CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO DO MA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 01/07/2022 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 il 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento di primo grado del 13 luglio 2021 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di DO MA LO l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento di una cauzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10065 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/01/2023 Rilevava, in particolare, la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo nel quale l'LO era stato imputato in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo direttivo, all'associazione "cosa nostra" di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di concorso nella commissione di una serie di estorsioni e di danneggiamenti aggravati anche ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, avessero dimostrato che il proposto è inquadrabile nella categoria degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del cl.lgs. n. 159 del 2011, e, dunque, di soggetto socialmente pericoloso in via qualificata;
e come il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno di quel sodalizio criminale e il significativo coinvolgimento nell'operatività di una organizzazione tuttora attiva, permettessero di ritenere l'attualità della pericolosità del prevenuto, benché lo stesso risulti detenuto in carcere dal maggio 2016, circostanza questa inidonea (pur in presenza di una mera "buona condotta carceraria") a ritenere che il suo rapporto di appartenenza qualificata a quel gruppo sia stato reciso o si sia attenuato. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso l'LO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per apparenza, con riferimento ai presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione, per avere la Corte territoriale sottovalutato, ai fini della verifica della attualità di tale pericolosità, che il proposto è gravato da precedenti penali molto risalenti nel tempo ed è detenuto in carcere dal maggio del 2016 nell'ambito di un processo in cui gli sono stati contestati reati commessi fino al 2013, e che non vi sono elementi cronologicamente riferibili al periodo successivo — quali la frequentazione con pregiudicati o un tenore di vita ingiustificato — da cui poter desumere l'attualità della sua appartenenza al sodalizio criminale in argomento e che, anzi, vi sono circostanze favorevoli al proposto. 2.2. Vizio di motivazione, anche per mancanza e apparenza, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riduzione del periodo di applicazione della misura di prevenzione personale e di esclusione dell'obbligo di versamento di una cauzione, nonostante fossero stati evidenziate la risalenza nel tempo dei reati commessi, il lungo periodo di detenzione, il buon comportamento successivo e l'assenza di legami perduranti con appartenenti all'indicata associazione mafiosa. o 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DO MA LO sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati dedotti vizi di motivazione, e il secondo motivo del ricorso sono inammissibili perché - in presenza di una motivazione tutt'altro che mancante o apparente - formulati per fare valere ragioni divers3Z da quelle consentite dalla legge, tenuto conto che, a mente dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione (- avverso il decreto della corte di appello è ammissibile solo per far valere vizi riguardanti la violazione di legge. 3. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata una violazione delle norme di legge afferenti alla materia de qua, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la doglianzche era stata posta con l'atto di appello, osservando come benché l'LO fosse indiziato di appartenenza a quel clan mafioso con riferimento al periodo fino al 2016 e dal maggio di tale anno risulti ininterrottamente detenuto in carcere, il fatto che egli aveva partecipato a quella organizzazione criminale assumendo una posizione di rilevo, avesse generato la presunzione di persistenza di quella appartenenza, dunque di attualità della relativa forma di pericolosità sociale che, nel caso di specie, non era stata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario. In particolare, la Corte di appello di Palermo ha sottolineato come le carte di quel processo avessero comprovato non solo che l'LO aveva avuto un ruolo centrale nella programmazione e attuazione di numerose attività estorsive poste in essere ai danni delle vittime con modalità estremamente aggressive;
ma anche che il prevenuto si era posto a capo della 'famiglia' mafiosa di Cerda, dirigendo le iniziative di quel gruppo criminale, condizionando la vita politica e amministrativa di quel comune, arrivando ad imporre le dimissioni del sindaco nel contesto del controllo degli appalti pubblici municipali;
ed ancora, dimostrando dì essere in grado di interagire con gli affiliati ad altri 'mandamenti' mafiosi attivi in altri comuni vicinori e con esponenti mafiosi. di più alto livello, allo scopo di indirizzare le scelte dei vertici di quei gruppi e di risolvere le controversie sorte tra i sodali dei diversi clan. Contesto nel quale era stato messo in luce come l'LO, negli anni più recenti, non avesse manifestato alcuna sopravvenuta rimeditazione critica di quelle sue scelte criminali ovvero alcuna forma di dissociazione, da cui sarebbe stato possibile desumere l'esistenza di una 3 attenuazione di un vincolo associativo che è altrimenti connesso alla vigenza di una regola di assoluta indissolubilità. Tale conclusione appare rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è affermato che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e che, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso, tra le altre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Nel caso di specie, oltre al fatto del periodo della permanenza del LO in stato di detenzione carceraria e alla circostanza puramente formale di avere lo stesso tenuto un comportamento corretto in carcere, la difesa non aveva segnalato alcuna ulteriore circostanza che i giudici di merito abbiano poi omesso/ di considerare ai fini della formulazione del giudizio sulla attualità della pericolosità qualificata;
