Sentenza 16 settembre 2019
Massime • 1
La durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è disciplinata dall'art. 165 cod. pen. e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione è stata sospesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., le previsioni dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 165 cod. pen. e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale disposizione).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/09/2019, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2019 |
Testo completo
06519-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 16 settembre 2019 Dott.ssa Elisabetta ROSI Presidente SENTENZA N.1368 Consigliere Dott. Angelo Matteo SOCCI Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Fabio ZUNICA Consigliere n. 14929 del 2019 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGAADI Salem, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza n.197/2019 del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 14 febbraio 2019 il Gup del Tribunale di Palermo ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a AD Salem, imputato del reato di cui all'art. 291-bis del dPR n. 43 del 1973 per avere importato illegalmente in Italia tabacchi lavorati esteri per un peso convenzionale complessivo pari a circa kg 29,4, la pena di mesi 11 di reclusione ed euro 70.000,00 di multa;
per tale pena è stata concessa la sospensione condizionale, così come richiesto dal prevenuto, sottoposta alla condizione dello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità in favore di una ONLUS, per la durata complessiva di 6 mesi e con impegno giornaliero pari a 4 ore. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il difensore del AD, articolando due motivi di impugnazione;
il primo ha ad oggetto la violazione di legge per essere stata determinata la attività cui è sottoposta la permanenza del beneficio della sospensione condizionale della pena in violazione di legge;
infatti, l'art. 54, comma 3, del dlgs n. 274 del 2000, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e che è espressamente richiamato dall'art. 165, comma 1, cod. pen., prevede che il lavoro non retribuito di pubblica utilità non può essere prestato per una durata AV settimanale superiore alle 6 ore. Come secondo motivo di ricorso il AD ha censurato la durata complessiva del periodo in cui lo stesso dovrebbe svolgere la attività in questione, essendo stata questa commisurata, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, nella durata massima prevista dal comma 2 del citato art. 54 del dlgs n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati. Va premesso che il ricorrente lamenta, deducendo nel primo caso il vizio di violazione di legge e nel secondo quello di motivazione, ritenuta carente ed illogica, quale primo motivo di ricorso, la illegittima determinazione dell'impegno giornaliero a lui richiesto nello svolgimento di lavori di pubblica utilità cui è subordinata la efficacia della sospensione condizionale della pena a lui applicata e quale secondo motivo la ingiustificata quantificazione della durata complessiva del tempo nel quale egli dovrà prestare la sua opera gratuita al fine di cui sopra nel massimo possibile. 2 Ciò considerato, si ritiene opportuno ripercorrere sia pur rapidamente i termini normativo pertinenti ai fini della soluzione della presente questione. In primo luogo è preliminare ad ogni altra indagine verificare, alla stregua della vigente disciplina positiva e della interpretazione che di essa è stata data da questa Corte regolatrice, la astratta ammissibilità della presente impugnazione. Essa, infatti, è stata mossa avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; come è noto, a seguito della parziale riforma del processo penale, attuata con la entrata in vigore, intervenuta in data 3 agosto 2017, della legge n. 103 del 2017, l'ambito della impugnabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stato fortemente ridimensionato dal legislatore;
