Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 2
In tema di obbligazioni nascenti dal reato, poichè l'ordinamento prevede specifici rimedi sia in sede penale (art. 630, comma primo lett. d) cod. proc. pen.) che civile (art. 395, comma primo n. 2 cod. proc. civ.) nel caso in cui la falsa testimonianza abbia determinato un effettivo sviamento dell'attività giudiziaria, il danno derivante dal reato di cui all'art. 372 cod. pen. non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dal privato per l'effetto del mendacio. (In applicazione di tale principio la Corte, con riferimento alla falsa testimonianza resa in un procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente, ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto alla parte civile i danni provati dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi necessari per ottenere ragione, con esclusione del danno fisico e biologico subito a seguito dell'incidente stesso).
In tema di appello, l'ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo cod. proc. pen. e la sentenza di appello che decide sulle questioni civili sono atti radicalmente diversi per natura giuridica, per la funzione che svolgono, per il momento in cui sono adottati, per il tipo di cognizione che presuppongono e di decisione che adottano. Ne consegue che non è consentito sollecitare in sede di legittimità un controllo della motivazione della sentenza di appello basato, non sulla sua coerenza interna, ma in rapporto alla precedente ordinanza relativa alle statuizioni civili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato nel quale veniva dedotto che la sentenza di appello aveva del tutto omesso di considerare, nella parte relativa alla statuizioni civili, l'ordinanza emessa dal giudice di secondo grado, in diversa composizione, che ne aveva sospeso l'esecutorietà).
Commentario • 1
- 1. Falsa testimonianza di un falso testimone (Cass. 44697/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 24 settembre – 4 novembre 2019, n. 44697 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. O.G. , per mezzo del difensore V.F. , ricorre avverso la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al delitto di falsa testimonianza e lo ha condannato, avendo ritenuto sussistente la responsabilità, al pagamento in favore della parte civile di Euro 20.000 a titolo di risarcimento. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile intentato dall'avvocato M.G. nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/02/2005
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 218
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 9379/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA DO, HI AR;
nonché da:
IN LO, nella sua qualità di parte civile;
avverso la sentenza in data 15.11.2003 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AR RI per essere il reato estinto per morte dell'imputato, il rigetto del ricorso di AR TT ed il rigetto del ricorso della parte civile LO AN.
Udito il difensore degli imputati, avv.to CARRUCCIU Giuliano, che ha comunicato l'avvenuto decesso di DO RI ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile.
Udito altresì il difensore della parte civile, avv.to DE GIROLAMI Paolo, che ha chiesto che siano mantenute ferme le statuizioni penali della sentenza con il rigetto del ricorso degli imputati e che sia annullato il capo della sentenza che ha "escluso dal novero del danno patrimoniale da riconoscersi alla parte civile quello fisico e biologico dalla stessa subito a seguito dell'incidente avvenuto in data 19.11.1989 non potendo sussistere alcun nesso di causalità diretto ed immediato, come prescritto dagli artt. 185 c.p. e 1223 c.c., tra tale evento lesivo e la condotta di reato posta in essere dagli imputati".
FATTO
1. Il 19.11.1989 LO AN, commissario tecnico addetto alla regolare esecuzione di una gara di Go-Karts, si trovava sulla pista di partenza con funzioni di prestarter quando il direttore di gara Giorgio Montagner aveva dato il via alle vetture, due delle quali, condotte rispettivamente da EN LI e Giorgio Da CE, avevano investito il AN cagionandogli gravi lesioni.
1.1. Il AN aveva iniziato una causa civile nei confronti di vari enti e persone fisiche per ottenere il risarcimento dei danni subiti, causa che si era conclusa con sentenze di primo e secondo grado a lui sfavorevoli a causa delle testimonianze rese da AR RI e AR TT, secondo le quali il commissario tecnico AN era dapprima uscito e poi inopinatamente rientrato in pista determinando con tale comportamento imprudente l'evento lesivo.
