Sentenza 10 aprile 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39135 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 09/12/2021), n.39135 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. ESPOSITO Mauro – Consigliere – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10774/2020 R.G., proposto da: l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – ricorrente – contro la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
IN 5354/ 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15812/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA - 17939/98 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.M535 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 1928 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 22/11/00 Rel. Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: dal Sp IL SOLE 24 ORE 6000 IE AN, CA RI, elettivamente Q APR. 2001 domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 3261 i! presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che li difende unitamente all'avvocato DISTEFANO CARMELO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NO AT, NO IT, IE AR, GIUDICE GIOVANNA;
- intimati -
2000 e sul 2° ricorso n° 17939/98 proposto da: 1882 NO AT, NO IT, elettivamente domiciliati in 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso lo studio dal Sig. SONAMIGLIO 6000 dall'avvocato LA dell'avvocato PELA' GIULIANO, difesi per diritti L. 6 SET 2001.... ROSA AR, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
IE AN, CA RI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 371/98 della Corte d'Appello di CATANIA SEZ. promiscua, emessa il 19/3/1998 depositata CANCELLERIA il 29/04/98; RG.626/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (per delega Avv. Renato Scognamiglio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETT che ha concluso per il motivo del rit. princ.; rigetto del 1° motivo, accoglimento del rigetto 1°motivo ed assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 12.10.1989 i co- niugi GI e SC RI, esponendo che con atto dell'11.7.1989 FI RI e UD Giovanna avevano venduto a NO VA e NO RI per il 2 prezzo di L. 25.000.000 due spezzoni di terra in con-CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE era avvenuta in violazione del diritto di prelazione dal Sig. AURELI trada Grancro o Lapardone di Comiso e che tale vendita, Richiesta copia studio per diritti L. 6.005 2 1.n. 18 OTT. 2001 spettante ad essi istanti ex art. 7 comma il IL CANCELLIERE 817/1971, quali proprietari coltivatori diretti di ter- reni confinanti, convenivano davanti al Tribunale di Ragusa NO VA e RI (quest'ultima tramite i LIRE 1000 CANCELLERIA genitori esercenti la potestà) proponendo nei confronti degli stessi domanda di riscatto dei detti appezzamen- ti. I convenuti, costituitisi in giudizio, si opponeva- no alla domanda sia annegando agli istanti la qualifica di coltivatori diretti e di proprietari di terreni con- finanti, sia prospettando la rinuncia alla prelazione AT671825 da parte di FI GI;
da ultimo, allegando la divergenza tra il prezzo indicato nell'atto notarile e quello realmente pagato (L. 27.000.000), chiamando per questo in causa i venditori che però non si costi- tuivano per essere rimborsati, in caso di subito ri- scatto, del prezzo effettivamente corrisposto e delle migliorie apportate ai terreni dopo la consegna. All'esito della espletata istruttoria, il Tribunale con sentenza 29.3.1996 accoglieva la domanda, ritenuta la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive ai fini dell'esercizio del riscatto. 3 Gravata la pronuncia da NO VA e RI, la Corte d'appello di Catania, in contraddittorio di tutti gli appellati (essendosi costituiti anche i venditori FI RI e UD Giovanna) con sentenza emessa il 19.3.1998, in riforma della decisione appel- lata, rigettava la domanda proposta da FI Gio- vanni e SC RI. Riteneva la Corte che quanto all'appezzamento di estensione maggiore i terreni non potevano considerarsi confinanti perché interposti da una strada pubblica e quanto all'altro appezzamento di minore superficie (co- stituito dalle particelle 124 e 125) non era stata for- richiesta circoscritta a tale por- mulata un'espressa diy zione. Per la cassazione di tale sentenza i predetti IR NC e SC hanno proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso