Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/01/2002, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI0 0882/02 REPUBBLICA ITALIANA AZIONE LA CORTE SUPR AD Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Bulquerazione contwilto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 23831/99 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano LIMONGELLI Consigliere Dott. Antonio Cron.2392 PURCARO Rel. Consigliere - Dott. Italo FINOCCHIARO Consigliere Rep.257 Dott. Mario Consigliere Ud. 22/10/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio ZINGONE FEDELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. - 30E-24-ORF 1.55 per diritti CADLOLO 321 presso lo studio dell'avvocato DONATELLA 1.2.5 GEN. 2002 IL CANCELLIERE MAURO LEPORACE, giustaGAUDIO, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente €1,55 1.3000 CANCELLERIA
contro
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DH676255 TRASONE 8/12, presso lo studio dell'Avvocato ERCOLE FORGIONE, difeso dall'avvocato VINCENZO VETERE, giusta 2001 delega in atti;
1804 controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 115/99 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 24/11/98 al Sig. GAUDIO per diritti € 620+3 depositata il 25/02/99 (R.G. 173/97); 1 8 MAG 2002 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
€0,77 L.1500 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCILLERIN Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. G175511 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 23 aprile વ G175512 ન 1987 EL IN convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, il Comune di Montalto Uffigo, in persona dei Sindaco, esponendo: che con contratto G175515 stipulato il 29 giugno 1985 esso istante, unitamente G175519 alla sorella RO, della quale aveva quindi rilevato la quota, aveva concesso in locazione l'immobile sito 6175621 in Montalto Uffugo, via S. Martino, all'Aniministrazio- G175540 ne comunale di detto Comune, per essere adibito a sede di Dipartimento Universitario;
- che, con il medesimo l'Amministrazione comunale conduttrice ave- contratto, tra l'altro, assunto l'impegno specifico di provve- va, dere all'esecuzione dei lavori di adattamento e di ri- attazione di cui necessitavano i locali affittati e del che proprio in con- cui stato era a piena conoscenza;
2 siderazione delle spese non rimborsabili occorrenti per tali lavori, il canone da corrispondere mensilmente, quale corrispettivo del godimento dell'immobile locato, era stato fissato nella misura ridotta di 1.500.000; che l'Aniministrazione convenuta non aveva ancora prov- veduto all'esecuzione dei lavori indicati, mentre l'espletamento di tali opere si rendeva improcrastina- bile onde evitare con ulteriori ritardi un danno mag- giore della cosa locata già in grave degrado. Ciò pre- messo, l'attore chiese la condanna del Comune convenuto all'esecuzione dei lavori, fissando un termine ovvero, in caso di mancata esecuzione, al pagamento del corri- spettivo corrispondente, quantificato nella misura di £. 10.000.000 ○ in quella da determinarsi in corso di causa. Radicatosi il contraddittorio, l'ente convenuto chiese il rigetto della domanda, siccome infondata sia con riferimento all'an che al quantum. Esperita una consulenza tecnica, l'adito tribunale, sentenza in data 14 gennaio 1997, accolse la do- con manda, condannando il Comune convenuto al pagamento della somma di lire 118.000.000, oltre interessi lega- li. Su gravame del Comune di Mantalto Uffugo, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 25 feb- 3 braio 1999, accolse l'appello, osservando in parte mo- tiva: che l'obbligo assunto dal Comune era finalizza- to a rendere l'immobile idoneo all'uso cui era destina- to e non dunque, come dedotto dall'attore, all'esecu- zione di tutti i lavori necessari per l'eliminazione dei danni riscontrati nella consulenza di parte, alle- gata in primo grado;
che l'affermazione dell'attore secondo cui egli aveva accettato un canone ridotto (1.500.000 mensili) proprio in considerazione della spese occorrenti per lavori alla cui esecuzione si era obbligato il Comune, non trovava riscontro né nel con- tratto di locazione, né nella delibera di G. M. n. 350 del 21 marzo 1985; che il riconoscimento di un dirit- to del locatore all'esecuzione, da parte del Comune conduttore, dei lavori necessari a rendere la cosa lo- cata idonea all'uso cui era destinata, si sarebbe ri- solto nell'attribuzione al locatore di un vantaggio in- giustificato perché non correlato ad alcuna contropre- stazione;