1.2. Nel procedimento penale per il reato di falsa testimonianza nei confronti di DO RI e AR TT il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 21.6.2000, dichiarava i due imputati responsabili del reato loro ascritto e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni due di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno nel termine di nove mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
1.3. Con la sentenza in data 15.11.2003 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 21.6.2000, revocava la statuizione civile relativa alla quantificazione del danno rimettendola al competente giudice civile, assegnava alla parte civile una provvisionale di euro ventimila immediatamente esecutiva che poneva solidalmente a carico degli imputati, subordinava il già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di tale provvisionale entro il termine di nove mesi dal passaggio in giudicato della sentenza e confermava la dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di falsa testimonianza e la loro condanna alla pena di due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione DO RI e AR TT deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione ed errata applicazione dell'art. 192 del codice di rito.
2.1. In primo luogo i ricorrenti si dolgono del fatto che, in sede di valutazione della prova, contravvenendo ai criteri dettati dall'art. 192 c.p.p. sia stato dato credito a testimoni dell'ultima ora chiamati a deporre per la prima volta a distanza di anni dall'accaduto e motivati dal desiderio di porre rimedio alle conclusioni, avvertite come ingiuste, della causa civile. In ragione di queste considerazioni anche la motivazione della sentenza impugnata è da ritenere gravemente carente e solo apparente sul punto della credibilità di testi.
2.2. Si lamenta poi che la sentenza in esame abbia del tutto omesso di considerare l'ampia e motivata ordinanza dell'8.1.2001 con la quale la stessa Corte, in diversa composizione, aveva sospeso l'esecutorietà delle statuizioni civili, svolgendo ampie considerazioni sul merito della vicenda.
2.3. Infine vengono individuati punti e passaggi della motivazione della decisione impugnata che ad avviso dei ricorrenti sono affetti da gravi ed evidenti vizi logici.
Al riguardo si osserva che:
a) se effettivamente il AN non fosse mai uscito dalla pista - come sostenuto dai testi dell'ultima ora - si sarebbe dovuto ipotizzare, contro la logica, un improvviso raptus omicida o un abbagliamento collettivo dello starter e dei corridori;
b) la spiegazione dell'investimento offerta dalla sentenza impugnata - che ha fatto leva sulla ridotta visibilità dei corridori a causa del casco e sul fatto che la loro attenzione era prioritariamente rivolta al direttore di gara - è contraria alla logica perché un mezzo di protezione come il casco non può risolversi in causa di grave pericolo per chi lo indossa e per i terzi;
c) la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è illogica anche perché ipotizza irrazionalmente che i corridori rivolgessero la loro attenzione al direttore di gara e non al campo di gara ed è inoltre contraddittoria perché in una pista da go-kart lo starter è in piedi su di una balla di paglia all'altezza della pista e guardando lui i corridori vedono anche il campo di gara;
d) infine l'affermazione della sentenza secondo cui gli imputati avevano interesse a favorire il Da CE, "commissario di gara", è contraddittoria ed errata in fatto perché il Da CE non era commissario di gara ma un semplice corridore mentre il commissario di gara Giorgio Montagner non era conosciuto dagli imputati.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso anche la parte civile LO AN limitando il gravame al capo della sentenza che ha "escluso dal novero del danno patrimoniale da riconoscersi alla parte civile quello fisico e biologico dalla stessa subito a seguito dell'incidente avvenuto in data 19.11.1989 non potendo sussistere alcun nesso di causalità diretto ed immediato, come prescritto dagli artt. 185 c.p. e 1223 c.c., tra tale evento lesivo e la condotta di reato posta in essere dagli imputati".