NO VA e RI, che hanno proposto anche ricorso incidentale con- dizionato. Gli altri intimati FI RI e UD Giovanna non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti. 4 I ricorrenti principali FI GI e Ca- scone RI denunciano col primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 1. n. 817/1971 in rela- zione all'art. 12 disp. sulla legge in generale e ca- renza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Assumono che l'interpretazione dell'inciso "fondi confinanti" non può essere ristretta alla contiguità territoriale inte- sa nella sua materialità, così sacrificando ad una an- gusta visione del dato letteralela ratio della norma, che è quella, ispirata ad esigenze di ordine sociale, di favorire con l'attribuzione del retratto la posizio- ne di proprietari di fondi confinanti anche funzional- mente, sicchè non si può rinunziare all'interpretazione logica. Tale mezzo di censura non può trovare accoglimento. Non stabilendo il legislatore quando due fondi pos- sono considerarsi contigui ai fini della prelazione del confinante ex art. 7 1.n. 817/1971, in giurisprudenza (dopo l'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 2582/1988) ha finito per prevalere -rispetto all'interpretazione secondo cui sono idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria i terreni che si trovino in un rapporto di sola contiguità funzionale- l'interpretazione per la quale deve invece sussistere 5 trai fondi contiguità fisica o materiale, un contatto cioè reciproco lungo una comune linea di demarcazione (v. Cass. n. 1004/1991, n. 1331/1994, n. 9399/1994, n. 1244/1995). A questo indirizzo dunque si è uniformata la Corte territoriale catanese ed esso, ancorchè non sottacendo- si la valenza dei rilievi di parte ricorrente, va tenu- to fermo, fondandosi su profili dai quali non si può assolutamente prescindere. Sul piano ermeneutico detto indirizzo invero nuove Py dal criterio che ponendo la disciplina sulla prelazione dei limiti al principio della libera negoziabilità e circolazione dei beni, la relativa normativa non può che essere interpretata in senso strettamente lessicale e letterale, ovvero nell'accezione giuridica non diver- sa da quella recepita nelle altre norme dell'ordinamento (artt. 874 e SS., 889, 950 c.c.); dall'altro, che l'interpretazione letterale rende più agevole l'applicazione della norma, sottraendola ad una configurazione della qualifica di confinante la cui ve- rifica può dar luogo a contrasti e incertezze. Ed in- fatti, abbandonando il concetto di contiguità fisica, si prospetta l'esigenza di un giudizio di valore risul- tante da elementi tecnico-aziendali che male si presta- no ad una verifica sufficientemente sicura e possibil- 6 mente pacifica (cfr. Cass. 2582/88, cit.). La ratio della norma de qua, connessa al favore per la posizione di proprietari di fondi confinanti, deve pertanto fare i conti con ragioni di certezza e finali- tà di tutela delle facoltà dispositive del proprietario del terreno, che sarebbero ulteriormente limitate, in subiecta materia, privilegiandosi il criterio della contiguità funzionale. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e in ogni caso dell'art. 7 1. n. 817/1971 nonché degli artt. 1362 e segg. C.C., carenza e contraddittorietà della motiva- zione su un punto essenziale della controversia. I ri- correnti sostengono che la Corte di merito ha omesso di considerare che essi avevano agito per ottenere l'attribuzione di entrambi gli appezzamenti di terreno, per cui la difforme statuizione circa la contiguità dello stacco di terreno più esteso non poteva condurre al rigetto della domanda anche per lo stacco minore. Il motivo non può del pari trovare accoglimento, avendo la Corte rilevato la mancanza di una espressa richiesta dei retraenti di voler circoscrivere l'esercizio della prelazione al fondo di minore esten- sione, relativo alle particelle 124 e 125. Il diverso assunto opposto da parte ricorrente che 7 nella domanda proposta dovesse intendersi ricompresa la -condomanda dal contenuto quantitativamente inferiore riguardo cioè al fondo di minore estensione, di cui alle menzionate particelle 124 e 125- deve ritenersi anch'esso implicitamente disatteso, avendo, con valuta- zione di merito insindacabile, siccome adeguata e logi- ca, la