che, quindi, la clausola contrattuale in questione non poteva essere interpretata come previsio- ne di un diritto del locatore all'esecuzione dei lavori di adattamento e riattazione da parte del conduttore, ma come una "mera esenzione" del locatore medesimo dal- l'obbligo, a lui gravante ex art.1575 C.C. n.1, di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzio- 4 ne. Per la cassazione della menzionata sentenza EL IN ha proposto ricorso, sulla base di cinque moti- vi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Montalto Uffugo. Motivi della decisione Va esaminato, prioritariamente, il terzo motivo del gravame, con il quale il ricorrente, lamentando viola- zione art.1363 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 C. p. C., deduce che il giudice di merito aveva disatteso il criterio ermeneutico dell'interpretazione sistematica di cui all'art.1363 CC.. Pone in luce che tale crite- rio, sussidiario о concorrente che sia rispetto alla regola dell'art.1362 C.C., era stato comunque ignorato nel caso di specie dalla Corte di Appello di Catanzaro che si era astenuta dall'interpretare la clausola con- trattuale di cui all'art.5 per mezzo delle altre pat- tuizioni ed in particolare di quella contenuta nel- l'art. 8 del contratto stesso, secondo cui : "Gli immobi- li dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di conservazione e manutenzione". Se avesse considerato e valutato - per come gli imponeva la menzionata norma codicistica 1 l'art.8 del contratto, la Corte di appel- lo avrebbe necessariamente optato per l'interpretazione dell'art. 5 prospettata da esso IN ed accolta in 5 primo grado dal Tribunale, in quanto interpretazione idonea a giustificare la previsione di cui al menziona- to articolo 8. Era evidente, infatti, che nella fatti- specie "de qua" il Comune conduttore avrebbe potuto - ex art.8 citato di riconsegnare mantenere l'impegno gli immobili in perfetto stato di conservazione e di " manutenzione" solo se avesse provveduto ad eseguire tutti "i lavori di adattamento e di riattazione", di cui all'art.5 precedente, degli immobili stessi, essen- do tale obbligo funzionale a quello previsto dal suc- cessivo art.
8. In particolare, non era possibile preve- dere la riconsegna in perfetto stato di conservazione e manutenzione dell'immobile, che al momento della conse- gna iniziale era in stato di degrado ed inidoneo al- l'uso, se fosse stato vero che il conduttore non era tenuto ad eseguire alcun intervento sull'immobile mede- simo. La censura è fondata, per quanto di ragione. Può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta. a determinare una realtà storica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico ac- certamento di fatto, come tale istituzionalmente ri- 6 servato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e segg. C. C. e per vizi di motivazione. Peraltro, nella specie, la doglianza risulta fonda- ta sotto il profilo con il quale si assume che sia stato violato l'art.1363 C.C., che, com'è noto, ha in- trodotto nell'ambito del contratto il criterio della interpretazione sistematica, specificando che le clau- sole, e cioè le singole proposizioni in cui è espressa la volontà delle parti, "si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto", in quanto esse concorrono a formare un tutto unitario e trovano, quindi, spiegazione nella complessiva regolamentazione dell'affare: il giudice non può, quindi, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso let- terale delle parole", poiché anche questo va necessa- riamente riferito all'intero testo della dichiarazio- ne negoziale, sicché le varie espressioni che in es- so figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza. Anche allorché l'inter- pretazione di ciascuna delle clausole che concorrono 7 alla formazione del testo negoziale sia compiuta sulla base del "senso letterale delle parole" sia suscettibi- le di condurre a risultati di certezza, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'interpretazione sistematica, posto dal menzionato art.1363 C.C., rife- rendo le varie espressioni adoperate all'intero testo, in modo da ricavarne il senso complessivo e, nel con- tempo, da intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante, ricercando, al- tresì, se le diverse clausole contrattuali non siano dotate di una propria portata dispositiva ed, in caso affermativo, di verificare successivamente la compati- bilità dell'autonoma portata di ciascuna clausola con il patto globalmente considerato e con il contratto. Nella fattispecie, quindi, il giudice di merito che ha ricostruito la volontà negoziale solo sulla base del significato proprio delle parole di una singo- la clausola, e cioè l'art. 5 del contratto, prescindendo del tutto dalla valutazione complessiva delle clausole contrattuali, ed in particolare dal citato art.8 del contratto medesimo, non ha fatto corretto uso delle norme che presiedono all'interpretazione dei contratti. Alle considerazioni che precedono le quali non consentono certo di accedere all'interpretazione propo- sta dal ricorrente, posto che l'interpretazione del 卢 8 le-contratto è compito che non compete al giudice di 109T 129,11 gittimità, ma è demandato esclusivamente al giudice di merito consegue che, previo assorbimento degli altri 400T 30,99 TOT 160,10 motivi del ricorso, il ricorso medesimo debba essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per un nuovo esame, alla stregua dei suindi- cati canoni ermeneutici fissati da questa Corte, del- l'appello proposto dal Comune di Montalto di Uffugo. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- P O H III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la il 22 ottobre 2001. ne, Il consigliere relatore ed estensore си Il Presidente Fiduccion Ярбата IL CANCELLIERE C1 17675 Gina Casoli 9