Sentenza 10 giugno 2004
Massime • 1
L'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento ed è irrilevante la effettiva ricostruibilità "aliunde" della entrata o della uscita di dette sostanze così come la verifica postuma della assenza di abusi, trattandosi di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze formali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34362 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 942
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 037214/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IA SA N. IL 18/05/1948;
avverso SENTENZA del 19/03/2003 TRIB. SEZ. DIST. di EBOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento.
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini del foro di Roma, il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 19/3/2003 il giudice monocratico del Tribunale di Salerno, Sez. distaccata di Eboli, ha affermato la colpevolezza di HI IA RO in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 60 e 68 D.P.R. n. 309 del 1990 perché, nella qualità di titolare di farmacia, aveva irregolarmente tenuto il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, condannandola, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di Euro 1100,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, per mezzo del difensore, l'imputata, sostenendo che il disconoscimento della sua incolpevolezza in ordine alla vicenda criminosa addebitatale sarebbe il frutto di una distorta valutazione del materiale probatorio, il quale deporrebbe per una omissione del tutto transitoria e involontaria dell'aggiornamento del registro di carico e scarico, a suo dire dovuta ad uno stato di necessità per ragioni di malattia. Nel presupposto dell'inappellabilità della sentenza, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte per il giudizio sull'impugnazione, da qualificare come ricorso.
Il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità. Invero, i rilievi sulla transitorietà dell'omissione e sulla incidenza della volontà sulla consumazione del reato de quo sono manifestamente infondati, in quanto non tengono conto che l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento, senza che possa ritenersi esistente alcun termine di tolleranza per qualsiasi ragione;
ne' tengono in considerazione che trattasi di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze formali, le quali sono volte a presidiare il controllo della pubblica amministrazione sugli eventuali abusi nella movimentazione di sostanze potenzialmente pericolose per la salute delle persone.
Ne deriva che l'effettiva ricostruibilità aliunde del movimento di entrata ed uscita di dette sostanze è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e che la verifica postuma dell'assenza di abusi non incide sulla illiceità' della condotta, poiché' l'illecito sussiste al momento in cui ha inizio ciascun tipo di movimentazione delle suddette sostanze. Allo stesso destino sono votate le ulteriori censure mosse dalla ricorrente in tema di causa di esenzione da responsabilità per preteso stato di necessità, apparendo evidente che esse in realtà sono state dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita ingiustizia della condanna, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione a suo favore delle prove;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
La declaratoria di inammissibilità del presente ricorso trae origine da cause originarie che hanno impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed esse, pertanto, inibiscono in questa sede (come statuiscono in conformità le Sez. Unite con sentenza 22/11/2000, ric. De Luca) la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria di Euro 500,00, in tal misura determinata in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale adottata dalla predetta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 10 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004