3.1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa del AN lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della regola di diritto quale discende dal combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 1223 c.c.. Si afferma in particolare che - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - la possibilità del AN di azionare la procedura della revocazione della sentenza che lo ha visto soccombere in base a prove false non esclude che il AN possa agire anche nei confronti dei falsi testimoni al fine di ottenere la soddisfazione di un diritto leso dalla loro falsa testimonianza. Se è vero che il limite della pretesa risarcitoria è dato dal rapporto immediato e diretto che deve esservi tra danno e reato, tale rapporto causale non va accertato, come erroneamente ritenuto dalla Corte giuliana, mettendo a confronto la condotta di reato posta in essere dagli imputati e le lesioni subite dal AN durante la gara di go- karts del 19.11.1989 ma rapportando la condotta degli imputati ed il diritto del AN ad ottenere il risarcimento nel giudizio civile e registrando il dato che se i testi LI e TT avessero deposto il vero il diritto della parte civile ad una sentenza di accoglimento della sua richiesta di risarcimento del danno sarebbe stata accolta. Con la duplice conseguenza che la falsa testimonianza ha causato al AN (non solo il danno provocato dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le spese di soccombenza che ne derivano, dagli aumentati tempi processuali necessari per ottenere ragione ma anche) il danno derivante dal venir meno del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno e che il giudice civile dovrà occuparsi anche della quantificazione del danno fisico e biologico subito dal AN a seguito dell'incidente avvenuto il 19.11.1989.
DIRITTO
1. Il difensore di DO RI ha depositato in udienza certificato che attesta il decesso del suo assistito in data 24.11.2004. Poiché non ricorrono, anche per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione, le condizioni per una pronuncia di assoluzione, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO RI perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
2. Passando ad esaminare il ricorso di AR TT il collegio rileva che non è ravvisabile nel caso in esame la violazione dei criteri di vantazione della prova denunciata dal ricorrente. Infatti la Corte di appello: a) ha sottolineato che la dinamica dell'incidente occorso al AN è stata ricostruita dal Tribunale sulla base delle coerenti deposizioni di otto testi oculari i quali hanno concordemente riferito che al momento della partenza dei go- karts dell'investimento il AN non era ancora uscito (o, almeno, non completamente) dalla pista ed hanno inoltre categoricamente escluso la versione dell'inopinato "rientro" in pista del AN dopo che era stato dato il segnale di partenza;
b) ha espresso meditate vantazioni sulla credibilità degli otto testi suindicati escludendo l'esistenza di loro particolari legami con il AN e spiegando che la loro mancata citazione nell'ambito del giudizio civile di responsabilità può essere interpretata come indice di un approccio superficiale o negligente alla causa civile ma non come prova del fatto che si tratti di testi compiacenti o ingaggiati dall'interessato per rimediare in sede penale alla soccombenza nel giudizio risarcitorio.
Nella motivazione della sentenza impugnata si è dunque dato ampiamente conto, in conformità a quanto prescrive l'art. 192 c.p.p., dei "risultati acquisiti" e dei "criteri adottati" nel valutare le deposizioni dei testi oculari, superando razionalmente la prospettazione difensiva mirante a svalutare, preventivamente e globalmente, le testimonianze rese nel giudizio penale etichettandole come testimonianze dell'ultima ora e perciò stesso scarsamente credibili, dettate da interesse o da compiacenza verso una persona danneggiata.
2.1. Egualmente infondata è la doglianza con la quale si lamenta che la sentenza in esame abbia del tutto omesso di considerare l'ampia e motivata ordinanza dell'8.1.2001 con la quale la stessa Corte, in diversa composizione, aveva sospeso l'esecutorietà delle statuizioni civili, svolgendo ampie considerazioni sul merito della vicenda. È ovvio infatti che l'ordinanza e la sentenza di cui si discute sono atti radicalmente diversi per natura giuridica, per la funzione che assolvono, per il momento in cui sono emanati, per il tipo di cognizione che presuppongono e di decisione che adottano. Ne consegue che è improprio, in linea di principio, sia ipotizzare che tra tali atti debba comunque esservi omogeneità sia sollecitare un controllo della motivazione della sentenza della Corte di appello (non sulla base della sua interna coerenza ma) alla luce della precedente ordinanza relativa alle statuizioni civili.
2.3. Passando infine ad esaminare le censure specificamente mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare fruizione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
2.4. Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici ed interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per il reato di falsa testimonianza mentre il ricorrente non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità.