stessa Corte Osservato che "la limitazione dell'acquisto ad una parte soltanto dei terreni invero sottintende valutazioni di convenienza che non possono qui essere supposte in mancanza di qualunque esplicita- zione della parte". жи Una tale conclusione appare del resto in linea con il contenuto dell'atto di citazione -il cui esame è consentito in questa sede data la natura del vizio de- nunciato (violazione e falsa applicazione, tra l'altro, dell'art. 112 c.p.c.) - nel quale si parla di "fondo ru- stico" costituito da due appezzamenti di terra, di "corrispettivo della vendita [che risulta] convenuto e pagato in L. 25.000.000", di "dire riscattato in favore di FI GI e di SC RI il fondo rustico in per il corrispettivo di L. 25.000.000", di essere affermati quali esclusivi proprietari "del detto fondo riscattato", ciò che preclude, per un verso, in assenza di altre e diverse deduzioni formulate in primo grado come in appello (dove si è chiesta la conferma 8 della sentenza di prime cure), di poter desumere l'esistenza di una domanda implicita quale limitata all'appezzamento di terra di minore estensione e, per altro verso, induce viceversa a ritenere che unico e complessivo fu considerato l'insieme dei due appezza- menti e che in tale ottica fu svolta l'azione e valuta- ta l'accorpabilità degli stessi ai fini della formazio- ne di un'azienda agraria maggiormente dimensionata ter- ritorialmente e produttivamente. E' di consequenziale evidenza che la separazione o smembramento darebbe, sì, luogo ad ultrapetizione posto che verrebbe introdotto un tema di indagine nuovo e di- An verso rispetto a quello prospettato all'origine. Né sembra, di contro, del tutto congruente il ri- chiamato principio di questa Corte regolatrice (di cui a sent. n. 12025/1995), giacchè è innegabile che è ben possibile una prelazione parziale del fondo venduto, da parte del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, qualora esclusivamente per tale parte sus- sistano le condizioni di legge per il riscatto, con il solo limite della frazionabilità fattuale e giuridica, ma il riscatto deve riguardare appositamente tale par- te: in quel caso, infatti, chiaramente e precisamente gli attori avevano dichiarato di volere esercitare il diritto di riscatto non su tutto il fondo ceduto, ma 9 solo su porzione di questo [porzione, peraltro, ben in- dividuata anche nell'atto di vendita, atteso che le parti avevano attribuito a tale porzione un prezzo, di- stinto, rispetto al diverso prezzo pattuito con riguar- do al restante fondo], mentre nel nostro caso è mancata una siffatta determinazione, né il petitum è stato suc- cessivamente (appello) contenuto in limiti più ristret- ti rispetto a quello della domanda originaria. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Rimane assorbito in tale pronuncia il ricorso inci- dentale condizionato proposto da NO VA e RI My (per: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art.2702 C.C. e carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita rinuncia alla pre- lazione da parte di FI GI;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 1. n. 817/1971 e stessi vizi di motivazione in ordine alla garanzia di stabilità dell'azienda coltivatrice in conseguenza dell'accorpamento da parte dei FI-SC; c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 1. n. 590/1965 e dell'art. 7 1. 817/71 e uguali vizi motiva- zionali circa il mancato riconoscimento delle spese no- tarili, di registrazione e quant'altro da essi NO so- stenute;
d) violazione e/o falsa applicazione della legge e carenza e contraddittorietà della motivazione 10 sulla domanda di garanzia svolta nei confronti dei ven- ditori del fondo). Le spese del giudizio di legittimità sono per giu- sti motivi compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di Cassa- zione. Così deciso, il 22.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calabrese Vinnis LouvaK Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola OGGI, 10 APR. 2001 IL COLLABORA E DI CANCELLERIA (Concetral Ammendola) 2 60000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Serie 4 310000 Registrato ingata versate . 310.000 21527 al n trecentodiecimila p. il Dirigente Area Serviz (lire (Dott.ssa RI Cricia D FILIPE il Responsabile Service AND indiani (Dr. M. RACC O 11