Sentenza 23 maggio 2008
Massime • 1
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poichè, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria ma non quello di violenza privata.
Commentario • 1
- 1. Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2019
Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2008, n. 35237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35237 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 677
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 010506/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ER N. IL 22/09/1976;
avverso ORDINANZA del 22/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito (annullamento senza rinvio per capo B e annullamento con rinvio per capo A);
udito il dif. Avv. Misiani Francesco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 22.1.2008 il tribunale di Roma sezione per il riesame confermava l'ordinanza, con cui il g.i.p. dello stesso tribunale, in data 6.12.2007, aveva applicato, nei confronti di NI GE, la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) con riguardo ai reati di cui all'art.610 c.p.(capo A) e artt. 81 e 582 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo B).
Avverso la summenzionata ordinanza del tribunale del riesame il NI proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'applicazione della suaccennata misura coercitiva in relazione al reato di lesioni lievissime sub B), ancorché la stessa misura sarebbe stata inibita ai sensi degli artt. 280 e 278 c.p.p.;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata sub A).
Il ricorso merita accoglimento.
Il primo motivo è fondato.
Relativamente al reato sub B), così come contestato, ai sensi degli artt. 280 e 278 c.p.p., non è applicabile, avuto riguardo alla pena non superiore nel massimo a tre anni e all'impossibilità di tenere conto della continuazione e dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, la misura coercitiva in questione.
Tale misura è stata, perciò, disposta, nei confronti del NI, illegittimamente, di guisa che, in relazione al citato reato sub B), l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Anche il secondo motivo è fondato.
Invero, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o minaccia sono rivolte ad ottenere dal soggetto passivo, devono essere determinate, poiché, qualora manchi questa determinatezza, si avranno i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, ma non quello di violenza privata (Cass. Pen. Sez. 5^, 18.4.2000, n. 2480). Nella specie, il tribunale del riesame, pur a fronte di una specifica censura dell'impugnante, ha trascurato di precisare, nella gravata ordinanza, quale determinata azione od omissione il soggetto passivo sarebbe stato costretto a compiere per effetto della "condotta persecutoria e minacciosa del NI".
L'ordinanza impugnata è, quindi, inficiata da una evidente carenza di motivazione sul punto.
In ordine al reato sub A), pertanto, l'ordinanza de qua deve essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al tribunale di Roma, che dovrà attenersi ai principi giuridici sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al reato sub B). Annulla la stessa ordinanza in relazione al reato sub A) con rinvio al tribunale di Roma, per nuova deliberazione sul punto.
Così deciso in Roma, nella udienza nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2008