In particolare la difesa del ricorrente non coglie nel segno quando imputa alla Corte di avere fornito una ricostruzione delle modalità della partenza della gara di go-karts illogica, contraddittoria e contrastante con dati di comune esperienza.
Il giudice di appello si è infatti preoccupato di motivare perché la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale (investimento del condirettore di gara AN da parte di due concorrenti al momento della partenza mentre questi era ancora sulla pista) non contrasta con i canoni della logica e dell'esperienza. E ciò ha fatto ricordando le modalità concitate della partenza, sottolineando il fatto che l'attenzione dei piloti allineati per la partenza era concentrata sullo starter, evidenziando la riduzione di visibilità derivante dal casco integrale, richiamando in definitiva, in termini realistici ed appropriati, dati di comune esperienza che non sono ne' scalfiti ne' revocati in dubbio dagli astratti rilievi critici del ricorrente.
Nè vale ad inficiare la coerenza logica della motivazione l'ultimo argomento del ricorrente secondo cui se effettivamente il AN non fosse mai uscito dalla pista - come affermato dai giudici di merito - si sarebbe dovuto ipotizzare, contro la logica, un improvviso raptus omicida o un abbagliamento collettivo dello starter e dei corridori. Tralasciando di considerare che un argomento di questa natura offre il fianco ad un immediato e più incisivo argomento di ritorsione (poiché adottando questo piano di ragionamento la versione secondo cui il AN era prima uscito di pista e poi vi era inspiegabilmente rientrato all'atto della partenza risulterebbe spiegabile solo con un improvviso, ed illogico, raptus suicida) occorre più pianamente osservare che la descrizione del contesto in cui è avvenuto l'incidente e l'adeguata rappresentazione delle condizioni del campo di gara e delle modalità della partenza offrono risultanze compatibili con la ricostruzione dei fatti compiuta sulla scorta delle deposizioni testimoniali e valgono perciò a corroborare la versione dei fatti contenuta nelle sentenze dei giudici di merito. Il ricorso di AR TT va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del procedimento alla parte civile costituita, che vanno liquidate in euro 1800, ivi compresi euro 1500 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Occorre infine esaminare il ricorso della parte civile che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della regola di diritto derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 1223 c.c.. La tesi prospettata dalla difesa è che la falsa testimonianza ha causato al AN (non solo il danno provocato dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi processuali necessari per ottenere ragione ma anche) il danno derivante dal venir meno del suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno e che il giudice civile dovrà quindi occuparsi anche della quantificazione del danno fisico e biologico subito dal AN a seguito dell'incidente avvenuto il 19.11.1989.
3.1. Il collegio premette che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 372 c.p. è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria che "può essere fuorviata" da deposizioni false e reticenti.
Per la sua configurabilità è perciò sufficiente che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente in relazione all'oggetto della prova ed alla situazione processuale esistente al momento di consumazione del reato e sia rilevante, suscettibile cioè di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione mentre resta ininfluente che, in concreto, la deposizione possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la prova del fatto possa essere acquisita anche aliunde.
Naturalmente la qualificazione del reato di falsa testimonianza come reato di pericolo e la sua conseguente punibilità anche nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia negato attendibilità alla falsa deposizione non escludono che, in concreto, il mendacio possa aver esercitato una decisiva influenza nell'ambito del procedimento nel quale è stato posto in essere e che perciò l'attività giudiziaria sia stata "effettivamente fuorviata".