infatti, giusta la previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. confermata la inappellabilità della tipologia di sentenza ora in questione, salva la sola ipotesi di appello da parte del Pm che non abbia prestato il consenso alla definizione "negoziale" del giudizio, che, tuttavia, sia stato definito, ritenuto ingiustificato dal giudice il dissenso del Pm al "patteggiamento", nei termini sanzionatori proposti dall'imputato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è suscettibile di ricorso per cassazione "solo per AV motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena". Si tratta, pertanto, di verificare se nel caso che interessa ricorre una delle ipotesi normativamente tipizzate tali da consentire la impugnazione in sede di legittimità della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo a carico dell'attuale ricorrente. Di tutta evidenza è che l'unico profilo astrattamente configurabile come tale da costituire un accessibile motivo di impugnazione per il ricorrente è costituito dalla ritenuta illegalità della pena. Tale profilo, ritiene il Collegio, è anche concretamente riscontrabile nella fattispecie ora in esame. Può, infatti, correttamente affermarsi che, essendo il profilo lamentato dal ricorrente attinente alla concreta soggezione del prevenuto alla espiazione della pena, ci si trovi di fronte ad una censura avente ad oggetto la illegalità della pena medesima, dovendosi ritenere tale non solo quella che sia stata 3 determinata in misura illegale o attraverso in procedimento non coincidente con quello legale, ma anche quella la cui reale applicazione sia subordinata a condizioni che non trovano nell'ordinamento una loro legale giustificazione. D'altra parte in tal senso si è già formata la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, infatti, affermato che in caso di "patteggiamento", la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., atteso che, nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 aprile 2019, n. 17119; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 febbraio 2019, n. 5064); indubbiamente il principio di cui sopra deve intendersi riferito anche all'ipotesi in cui, a differenza delle precedenti fattispecie, si lamenti non la omessa - subordinazione ma la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata ad una ipotesi condizionante non prevista dalla legge, ovvero prevista da essa in termini diversi da quelli effettivamente praticati. E', infatti, come sopra illustrato, questo il caso del presente ricorso. Una volta rilevata la astratta ammissibilità del ricorso proposto dalla AV difesa di AD Salem, rileva il Collegio che, sotto il profilo sostanziale, la presente vicenda è disciplinata dalle seguenti disposizioni legislative fra loro embricate: a) art. 165, comma 1, cod. pen.; b) art. 18-bis disp. coord. cod. pen.; c) art. 54 del dlgs n. 274 del 2000. Dette disposizioni prevedono, rispettivamente, la prima, che la sospensione condizionale della pena possa, per quanto ora interessa, essere subordinata dal giudice, ove il condannato non vi si opponga, alla prestazione da parte di questo di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo comunque non superiore alla durata della pena la cui esecuzione sia stata sospesa;
la seconda, che, applicando la disposizione che precede il giudice, nel disporre che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività, debba osservare, in quanto compatibili le disposizioni di cui, per quanto ora interessa, all'art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, del dlgs n. 274 del 2000; la terza, nella parte richiamata dalla precedente disposizione, prevede che la durata del periodo in cui il condannato deve prestare il lavoro di pubblica utilità, in relazione al quale la norma in discorso elenca i soggetti immediatamente beneficiari, non possa essere inferiore a 10 giorni né superiore a 6 mesi, che l'attività debba essere svolta, con modalità ed in 4 tempi che non pregiudichino le esigenze primarie del condannato, nell'ambito territoriale della provincia di sua residenza per non più di 6 ore settimanali, limite derogabile, ove il condannato lo richieda, sempre che esso non comporti un impegno quotidiano superiore alle 8 ore, ed, infine, che le linee guida di svolgimento di tale attività debbano essere oggetto, in via generale, di determinazione da pare del Ministero della Giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città di cui all'art. 8 del dlgs n. 281 del 1997. Tanto rilevato, osserva il Collegio, pur consapevole della esistenza di taluni arresti giurisprudenziali apparentemente orientati in senso contrario (in tal senso, infatti, risulta essere la decisione di Cassazione, Sezione III penale, 24 aprile 2015, n. 17131, secondo la quale: "la durata della prestazione (del lavoro di pubblica utilità) soggiace a due limiti massimi cumulativi: sei mesi (art. 54, 