Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
Numero registro generale 14247/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 12271/2025 Data pubblicazione 09/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MA ER
LAURA TRICOMI
Presidente Relatore
Oggetto: SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI RESIDENZA ABITUALE VALUTAZIONE
EX
ART.13 CONV. AJA
LI FR
Consigliere
DEL
FONDATO
RISCHIO PER
1
AL DA MO
Consigliere
BE AZ
Consigliere
MINORI DI ESSERE ESPOSTI A PERICOLI FISICI E PSICHICI Ud.11/02/2025 PU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14247/2024 R.G. proposto da: ROUIHA SANAA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO, 42, presso lo studio dell'avvocato LICHERI VALERIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI CAPRIO AGNESE, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PAGLIARA VNCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI N. 34, presso lo studio dell'avvocato MENICHETTI SARA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTINI FRANCO MA LUIGI A., come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
Firmato Da: MA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 70651278964ede7 - Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33ca460b44ae52ff
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Numero registro generale 14247/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 12271/2025 Data pubblicazione 09/05/2025
avverso il DECRETO del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA n. 765/2023 depositato il 19/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Udita l'Avvocata VALERIA LICHERI per la ricorrente che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Udita l'Avvocata SARA MENICHETTI per il controricorrente che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a seguito di richiesta pervenuta dall'Autorità Centrale Italiana su istanza di IC AR, con ricorso presentato in data 11.09.2023 ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, chiedeva di procedersi agli accertamenti necessari volti a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per il rimpatrio in Albania dei minori RA AR (n. in Belgio il 16 gennaio 2016) e LA AR (n. in Belgio il 20 aprile 2018), condotti in Italia dalla madre AN UI, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti anche nelle denunce reciprocamente sporte. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto immediatamente esecutivo del 4 marzo 2024, comunicato dalla cancelleria con pec del 19.04.2024, ha accolto la domanda ed ha ordinato l'immediato rientro dei minori in Albania, prescrivendo ai genitori AN UI e ZO AR di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro dei figli in Albania, dando atto che il signor ZO AR si è impegnato: 1) a mettere a disposizione della signora AN UI in via esclusiva l'abitazione familiare in Albania, 2) a corrispondere alla signora AN UI euro 500,00 entro il 5 di ogni mese quale contributo di mantenimento,3) a versare immediatamente alla signora AN
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UI la somma indicativa di euro 8.000,00, corrispondente agli utili prodotti dall'impresa di cui i due coniugi sono contitolaria pedihaone 09/05/2025 prescritto a AR di rispettare gli impegni assunti e di fornire urgentemente al P.M., competente per l'esecuzione dell'ordine di ritorno ai sensi dell'art. 7 comma 5 Legge 64/94, indicazioni complete circa l'ubicazione dell'abitazione destinata in via esclusiva alla moglie e ai figli, copia del contratto in forza del quale ne dispone, nonché fotografie aggiornate dell'alloggio; ha disposto, inoltre, che, se la madre fosse tornata in Albania con i minori, l'abitazione avrebbe dovuto essere messa a loro esclusiva disposizione, fino a decisione del giudice competente, ed ha disciplinato provvisoriamente il diritto di visita paterno. La madre ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato con sette motivi, illustrati con memoria. Il padre ha resistito con controricorso e memoria. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La Procura Generale ha rassegnato le conclusioni in udienza, anticipate con requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'accoglimento del sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la cassazione della sentenza impugnata. I difensori costituiti hanno concluso come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Il ricorso è articolato in sette motivi con i quali si denuncia: I) la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della Convenzione dei Diritti del fanciullo del 20/11/1989, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991, e 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti del Fanciullo, resa esecutiva con L. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 117 della Costituzione, nonché-per omessa nomina di un curatore speciale dei minori ex art. 78 c.p.c.; II) la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della convenzione dell'Aja del 25/10/1980, con riferimento
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all'individuazione della residenza abituale dei minori, l'omessa valutazione di fatti decisivi da cui dedurre che la residenza abituale dei minori è in Italia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.; III) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja e 8 della CEDU, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per non essere stato correttamente valutato, con adeguato giudizio prognostico, il rischio ed il pregiudizio derivanti per i minori dal rientro in Albania e non avere considerato circostanze gravi e documentate in giudizio riferite alle condotte paterne, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 5, c.p.c.; IV) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, lettera a), e dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, nonché la omessa valutazione di fatti decisivi dai quali, a parere della ricorrente, sarebbe dovuta emergere la non effettività della custodia dei minori da parte del padre;
V) la violazione dell'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja nonché dell'art.315 bis c.c.; dell'articolo 12 della Convenzione di New York e dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori nonché dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per aver considerato il risultato dell'audizione in funzione meramente ricognitiva del rischio, trascurando del tutto la volontà dei minori rispetto al rientro, senza indagare il loro desiderio di rientrare o meno in Albania;
VI) l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che la ricorrente individua nel mancato approfondimento del segnalato uso di sostanze stupefacenti e di frequentazioni pericolose da parte del padre, oltre che della sua effettiva stabilità lavorativa e di soggiorno in Albania;
VII) l'omesso esame di un fatto decisivo nonché la violazione dell'articolo 8 della CEDU: la ricorrente si duole che non sia stato dato rilievo al fatto che lei, una volta tornata in Albania, non avrebbe diritto a soggiornarvi legalmente con conseguente
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obbligo di rientro in Italia e di distacco dai minori collocati presso di
lei.