Per tale eventualità di effettivo sviamento dell'attività giudiziaria i codici di rito prevedono specifici rimedi. Da un lato, infatti, il codice di procedura penale contempla la revisione delle sentenze penali (art. 629 c.p.p.) tutte le volte che sia dimostrato "che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato" (art. 630, lett. d) c.p.p.). Dall'altro lato il codice di procedura civile stabilisce che le sentenze civili possono essere impugnate per revocazione "se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza" (art. 395, comma 1, n. 2, prima parte c.p.c.). È dunque nelle sedi ed attraverso le procedure indicate in tali norme che - una volta rimosso l'illecito diaframma che ha alterato e sviato il corretto accertamento di fatti e responsabilità - l'attività giudiziaria riprende il suo corso normale per giungere ai suoi esiti naturali che sono stati ostacolati e frustrati. Con particolare riguardo alla falsa testimonianza resa in un giudizio civile finalizzato ad ottenere il risarcimento di danni ciò implica che:
a) il soggetto che sia risultato soccombente nella causa civile in conseguenza di deposizioni poi riconosciute come false non vede irrimediabilmente e definitivamente compromesso il suo diritto ad ottenere il risarcimento in quanto ha a sua disposizione l'impugnazione per revocazione per riproporre le sue pretese nei confronti di quanti gli hanno arrecato un danno ingiusto e per ottenere finalmente una "giusta" decisione nel merito;
b) a causa del reato di falsa testimonianza e del conseguente sviamento del normale corso dell'attività giudiziaria lo stesso soggetto subisce la lesione del suo "diritto ad ottenere una sentenza giusta in tempi ragionevoli" (o comunque nei tempi propri di un ordinario processo civile) e potrà perciò agire per ottenere da coloro che hanno reso le false testimonianze influenti sull'esito del giudizio da lui originariamente promosso il risarcimento del danno morale derivante dal reato e di tutti i danni derivanti dallo sviamento dell'attività giudiziaria;
danni, questi, che possono assumere anche una consistenza molto elevata per effetto del decorso del tempo e delle concrete vicende processuali ma che restano comunque distinti dalle pretese originarie connesse al fatto causativo del danno originario.
Come dato che conferma "a contrario" questo assetto sta la peculiare disciplina dettata dal codice civile per l'ipotesi di falso giuramento della parte.
L'art. 2738 c.c. da un lato esclude la possibilità della parte di provare la falsità del giuramento e di chiedere la revocazione della sentenza nel caso che il giuramento sia stato dichiarato falso e dall'altro attribuisce alla parte stessa, nel caso di condanna penale per il reato di falso giuramento, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ex delicto.
L'ordinamento ricollega dunque la possibilità di una pretesa risarcitoria "piena" ex delicto solo ad una ipotesi in cui è esclusa l'impugnazione per revocazione, segnalando che solo ove sia preclusa tale impugnazione il danno derivante dal reato di falso giuramento si estende sino a ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dalla parte soccombente nel giudizio civile per effetto dello spergiuro.
Nella sequenza sin qui delineata - rispettosa tanto delle regole in tema di nesso di causalità tra condotte illecite e danni quanto delle statuizioni processuali che prefigurano distinti e specifici rimedi - la difesa della parte civile pretende di realizzare una sorta di corto circuito postulando impropriamente che il AN abbia già definitivamente subito il danno derivante dal venir meno del suo diritto ad ottenere il risarcimento e collegando tale danno, assunto come definitivo e non altrimenti risarcibile, alle false deposizioni.
Per le ragioni sin qui esposte la suggestiva prospettazione della parte civile non può però essere accolta non potendosi trasferire in capo al soggetto responsabile del reato di falsa testimonianza responsabilità che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle sue proprie e che vanno ricollegate alla condotta dei responsabili dell'incidente occorso al AN.
Ad avviso del collegio la sentenza impugnata ha correttamente individuato le responsabilità dell'autore del reato di falsa testimonianza laddove ha fatto riferimento ai danni provocati alla parte civile dal patema d'animo, dall'aver inutilmente interessato il giudice civile con le conseguenti spese di soccombenza, dagli aumentati tempi processuali necessari per ottenere ragione ed ha invece escluso dal novero del danno patrimoniale il danno fisico e biologico subito dal AN a seguito dell'incidente avvenuto il 19.11.1989.
Anche il ricorso della parte civile va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO RI perché il reato è estinto per morte del detto ricorrente. Rigetta il ricorso proposto da AR TT e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile le spese del procedimento liquidate in euro 1800, ivi compresi euro 1500 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Rigetta il ricorso della parte civile costituita.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005