2° co., D.Lgs. 28.8.2000, n. 274) o, se inferiore, quello della pena sospesa", nonché Corte di cassazione, Sezione VII penale, 13 febbraio 2019, n. 6898, ord., non massimata, in cui si legge che: "il rinvio operato dall'art. 18-bis cit. a quest'ultima norma id est all'art. 54 del digs n. 274 del 2000, n.d.e. deve esser inteso come limitato alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità in essa previste (così come negli altri commi per l'appunto 세 richiamati, quali il 3, 4 e 6), non già alla sua durata, regolata, per contro, soltanto ed in modo esaustivo dall'art. 165, comma 1, cod. pen."), che, ai fini che ora interessano, è decisivo rilevare che, attesa la espressa indicazione contenuta nel citato art. 18-bis disp. coord. cod. pen., che è norma di rango legislativo non inferiore alle altre disposizioni contenute nel codice sostanziale, la disposizione ivi richiamata ai fini della concreta disciplina dell'art. 165 cod. pen., deve essere applicata solo in quanto essa sia compatibile con ciò che è previsto dal predetto art. 165 cod. pen., cioè non per le parti in cui quest'ultima disposizione detti una compiuta disciplina dell'istituto del lavoro di pubblica utilità ove questo sia disposto quale condizione ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. Ciò si verifica, per quanto è di attuale interesse, con riferimento alla sola durata massima del periodo in cui il condannato deve attendere allo svolgimento di tale incombente lavorativo;
infatti, mentre il ricordato art. 54 del digs n. 274 del 2000 fissa la durata massima in 6 mesi, l'art. 165 cod. pen. detta sul punto un'autonoma regolamentazione, fissando la durata massima di tale periodo, salva dovendosi ritenere la durata minima di 10 giorni fissata dall'art. 54 del dlgs n. 274 del 2000, rapportandola alla durata della pena (la quale pertanto costituisce il terminus post quem non eundum 5 est) la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi del precedente art. 163 cod. pen.; l'evidente incompatibilità fra le due disposizioni, tenuto conto della espressa riserva contenuta nel citato art. 18-bis disp. coord. cod. pen., secondo la quale le disposizioni richiamate si applicano solo in quanto esse non siano incompatibili con quelle del codice penale, fa sì che debba evidentemente prevalere al riguardo la norma codicistica rispetto alla norma oggetto di richiamo, e che, pertanto, debba ritenersi che la durata massima del periodo di svolgimento del lavoro gratuito di pubblica utilità, ove lo stesso costituisca la condizione per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, trovi come suo limite massimo la durata della pena della cui sospensione si tratta. Ma ciò non vale per quanto attiene né al limite massimo settimanale né, salvo quanto infra precisato, quanto al limite massimo giornaliero delle otto ore cui, peraltro, visto il predetto limite settimanale delle sei ore, si potrebbe pervenire solo in caso di espresso consenso da parte del condannato;
al riguardo, infatti, la disposizione contenuta nel codice sostanziale non detta alcuna prescrizione sicché deve sicuramente ritenersi che la relativa disciplina sia ricavabile, stante il più volte ricordato richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., da quanto previsto in merito dall'art. 54 del dlgs n. 274 AV del 2000. Così ricostruita la normativa applicabile al caso è chiara la fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente e la infondatezza, invece, del secondo. Infatti, quanto a quest'ultimo, considerato che il AD ha "patteggiato" una pena pari a mesi 11 di reclusione ed euro 70.000,00 di multa, ha errato il ricorrente nel sostenere che il Tribunale abbia commisurato la durata complessiva del lavoro di pubblica utilità che questi dovrà svolgere onde rendere efficace la sospensione condizionale della pena alla massima durata possibile. Infatti, nel caso di specie, la durata di tale suo impegno - potendo essere commisurata alla durata complessiva della pena sospesa, e dovendosi intendere in questa compresa, previa conversione di essa secondo le modalità di cui all'art. 135 cod. pen., anche la eventuale pena pecuniaria sarebbe - potuto essere commisurato sino ad un periodo di tempo pari a 20 mesi e 10 giorni (11 mesi di reclusione ed euro 70.000, di multa, ragguagliati a 9 mesi e 10 giorni di pena detentiva). 