CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2026, n. 13910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13910 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16178/2021 R.G. proposto da: SI D'EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Moro;
-ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5832/2020, depositata il 2/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia;
udito il Sostituto procuratore generale dott. CH Di Mauro;
udita l’avv. dello Stato Erica Farinelli per l’Agenzia delle Entrate ricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 13910 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 13/05/2026 2 1. IM D’AN propose opposizione avverso l’atto di recupero TF3CR04002722018, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004 in relazione a crediti indebitamente utilizzati in compensazione (per € 54.861,28 nell’anno 2016 ed € 3.144,06 nell’anno 2017). ED la responsabilità del proprio revisore contabile Renato De Luca, che egli aveva denunciato e che era stato attinto da una misura cautelare personale, nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (ratione temporis vigente). 2. La CTP di Napoli accolse il ricorso, con sentenza che fu poi riformata dalla CTR in sede d’appello, sul presupposto che, incontestata l’inesistenza dei crediti de quibus, “sussisteva l’onere del contribuente di verificare l’operato [del professionista], tanto che l’omessa vigilanza determina il concorso nel reato” (così la sentenza di secondo grado). 3. IM D’AN ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale CH Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte - ribadite in udienza -, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è dedotta la “inammissibilità del processo di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per mancata notifica dell’atto di appello al contribuente”. Il motivo è infondato, risultando l’appello notificato via PEC dall’Agenzia delle Entrate in data 21/1/2020. 2. Il secondo motivo deduce la “nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo commesso dai giudici di appello, per aver omesso di analizzare i punti decisivi della controversia, generando così il difetto di motivazione della stessa sentenza che ha dato vita ad un evidente 3 travisamento dei fatti, oltre che per l’erronea interpretazione degli artt. 2 e 6 e 10 del D.lgs. 472 del 1997”. Il motivo è inammissibile siccome denunziante un coacervo di vizi diversi, alla stregua dell’insegnamento per cui “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024). In ogni caso, non sussiste il prospettato difetto di motivazione, collocandosi quest’ultima ampiamente sopra il “minimo costituzionale”, nella misura in cui consente agevolmente di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado, imperniato sulla considerazione della pacifica inesistenza dei crediti fiscali portati in compensazione e sulla riferibilità al contribuente, dall’angolo visuale del diritto tributario, degli effetti dell’operato del professionista dallo stesso incaricato, che il primo avrebbe dovuto controllare. Peraltro, le doglianze mosse in relazione al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 si riferiscono a disposizioni attinenti alle sole sanzioni amministrative pecuniarie e, sono, dunque, già solo per questo inidonee ad inficiare le statuizioni concernenti il recupero a tassazione conseguente al disconoscimento del credito indebitamente portato in compensazione (si veda Cass., n. 25132/2025, alla cui stregua “l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della 4 dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997”). In conclusione, occorre rimarcare che “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Cass., n. 21560/2024).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. La Presidente TA CR
-ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5832/2020, depositata il 2/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia;
udito il Sostituto procuratore generale dott. CH Di Mauro;
udita l’avv. dello Stato Erica Farinelli per l’Agenzia delle Entrate ricorrente. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 5 Num. 13910 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI Data pubblicazione: 13/05/2026 2 1. IM D’AN propose opposizione avverso l’atto di recupero TF3CR04002722018, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004 in relazione a crediti indebitamente utilizzati in compensazione (per € 54.861,28 nell’anno 2016 ed € 3.144,06 nell’anno 2017). ED la responsabilità del proprio revisore contabile Renato De Luca, che egli aveva denunciato e che era stato attinto da una misura cautelare personale, nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (ratione temporis vigente). 2. La CTP di Napoli accolse il ricorso, con sentenza che fu poi riformata dalla CTR in sede d’appello, sul presupposto che, incontestata l’inesistenza dei crediti de quibus, “sussisteva l’onere del contribuente di verificare l’operato [del professionista], tanto che l’omessa vigilanza determina il concorso nel reato” (così la sentenza di secondo grado). 3. IM D’AN ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del 18/2/2026. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale CH Di Mauro, ha depositato conclusioni scritte - ribadite in udienza -, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è dedotta la “inammissibilità del processo di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per mancata notifica dell’atto di appello al contribuente”. Il motivo è infondato, risultando l’appello notificato via PEC dall’Agenzia delle Entrate in data 21/1/2020. 2. Il secondo motivo deduce la “nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo commesso dai giudici di appello, per aver omesso di analizzare i punti decisivi della controversia, generando così il difetto di motivazione della stessa sentenza che ha dato vita ad un evidente 3 travisamento dei fatti, oltre che per l’erronea interpretazione degli artt. 2 e 6 e 10 del D.lgs. 472 del 1997”. Il motivo è inammissibile siccome denunziante un coacervo di vizi diversi, alla stregua dell’insegnamento per cui “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024). In ogni caso, non sussiste il prospettato difetto di motivazione, collocandosi quest’ultima ampiamente sopra il “minimo costituzionale”, nella misura in cui consente agevolmente di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado, imperniato sulla considerazione della pacifica inesistenza dei crediti fiscali portati in compensazione e sulla riferibilità al contribuente, dall’angolo visuale del diritto tributario, degli effetti dell’operato del professionista dallo stesso incaricato, che il primo avrebbe dovuto controllare. Peraltro, le doglianze mosse in relazione al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 si riferiscono a disposizioni attinenti alle sole sanzioni amministrative pecuniarie e, sono, dunque, già solo per questo inidonee ad inficiare le statuizioni concernenti il recupero a tassazione conseguente al disconoscimento del credito indebitamente portato in compensazione (si veda Cass., n. 25132/2025, alla cui stregua “l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della 4 dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997”). In conclusione, occorre rimarcare che “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Cass., n. 21560/2024).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/2/2026. La Presidente TA CR