enunciati motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non possono essere accolte. Premesso che la pianta oggetto di causa, appartenente alla famiglia delle lauracee, è in grado di raggiungere altezze anche superiori ai dieci metri e che sono alberi di alto fusto tutti quelli il cui fusto, superata l'altezza di tre metri da terra, si diffonde in rami, ha rilevato il giudice d'appello che, nel caso di specie, l'albero di alloro alla cui estirpazione è stata condannata la dante causa delle attuali ricorrenti, per le sue caratteristiche di altezza e dimensioni (quattro tronchi, due dei quali presentanti, al momento della espletata CTU, la diramazione ad altezza da terra rispettivamente di mt. 3,30 e 3,60, con una altezza complessiva di m.
6,80) non poteva che esser considerato albero di alto fusto, soggetto, quindi, all'obbligo della distanza di metri tre dal confine della altrui proprietà ai sensi dell'art. 892 del codice civile, obbligo non rispettato atteso che la distanza intercorrente tra la sua base ed il confine della proprietà dei MA-MU era di mt.
1,60 come accertato dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio. Ebbene, par proprio al Collegio che così statuendo il Tribunale spezzino abbia pienamente rispettato la normativa di legge in materia ed i principi enunciati dal giudice di legittimità nell'interpretazione della medesima, secondo cui, anche a prescindere dalla classificazione della pianta in botanica, deve aversi riguardo, ai fini della identificazione come di "alto fusto" e quindi dell'assoggettamento alla distanza di metri tre dal confine ai sensi dell'art. 892 cc, allo sviluppo assunto dalla stessa in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri (Cass. n. 1568/78, n. 786/87). Nè illogica si appalesa la motivazione del giudice del gravame di merito per aver dato rilevanza, in presenza di due tronchi dell'albero in discorso diramantisi ad altezza inferiore ai tre metri, agli altri due, diramantisi ad una quota a tale misura superiore giacché è evidente che se la "ratio" della normativa in esame è quella d'impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità (Cass. n. 6497/88), è del tutto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento alla distanza prescritta dall'art. 892 primo comma n. 1 cc, che, valutando la pianta nella sua essenza unitaria, il superamento del limite dei tre metri di altezza riguardi anche soltanto alcuni dei tronchi da cui essa è costituita, tanto più se si considera che, nel caso di specie, l'albero di alloro raggiungeva la "notevole" altezza complessiva di metri 6,80.
Con riguardo, infine, alla denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 892 terzo comma cc è sufficiente rilevare che la censura, intesa ad estendere in via analogica al muro di contenimento, che nella fattispecie che ne occupa separerebbe le proprietà delle parti incontesa, la previsione di inapplicabilità delle distanze legali nella ipotesi in cui sul confine esista un muro divisorio, purché la pianta sia tenuta ad altezza che non ecceda la sommità del muro, è stata per la prima volta enunciata in questa sede di legittimità e come tale è inammissibile non essendo stata mai prospettata ne' oggetto di trattazione nelle pregresse fasi di merito.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna delle ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di AO MA e AR MU, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 53,25, oltre ad euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003