Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2002, n. 5562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5562 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
C. dada aprice REPUBBLICA ITALIANA 055 62 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE Oggetto IONE TRIBUTARIA Tributaria ata dagli Ill.mi Sigg.
1.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 2208/99 Rel. Consigliere Cron. 16690 Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 07/02/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE SI, AS IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato VALENTINI STEFANO, difesi dall'avvocato CONTINI ORLANDO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro ☑ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2001 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 214 -1- avverso la sentenza n. 963/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 2208SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 18 settembre 1984 VA US e SE SE impugnavano l'avviso di accertamento di valore loro notificato in data 20 luglio 1984, con cui l'Ufficio del Registro di Pescia aveva elevato il valore finale del complesso immobiliare costituente la tenuta agricola “La Soda”, compravenduto con atto registrato il 16/8/82 al n. 2602, da 320.000.000 a 536.000.000. I ricorrenti assumevano che la superficie agricola consisteva in terreni in stato di abbandono e difficilmente raggiungibili;
che, inoltre, i 14 ettari circa di terreno coltivato a uliveto non esistevano più da tempo, mentre i fabbricati erano in pessime condizioni e solo in minima parte avrebbero potuto essere recuperati. L'Ufficio resisteva, producendo una stima U.T.E La Commissione Tributaria di 1° Grado di Pistoia, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva il valore finale accertato a 384.000.000. L'Ufficio proponeva appello, eccependo che la riduzione di valore era eccessiva e non motivata e chiedendo la conferma dell'accertamento. Con decisione n. 24 del 12 aprile 1988 la Commissione Tributaria di II° grado riteneva che le censure dell'appellante fossero parzialmente fondate, nel senso che, tenuto conto della natura dei terreni e della loro particolare collocazione zonale, dello stato e della consistenza dei fabbricati, nonché del termine astratto di confronto dato dal valore dei cespiti derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari, determinava il valore finale del complesso immobiliare "de quo" in L. 460.000.000. Contro tale decisione la sig.ra US e il sig. SE proponevano impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Firenze ex art. 40 DPR n. 636/1972, chiedendo pronunciarsi la M nullità ovvero l'annullamento dell'avviso di accertamento. Deducevano a sostegno dell'impugnazione: 1) la violazione e la falsa applicazione del regime normativo della prova e il difetto di motivazione;
2) l'illegittima applicazione, da parte della decisione impugnata, dell'art. 52 IV comma DPR n. 131/86, non applicabile ai dati di fatto provati e disattesi. Resisteva il Ministero delle Finanze. La Corte d'Appello disponeva, in relazione alle contrastanti deduzioni delle parti, la richiesta di informazioni sull'esistenza, nella specie, delle condizioni per una pronuncia di estinzione del giudizio a seguito della domanda di condono ex art. 53 L. 413/91 da parte dei contribuenti, quindi con sentenza 6 agosto 1998 n. 963 dichiarava l'impugnazione inammissibile. La Corte territoriale riteneva di non poter emettere la declaratoria di estinzione del giudizio richiesta dagli impugnanti, dal momento che risultava per documenti (cfr. nota 5/6/95 Ufficio Registro Pescia) ed era pacifico in causa che, rispetto all'avviso di liquidazione ex L. 413/1991, loro notificato il 19 giugno 1993, i contribuenti avevano provveduto ad inviare l'importo richiesto (L. 8.280.000) soltanto in data 23 agosto 1993, vale a dire il giorno dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 53 comma 8° legge citata. Non potendo pertanto procedersi alla declaratoria di estinzione per essere gli impugnanti decaduti dalla possibilità di usufruire della definizione agevolata, la Corte di Firenze osservava che, a prescindere dall'ulteriore profilo di inammissibilità, quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, detta doglianza siccome avanzata per la prima volta in quel grado del giudizio, entrambi i motivi di gravame dedotti, in quanto diretti a contestare la correttezza dei criteri adottati nella valutazione dell'imponibile erano inammissibili. Di fatto, poi, l'atto impugnato è sufficientemente motivato e contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre i contribuenti in grado di svolgere le loro difese, come in realtà è avvenuto nei vari gradi del giudizio svoltisi su impugnazione dell'una parte o dell'altra. I contribuenti ricorrono per cassazione deducendo due motivi. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 1° comma e 21 1° comma D. Leg. 546/1992 e dell'art. 1 della legge 742/1969, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostengono che la sospensione feriale dei termini era applicabile anche al termine di giorno 60 accordata dall'art. 53 della legge 413/1991 per il versamento delle somme dovute a titolo di condono. Il motivo è infondato. Invero l'art. 1 della legge 742/1969 dispone la sospensione nel periodo feriale del "decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie quelle amministrative", deve dunque trattarsi di termini che inerisconoed a all'esercizio dell'azione o incidono comunque sull'azione giudiziaria. La espressa qualificazione del termine suddetto come termine di decadenza da parte del citato art. 53 comma 8° esclude che, poi, al termine stesso, attinente all'evidenza al rapporto sostanziale di diritto amministrativo, possa applicarsi la invocata sospensione dei termini del periodo feriale, istituto di diritto processuale inapplicabile al termine di decadenza proprio del diritto sostanziale. Con il secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione dell'art. 40 del D.P.R. 636/1972 in relazione all'art. 360, 1° comma nn. 3 e 5 c.p.c Il motivo è inammissibile in quanto non risulta da esso quale profilo della pronuncia della Corte territoriale venga contestato, parlandosi genericamente di “omessa presa d'atto da parte della Corte di Firenze con la qui gravata sentenza della prova documentale acquisita quanto alla reale consistenza di valore dei beni". Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. M
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in lire 2.100.000 (di cui 2.000.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 7 febbraio 2001. E from Ав ри M anoano Cicolo N IO Z IL CANCELLIERE C1 A MA AN G DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 i AL AN صمام