Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34362
CASS
Sentenza 10 giugno 2004

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L'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento ed è irrilevante la effettiva ricostruibilità "aliunde" della entrata o della uscita di dette sostanze così come la verifica postuma della assenza di abusi, trattandosi di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze formali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2004, n. 34362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34362
    Data del deposito : 10 giugno 2004

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