CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2023, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 27/07/2022 del Tribunale di Latina Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/07/2022 il Tribunale di Latina ha convalidato, relativamente al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. l'arresto di IR IN eseguito il 27/07/2022 dai Carabinieri di Latina Borgo Podgora, applicando al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ha presentato ricorso IN tramite il suo difensore. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1656 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 02/12/2022 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla convalida disposta per il delitto di resistenza, senza valutare la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. Contesta i presupposti dell'arresto, rilevando che i Carabinieri avevano assistito solo allo strattonamento del cancello, non connesso ad una violazione di domicilio, a fronte del quale avevano immediatamente provveduto ad ammanettare il ricorrente, apponendo una manetta intorno al polso quale prima operazione. L'illegittimità di tale azione, correlata ad un semplice scatto d'ira, dipendente dal fatto che il ricorrente aveva cercato vanamente un chiarimento con l'ex- fidanzata, dava luogo ad un profilo di arbitrarietà tale da scriminare ogni successiva reazione, quanto meno sotto il profilo putativo, sulla base della percezione che il ricorrente aveva avuto. In conclusione, il ricorrente chiede l'accoglimento delle richieste di annullamento del provvedimento impugnato con caducazione della misura cautelare applicata. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso a propria firma, nel presupposto del venir meno dell'interesse, in ragione della scelta di un rito alternativo, in base al quale il processo è stato definito con revoca della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve al riguardo osservarsi che non produce effetti l'intervenuta rinuncia al ricorso, presentata dal difensore con atto a propria firma, in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). D'altro canto, tenendo conto dell'oggetto del ricorso, incentrato primariamente sul provvedimento di convalida dell'arresto, non può dirsi venuto meno l'interesse all'impugnazione, per il solo fatto che nel frattempo sia stata pronunciata sentenza a seguito della scelta di rito alternativo e sia stata revocata la misura cautelare a suo tempo disposta. 2 3. Per contro, va rilevato che il motivo di ricorso è interamente incentrato su un'alternativa valutazione del quadro emergente dagli atti posti a fondamento dell'arresto, con riguardo alle ragioni della presenza del ricorrente, al tipo di condotta da lui tenuta prima e dopo l'accesso dei Carabinieri e alla pretesa giustificazione, reale o supposta, di tale condotta, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità, in assenza dell'individuazione di specifici vizi del ragionamento sviluppato nel provvedimento impugnato. Deve sul punto osservarsi che il Giudice ha dato conto dell'intervento dei militari dopo la richiesta formulata da OR D'NT, presso la quale si trovava l'ex fidanzata del ricorrente, che, in stato di alterazione alcoolica, cercava un chiarimento con costei e aveva palesato un atteggiamento aggressivo, tanto da scagliarsi anche contro il cancello, finché aveva cercato di contrapporsi al tentativo dei militari di bloccarlo e di ammanettarlo, procurando lesioni a due Carabinieri. In particolare, nel provvedimento impugnato si segnala la piena corrispondenza delle affermazioni dei militari e di quelle delle due ragazze, mentre le deduzioni difensive si fondano su una parcellizzazione degli elementi acquisiti, letti alla luce della versione difensiva, così da risultare aspecifiche e comunque volte a sollecitare una diversa lettura di quegli elementi, eccedente la sfera dello scrutinio di legittimità, tanto più che con riferimento al provvedimento di convalida dell'arresto non viene in rilievo la gravità indiziaria bensì la sussistenza di elementi tali da legittimare la restrizione della libertà in ragione della configurabilità del reato e della sua attribuibilità alla persona arrestata (sul punto Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; in termini ancor più rigorosi, in ordine ai motivi deducibili, Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 2670719). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/07/2022 il Tribunale di Latina ha convalidato, relativamente al delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen. l'arresto di IR IN eseguito il 27/07/2022 dai Carabinieri di Latina Borgo Podgora, applicando al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. Ha presentato ricorso IN tramite il suo difensore. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1656 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 02/12/2022 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla convalida disposta per il delitto di resistenza, senza valutare la scriminante di cui all'art. 393- bis cod. pen. Contesta i presupposti dell'arresto, rilevando che i Carabinieri avevano assistito solo allo strattonamento del cancello, non connesso ad una violazione di domicilio, a fronte del quale avevano immediatamente provveduto ad ammanettare il ricorrente, apponendo una manetta intorno al polso quale prima operazione. L'illegittimità di tale azione, correlata ad un semplice scatto d'ira, dipendente dal fatto che il ricorrente aveva cercato vanamente un chiarimento con l'ex- fidanzata, dava luogo ad un profilo di arbitrarietà tale da scriminare ogni successiva reazione, quanto meno sotto il profilo putativo, sulla base della percezione che il ricorrente aveva avuto. In conclusione, il ricorrente chiede l'accoglimento delle richieste di annullamento del provvedimento impugnato con caducazione della misura cautelare applicata. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso a propria firma, nel presupposto del venir meno dell'interesse, in ragione della scelta di un rito alternativo, in base al quale il processo è stato definito con revoca della misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve al riguardo osservarsi che non produce effetti l'intervenuta rinuncia al ricorso, presentata dal difensore con atto a propria firma, in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). D'altro canto, tenendo conto dell'oggetto del ricorso, incentrato primariamente sul provvedimento di convalida dell'arresto, non può dirsi venuto meno l'interesse all'impugnazione, per il solo fatto che nel frattempo sia stata pronunciata sentenza a seguito della scelta di rito alternativo e sia stata revocata la misura cautelare a suo tempo disposta. 2 3. Per contro, va rilevato che il motivo di ricorso è interamente incentrato su un'alternativa valutazione del quadro emergente dagli atti posti a fondamento dell'arresto, con riguardo alle ragioni della presenza del ricorrente, al tipo di condotta da lui tenuta prima e dopo l'accesso dei Carabinieri e alla pretesa giustificazione, reale o supposta, di tale condotta, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità, in assenza dell'individuazione di specifici vizi del ragionamento sviluppato nel provvedimento impugnato. Deve sul punto osservarsi che il Giudice ha dato conto dell'intervento dei militari dopo la richiesta formulata da OR D'NT, presso la quale si trovava l'ex fidanzata del ricorrente, che, in stato di alterazione alcoolica, cercava un chiarimento con costei e aveva palesato un atteggiamento aggressivo, tanto da scagliarsi anche contro il cancello, finché aveva cercato di contrapporsi al tentativo dei militari di bloccarlo e di ammanettarlo, procurando lesioni a due Carabinieri. In particolare, nel provvedimento impugnato si segnala la piena corrispondenza delle affermazioni dei militari e di quelle delle due ragazze, mentre le deduzioni difensive si fondano su una parcellizzazione degli elementi acquisiti, letti alla luce della versione difensiva, così da risultare aspecifiche e comunque volte a sollecitare una diversa lettura di quegli elementi, eccedente la sfera dello scrutinio di legittimità, tanto più che con riferimento al provvedimento di convalida dell'arresto non viene in rilievo la gravità indiziaria bensì la sussistenza di elementi tali da legittimare la restrizione della libertà in ragione della configurabilità del reato e della sua attribuibilità alla persona arrestata (sul punto Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; in termini ancor più rigorosi, in ordine ai motivi deducibili, Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 2670719). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2022