Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 7249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7249 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R M 7249/0 1 T S I G E R A D E ME ELPOR CO LIANO T N E S LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE E Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 20957/99 Dott. Angelo GRIECO Consigliere - Cron. 16736 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 22/03/01 Rel. Consigliere C.C. Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PINEROLO, con ordinanza del 13/11/99, nella causa iscritta al n° 668/98 vertente tra LA IZ;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/03/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE con le quali si chiede 2001 ▼ 835 che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, -1- dichairi giudice 668/98. la competenza del Tribunale di Torino, quale unico, a conoscere della controversia n. -2- 5 R.G. 20957/1999 3 La Corte, rilevato che il pretore di Torino si dichiarò incompetente a giudicare nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da IZ MO nei confronti di AL OL, per ragione di connessio- ne rispetto alla causa instaurata tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Pinerolo nel periodo compreso tra la data della pronuncia del decreto in- giuntivo e la data di proposizione dell'opposizione; che, con ordinanza del 13 novembre 1999, il tribunale di Pinerolo ha ri- chiesto il regolamento di competenza, ritenendo di non avere la compe- tenza a decidere sulla menzionata causa di opposizione a decreto ingiun- tivo, stante la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo;
ritenuto che
il giudice cui sia stata rimessa la causa per ragioni di con- nessione ben può chiedere il regolamento di competenza, giacché la di- chiarazione di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria com- petenza funzionale ed inderogabile, determinando i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 9 aprile 1999, n. 3475); ritenuto, altresì, che la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte regolatrice (alla quale oggi il collegio aderisce) è ferma sul principio se- ཨ་་་་་ Cons. Spinito est. 1Ц R.G. 20957/1999 condo cui la competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e, pertanto, inderogabile, senza che la competenza stessa possa subire eccezione per ragioni di connessione (Cass. sez. un. 8 marzo 1996, n. 1835; sez. un. 8 ottobre 1992, n. 10385); che, dunque, la causa in oggetto deve essere decisa dal tribunale di Tori- no (a seguito della soppressione dell'Ufficio del pretore), che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato e che deve provvedere sulla relativa op- posizione,
Per questi motivi
La Corte cassa la sentenza resa dal pretore di Torino e dichiara la com- petenza del tribunale di Torino a decidere sull'opposizione proposta da IZ MO avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi con- fronti su istanza di AL OL. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001. Il Presidente e W E L'Estensore N O I Z A R T S I G IL CANCELLIERE E DEPOSITATA IM CANCELLERIA R 29 MAG. 2001 A D AM Di ZZ Oggi, E T N IL CANCELLIERE E S AR Di ZZ E Cons. Spirito est. тоб пито