Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME D OP732/01 Aula A REPUBBLICA ITALIAN 67 LA CORTE SUPR A DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2043/99 Presidente Michele Dott. Annunziata Luciano Consigliere Dott. Vigolo Cron.Consigliere .., 15153 Guido Dott. Vidiri Consigliere Rep. Dott. De Matteis Aldo Ud. 6/03/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta COR RE 240 SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto -16 MAG 2901 CANCELLIERE da CA IM rapp.to e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giuseppe Magaraggia, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, Via della Stazione di Monte Mario n. 9 (presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo). ricorrente
contro
I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE persona del
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in 1091 elettivamente Presidente, prof. Pietro Magno, domiciliato Roma, Via IV Novembre n.144 presso lo studio degli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 89 del 2/7/98 RG 3909/1994 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/3/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Antonino Catania Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Antonio Bonajuto, che ha concluso per del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23/2/87, IM IA adiva il Pretore di Brindisi per sentire condannare 1' Inail alla corresponsione della rendita per 1'infortunio occorsogli sul lavoro, quando, a seguito dello sforzo compiuto, nella sua attività di infermiere, per sollevare un paziente ospedaliero, aveva avvertito lancinanti dolori in sede lombare, a seguito dei quali gli era stata diagnosticata una lombalgia da sforzo, ed era stato 2 poi accertato un "appianamento della lordosi lombare con riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico". Il Pretore adito rigettava la domanda. Il Tribunale, in sede di appello, nel confermare la caso di sentenza pretorile, ha osservato che nel specie deve escludersi il nesso eziologico fra la discopatia rilevata a carico dello IA e l'infortunio denunciato. Ha precisato che la riscontrata ernia discale va collegata ad una preesistente degenerazione dell'anulus, ed pertanto indipendente dallo sforzo fisico eseguito che ha costituito mera occasione della insorgenza della sintomatologia clinica di una situazione fisica già presente. Avverso tale pronuncia IM IA propone ricorso per cassazione affidato ad un nunico motivo. L'Inail resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso IM IA denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 74 del d.P.R. 1124/1965, nonché omessa e insufficiente motivazione. Si duole il ricorrente che il giudice del gravame non abbia considerato che ai fini della 3 indennizzabilità dell'infortunio è sufficiente che l'evento arrechi un danno all'organismo, dalle preesistenti condizioniindipendentemente fisio patologiche del soggetto e dalla loro idoneità ad agevolare il prodursi del danno stesso o a costituirne concause. Pertanto nel caso di specie il giudice del gravame non avrebbe dovuto escludere, nonostante l'accertata predisposizione morbosa, il nesso causale fra il concentrato dispendio di energie, concretizzatosi nel sollevare e sorreggere il paziente ricoverato, e l'evento infortunistico. Il ricorso non merita accoglimento. Il ricorrente, con la censura in esame, affronta, nei suoi profili generali ed astratti, la questione della inidoneità di una preesistente condizione patologica, che abbia facilitato O reso possibile il prodursi di un danno o di una lesione a seguito di uno sforzo, ad escludere l'efficacia causale di quest'ultimo. Senonché va osservato che la problematica richiamata dal ricorrente a fondamento della censura proposta è sostanzialmente estranea al presente giudizio. Nel caso di specie infatti il giudice del merito ha escluso la sussistenza di qualsiasi rapporto fra il danno e l'infortunio. Più in particolare ha accertato che la lesione denunciata era riferibile esclusivamente ad una preesistente situazione patologica, e non invece allo sforzo fisico sostenuto, il quale non aveva pertanto provocato alcuna conseguenza invalidante, ma aveva avuto il solo effetto di evidenzare la sintomatologia di una patologia già in essere. Sulla base di tale accertamento in fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, il giudice del merito, ha di conseguenza escluso il rapporto causale fra la lesione sofferta e l'infortunio denunciato, ed ha pertanto negato la motivata Ц indennizzabilità di quest'ultimo. La decisione in esame, congruamente (l'affermazione per la quale lo sforzo ha provocato una sollecitazione sulla cerniera e sull'anulus degenerato, contenuta nella CTU richiamata dal giudice di appello, non appare contraddittoria rispetto alle conclusioni evidenziate, ma si pone anzi quale conferma del rilievo che le uniche conseguenze ricollegabili all'infortunio occorso consistono nell'aver esclusivamente rivelato la sintomatologia clinica di una patologia riferibile ad altre cause), ed in relazione alla quale non è ravvisabile, per le ragioni esposte, la denunciata violazione di legge, va pertanto confermata. Nessuna pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 6/3/2001 Il Consigliere estensore Il Presidente М. Амиинава Raffaele Di Lella Michele Annunziata Shill 3 0 I A 3 1 D S 5 S , . T A O . IL CANCELLIERE R T L , N L A ' A Depositato in Cancelleria O L S 3 B L E 7 I E 16 MAG. 2001 - P D S D 8 - I oggi.. I 1 A N S T 1 G N S IL CANCELL E O O E S P A G I M D A G I E E , A O L T O D R T I E A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E