Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2008, n. 35237
CASS
Sentenza 23 maggio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poichè, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria ma non quello di violenza privata.

Commentario1

  • 1Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?
    Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2019

    Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2008, n. 35237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35237
Data del deposito : 23 maggio 2008

Testo completo