Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
IS Z A S S CA OME EL P POLO LIATO3 182/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto litening out norme o fise ment cantolan SEZIONE SECONDA CIVILE aquelle protsessor: limit ordi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: art. 669 terdecies : The efficalón friar CALFAPIETRADott. Vincenzo - Presidente R.G.N. 525/00 - почтебнот Cron. 7288 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere- Rep. 88884 Dott. Vincenzo Consigliere COLARUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 25/06/02 1 Consigliere Consigliere- Dott. Francesco Paolo FIORE Refren• Theani's end. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND VIA CASTELLI 16 FINALE LIGURE PIA, denominato "CONDOMINIO VIGO" in persona dell'Amm.re p.t. FANTINO MARIA CESIRA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANDREUCCI, che la difende unitamente all'avvocato LUCA VECCHIATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC NG, elettivamente domiciliata in ROMA2002 989 VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato -1- GIORGIO NATOLI, che la difende unitamente all'avvocato PIERO ACQUA BARRALIS, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 713/99 del Tribunale di SAVONA, depositata il 17/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato VECCHIATO Luca, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato NATOLI Giorgio, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo AM che ha concluso per accoglimento del primo motivo, assorbito nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art. 1168 C.C. RR OS conveniva in giudizio davanti alla pretura di Finale Ligure ZZ Ermanno, in qualità di amministratore pro tempore del condominio Vigo, al fine di essere reintegrata nel dell'immobile di sua proprietà sito in possesso Comune di Finale Ligure, in Via Castelli 16, a causa della installazione di una tubatura del gas sul muro del terrazzo del proprio appartamento, ad opera del relativo condominio. Si costituiva in giudizio ZZ Ermanno, contestando in toto la domanda dato che la ricorrente, essendo a conoscenza della delibera relativa all'installazione della tubatura e non avendola contestata, aveva aderito alla sua messa in opera. Nel corso del procedimento veniva richiesta e ammessa C.T.U., la quale consigliava di variare il tracciato del tubo in modo tale da ridurre lo ingombro. In data 12.1.96 il Pretore disponeva "che il tubo per cui è causa venga sistemato come disposto dalla c.t.u.". Con sentenza in data 10 settembre 1997 il condannando il Pretore confermava l'ordinanza, 3 condominio alla risistemazione della tubazione secondo il tracciato indicato nella c.t.u., in quanto essendo stata la tubazione installata su un muro esterno e non essendosi provveduto a incassarla, il relativo ingombro aveva occupato un volume di proprietà e possesso esclusivo della attrice. Proponevano appello avverso tale sentenza, con citazione notificata in data 9.12.1997, il condominio Vigo. Con sentenza in data 9.4-17.8.1999 il Tribunale di Savona respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il condominio con tre motivi di ricorso illustrati con memoria. Resiste RR OS con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di decisione costituente res indicata, per essere stata l'ordinanza del Pretore oggetto di reclamo, deciso con provvedimento in data 28.2.1996 dal Tribunale, che aveva rigettato il ricorso presentato da RR OS, definendo inte- gralmente il giudizio. Il motivo è infondato e va respinto. È giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. Un. sent. n° 1984 del 24.2.1998) che le modifiche introdotte dalla legge 26.11.1990 n° 353, ed in particolare la nuova formulazione dell'art. 703 c.p.c., non incidono sulla struttura del procedimento possessorio, che resta caratte- rizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, e da concludersi con sentenza soggetta alle 1 impugnazione ordinarie, non rilevando in contrario il testuale rinvio agli artt. 669 bis e seguenti contenuto nel secondo comma del citato art. 703, che ha lo scopo di consentire l'estensione delle sui procedimenti cautelari a quelli norme possessori, esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi;
che, pertanto, concesse ° negate dal pretore, con ordinanza, le misure interdittali, il giudizio deve proseguire davanti allo stesso giudice all'udienza da questi all'uopo fissata, per l'esame del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale domanda accessoria di risarcimento 5 del danno, restando estranea al delineato schema procedimentale la introduzione di una fase di merito mediante la notifica di una nuova citazione ai sensi dell'art. 669 seties dello stesso codice. Pertanto, soltanto con la definizione del giudizio ordinario di merito la controversia trova la sua naturale definizione, indipendentemente dall'esito di un eventuale reclamo intervenuto nelle more dello stesso giudizio, definito con ordinanza, che chiude la fase interinale del procedimento possessorio, lasciando aperta ogni diversa soluzione del successivo giudizio di merito. Contrariamente all'assunto del ricorrente l'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. su reclamo avverso il provve- dimento del pretore concessivo di una misura cautelare, ha gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impu- gnato, in quanto destinato a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito (cfr. Cass., Sez. Un. n° 824 del 24.1.1995). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, nonché contraddittoria, omessa ed insufficiente motivazione;
errata ed omessa 6 valutazione delle risultanze probatorie;
per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che la domanda possessoria dell'attrice non ha trovato supporto probatorio nelle sedi di merito, salvo la C.T.U., secondo la quale il tubo è destinato al servizio per l'erogazione del gas metano e che è stato installato in aderenza al prospetto condo- miniale, giusta delibera del condominio. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1168 cod. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perciv., avere la sentenza impugnata omesso di considerare che la RR aveva manifestato consenso implicito all'apposizione del tubo%; che il consenso all'esecuzione dell'opera da parte del possessore esclude l'animus turbandi di chi esegue l'opera stessa. Gli ultimi due motivi, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati e vanno respinti. Invero le doglianze mosse dal ricorrente con i due motivi riguardano questioni e valutazioni di fatti non suscettibili di esame in sede di legittimità. Né sussiste insufficienza о vizio logico di 7 motivazione perché la sentenza impugnata ha 1 chiarito che il tubo de quo è stato sistemato a poche decine di centimetri dalla pavimentazione della terrazza della RR, senza essere incassato nel muro, ed in violazione delle norme sulle distanze, su un'area di proprietà esclusiva di costei, che il tubo è stato apposto senza il consenso della RR;
ed avendo la corte di merito spiegato perché il silenzio di costei non poteva essere considerato consenso 0 assenso implicito (cfr. sentenza imp. a pag. 7). Pertanto con la formale denuncia del vizio di motivazione il ricorrente chiede sostanzialmente un riesame delle risultanze probatorie e della C.T.U. al giudice di legittimità, sollevando censure di merito, inammissibili davanti a questa Corte. La motivazione della sentenza impugnata è congrua ed esente da vizi logici ○ da errori di diritto. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro. 1091,00 di 8 of cui euro 1.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 25 giugno 2002 Il Consigliere est. IlOrendente Me Jules Romain IL CA =C1 Franc Jalania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 M 2003 Roma 01 Quailla CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia9.07.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.25633 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) for Cand