6 Trattandosi, pertanto, di un periodo di tempo ampiamente compreso entro la metà del limite massimo praticabile ed applicandosi ad esso i principi più volte enunciati da questa Corte in tema di onere motivazionale sulla dosimetria della pena, laddove questa sia contenuta entro il medio edittale, secondo i quali la motivazione della determinazione di quella è ricavabile attraverso il complessivo tenore della sentenza o sulla base del riferimento alla congruità della sanzione stessa in funzione dei criteri di legge di cui all'art. 133 cod. pen., deve concludersi per la infondatezza della censura avendo chiaramente il Tribunale di Palermo fatto riferimento, nel determinare la durata del periodo che il AD dovrà destinare allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato il quale, essendo già pregiudicato per reati nella medesima indole, ha illegalmente introdotto nel territorio dello Stato un non irrilevante quantitativo di tabacchi lavorati esteri da lui importati dall'estero, in tal modo evadendo le relative imposte. Fondato è, viceversa, il primo motivo di impugnazione, relativo alla durata quotidiana dell'impegno richiesto al condannato;
infatti, posto che detta durata è stata fissata dal Tribunale di Palermo in 4 ore giornaliere, tale impegno travalica ampiamente il limite massimo delle 6 ore settimanali previsto dal legislatore;
né può ritenersi che tale esorbitanza sia giustificata AV stante la previsione derogatoria contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 54 del digs n. 274 del 2000. Infatti, a prescindere dalla assai dubbia applicabilità di tale parte della disposizione in questione alla ipotesi di lavoro di pubblica utilità ove lo svolgimento di esso costituisca condizione per l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, trovando, invece, siffatta disposizione derogatoria la sua più limpida ratio nella applicazione in combinato disposto con il successivo comma 5 del medesimo art. 54 del dlgs n. 274 del 2000 (previsione legislativa quest'ultima non casualmente ignorata in occasione del richiamo normativo operato dall'art. 18-bis disp, att. cod. pen.) - il quale prevede che, ai fini del computo della pena, due ore lavorative integrano un giorno all'esclusivo fine di ridurre, in sostanza, il numero effettivo dei giorni di lavoro di pubblica utilità cui il Giudice di pace ha condannato l'imputato, va, in ogni caso, rilevato che siffatta deroga, per essere operativa presuppone una richiesta, da intendersi espressa, da parte del condannato. Richiesta che, in questo caso non ci è stata, tale non potendo ritenersi quella, generica, da equipararsi alla mera non opposizione alla subordinazione 7 della sospensione condizionale della pena alla prestazione del lavoro non retribuito a favore della collettività prevista dall'art. 165 cod. pen., richiamata nella motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima deve, pertanto essere annullata. Al riguardo rileva la Corte, per un verso che siffatto annullamento non sarebbe idoneo in ogni caso a travolgere l'intero accordo che ha portato alla definizione negoziale del procedimento penale, atteso che le concrete modalità di attuazione dell'obbligo di lavoro condizionante la sospensione della pena esulano dai termini dell'accordo raggiunto fra imputato e Pm ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., conservando il giudice rispetto ad esse - ove il prevenuto abbia prestato il proprio, pur necessario, consenso alla prestazione del lavoro di pubblica utilità - un margine di autonoma scelta discrezionale, entro i ricordati confini fissati dalla legge, in ordine alla loro puntuale determinazione. Rileva, per altro verso, il Collegio, visto l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., che neppure vi è luogo ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato determinato l'impegno quotidiano in lavori di pubblica utilità cui il AD deve attendere ai fini del godimento della sospensione condizionale della pena, potendo la sentenza del Tribunale di Palermo essere semplicemente rettificata da questa Corte, riconducendosi, a legalità la durata di detto impegno attraverso la sua rideterminazione, salvo il resto, in sei ore settimanali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione oraria giornaliera della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, che sostituisce in sei ore settimanali. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Ehacerte Roo (Elisabetta ROSI) (Andrea GENTILI) НИ я DEPOSITATA IN CANCELLERA AL 19 FEB 2020 8 IL CANCELLERE ESPERTO Luana Marani