al contrario, il ricorso risulta generico nella parte in cui non si è neppure confrontato con i passaggi motivazionali del decreto impugnato nei quali erano state evidenziate le particolari e altamente qualificate caratteristiche del contributo dato dall'LO alla operatività di un'associazione mafiosa notoriamente tuttora attiva. Sotto questo punto di vista non è ravvisabile alcun contrasto con il precedente di questa Sezione riguardante una fattispecie nella quale - a differenza di quello portato all'odierna attenzione della Corte - la difesa aveva indicato una serie di concrete circostanza sopravvenute (in particolare, le confessioni rese dall'interessato in un processo di cognizione e l'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle vittime di taluni reati dallo stesso consumati) di cui sarebbe stato necessario accertare la valenza significativa, allo scopo di appurare se le stesse potessero essere eventualmente qualificate come concrete manifestazioni da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del clan mafioso (v. Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 il 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Palermo confermava il provvedimento di primo grado del 13 luglio 2021 con il quale il Tribunale di Palermo aveva disposto nei confronti di DO MA LO l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento di una cauzione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10065 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/01/2023 Rilevava, in particolare, la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo nel quale l'LO era stato imputato in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo direttivo, all'associazione "cosa nostra" di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di concorso nella commissione di una serie di estorsioni e di danneggiamenti aggravati anche ai sensi dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, avessero dimostrato che il proposto è inquadrabile nella categoria degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del cl.lgs. n. 159 del 2011, e, dunque, di soggetto socialmente pericoloso in via qualificata;
e come il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno di quel sodalizio criminale e il significativo coinvolgimento nell'operatività di una organizzazione tuttora attiva, permettessero di ritenere l'attualità della pericolosità del prevenuto, benché lo stesso risulti detenuto in carcere dal maggio 2016, circostanza questa inidonea (pur in presenza di una mera "buona condotta carceraria") a ritenere che il suo rapporto di appartenenza qualificata a quel gruppo sia stato reciso o si sia attenuato. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso l'LO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per apparenza, con riferimento ai presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione, per avere la Corte territoriale sottovalutato, ai fini della verifica della attualità di tale pericolosità, che il proposto è gravato da precedenti penali molto risalenti nel tempo ed è detenuto in carcere dal maggio del 2016 nell'ambito di un processo in cui gli sono stati contestati reati commessi fino al 2013, e che non vi sono elementi cronologicamente riferibili al periodo successivo — quali la frequentazione con pregiudicati o un tenore di vita ingiustificato — da cui poter desumere l'attualità della sua appartenenza al sodalizio criminale in argomento e che, anzi, vi sono circostanze favorevoli al proposto. 2.2. Vizio di motivazione, anche per mancanza e apparenza, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riduzione del periodo di applicazione della misura di prevenzione personale e di esclusione dell'obbligo di versamento di una cauzione, nonostante fossero stati evidenziate la risalenza nel tempo dei reati commessi, il lungo periodo di detenzione, il buon comportamento successivo e l'assenza di legami perduranti con appartenenti all'indicata associazione mafiosa. o 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di DO MA LO sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati dedotti vizi di motivazione, e il secondo motivo del ricorso sono inammissibili perché - in presenza di una motivazione tutt'altro che mancante o apparente - formulati per fare valere ragioni divers3Z da quelle consentite dalla legge, tenuto conto che, a mente dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione (- avverso il decreto della corte di appello è ammissibile solo per far valere vizi riguardanti la violazione di legge. 3. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata una violazione delle norme di legge afferenti alla materia de qua, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la doglianzche era stata posta con l'atto di appello, osservando come benché l'LO fosse indiziato di appartenenza a quel clan mafioso con riferimento al periodo fino al 2016 e dal maggio di tale anno risulti ininterrottamente detenuto in carcere, il fatto che egli aveva partecipato a quella organizzazione criminale assumendo una posizione di rilevo, avesse generato la presunzione di persistenza di quella appartenenza, dunque di attualità della relativa forma di pericolosità sociale che, nel caso di specie, non era stata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario. In particolare, la Corte di appello di Palermo ha sottolineato come le carte di quel processo avessero comprovato non solo che l'LO aveva avuto un ruolo centrale nella programmazione e attuazione di numerose attività estorsive poste in essere ai danni delle vittime con modalità estremamente aggressive;
ma anche che il prevenuto si era posto a capo della 'famiglia' mafiosa di Cerda, dirigendo le iniziative di quel gruppo criminale, condizionando la vita politica e amministrativa di quel comune, arrivando ad imporre le dimissioni del sindaco nel contesto del controllo degli appalti pubblici municipali;
ed ancora, dimostrando dì essere in grado di interagire con gli affiliati ad altri 'mandamenti' mafiosi attivi in altri comuni vicinori e con esponenti mafiosi. di più alto livello, allo scopo di indirizzare le scelte dei vertici di quei gruppi e di risolvere le controversie sorte tra i sodali dei diversi clan. Contesto nel quale era stato messo in luce come l'LO, negli anni più recenti, non avesse manifestato alcuna sopravvenuta rimeditazione critica di quelle sue scelte criminali ovvero alcuna forma di dissociazione, da cui sarebbe stato possibile desumere l'esistenza di una 3 attenuazione di un vincolo associativo che è altrimenti connesso alla vigenza di una regola di assoluta indissolubilità. Tale conclusione appare rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è affermato che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e che, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso, tra le altre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Nel caso di specie, oltre al fatto del periodo della permanenza del LO in stato di detenzione carceraria e alla circostanza puramente formale di avere lo stesso tenuto un comportamento corretto in carcere, la difesa non aveva segnalato alcuna ulteriore circostanza che i giudici di merito abbiano poi omesso/ di considerare ai fini della formulazione del giudizio sulla attualità della pericolosità qualificata;
al contrario, il ricorso risulta generico nella parte in cui non si è neppure confrontato con i passaggi motivazionali del decreto impugnato nei quali erano state evidenziate le particolari e altamente qualificate caratteristiche del contributo dato dall'LO alla operatività di un'associazione mafiosa notoriamente tuttora attiva. Sotto questo punto di vista non è ravvisabile alcun contrasto con il precedente di questa Sezione riguardante una fattispecie nella quale - a differenza di quello portato all'odierna attenzione della Corte - la difesa aveva indicato una serie di concrete circostanza sopravvenute (in particolare, le confessioni rese dall'interessato in un processo di cognizione e l'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle vittime di taluni reati dallo stesso consumati) di cui sarebbe stato necessario accertare la valenza significativa, allo scopo di appurare se le stesse potessero essere eventualmente qualificate come concrete manifestazioni da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del clan mafioso (v. Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1/2023