3. - Il primo motivo è infondato.
3.1.
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Nell'ambito del procedimento per sottrazione internazionale di minori, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in più occasioni, ha ricordato che è previsto per legge il diritto all'ascolto del minore mentre non è contemplato il diritto dei minori di prendere parte al giudizio attraverso la nomina di un curatore speciale (Cass. n. 4792/2020; Cass. n. 17201/2011; Cass. n. 15145 /2003). Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, è stato chiarito che nel procedimento per la sottrazione internazionale di un minore, in mancanza di una norma che preveda l'intervento del minore quale parte, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, tenuto altresì conto del fatto che la sua mancata partecipazione al procedimento è giustificata dalla incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento. In questo contesto, il diritto all'ascolto consente di contemperare le opposte esigenze e di assicurare ai minori la posizione di centralità (attraverso la valorizzazione del loro migliore interesse) nell'ambito del giudizio.
sua
4. - Il secondo ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente perché strettamente collegati, sono fondati e vanno accolti.
4.1. Va osservato che l'illecita sottrazione di un minore presuppone l'accertamento della ricorrenza delle condizioni oggettive previste dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la I. n. 64 del 1994, e cioè l'allontanamento del minore dalla residenza abituale da parte di un genitore senza il consenso dell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l'avvenuta sottrazione, e che costituiscono ragioni ostative all'ordine di rientro, il fondato rischio,
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per il minore, di essere esposto a pericoli fisici o psichicio, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché l'opposizione del minore che abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali da tenere conto del suo parere (Cass. n. 27169/2024). Sia l'Italia che l'Albania, Paese extra UE, hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e a quella del 1996 sulla responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori. Quanto all'esercizio del diritto di custodia, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, quando l'indispensabile presupposto dell'effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore ricorra in modo non episodico ma continuo, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 6139/2015; Cass. n. 3250/2022; Cass. n. 32526/2023). Quanto alla residenza abituale, a cioè al luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto e in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato, questa è da intendersi come luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei suoi interessi. Per costante giurisprudenza di questa Corte la residenza abituale del minore va individuata nel «luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato» (Cass
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Sez. U. n 5418/2016); invero, «La residenza abituale del minore, al fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata.» (Cass. n. 22022/2023). È stato anche chiarito che «... l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell'altro.» (Cass. n. 7261/2022), con principio applicabile anche nel caso in cui il trasferimento temporaneo e non definitivo sia stato autorizzato dal giudice competente a decidere sull'affidamento del minore e, una volta scaduto il termine assegnato per il rientro nello Stato di provenienza, la consegna del minore e il suo rientro non sia stato eseguito, con conseguente illiceità della condotta di "mancato rientro" (Cass. n. 27169/2024, in motivazione). 4.2.- Nel caso in esame, con riferimento alla residenza abituale dei minori, il Tribunale per i Minorenni ha affermato che «Alla luce degli elementi di conoscenza raccolti - ed in particolare la stabilità della collocazione in Albania dei due minori, l'inserimento di entrambi a scuola e il godimento dell'assistenza sanitaria risulta assodato che al momento del trasferimento in Italia, nel marzo 2023 la
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residenza abituale dei due minori fosse radicata in Albania.... Resta dunque, come sopra descritto, il fatto che la famiglia visse in Albania per un periodo sufficientemente consistente di tempo, stabilizzandosi (con le modalità loro caratteristiche) abitativamente e lavorativamente e organizzando per i figli la rete di relazioni, servizi e attività, propria dell'inserimento sociale di un minore di quell'età.» (fol. 6 del decr. imp.) Tale conclusione, tuttavia, non risulta frutto della retta applicazione delle disposizioni e dei principi giurisprudenziali in materia e non risulta congruamente e logicamente motivata alla luce delle stesse emergenze istruttorie e delle circostanze fattuali riportate nel decreto. Va rimarcato che la residenza abituale dei minori non va individuata in relazione al progetto, più o meno concordato, fondato e fattibile inizialmente elaborato dai genitori (peraltro, nel presente caso, entrambi muniti del solo permesso di soggiorno temporaneo in Albania) di stabilirsi in un determinato luogo e solo inizialmente avviato come sembra aver ritenuto il Tribunale -, ma con il luogo del vissuto e della realizzazione di una rete relazionale e affettiva propria del minore (Cass. n.37061/2021). La statuizione impugnata ha preso atto dei dati formali costituiti dall'inserimento scolastico e dall'assistenza sanitaria garantita ai minori in Albania, ma non ha congruamente e logicamente motivato sul perché tali circostanze potessero, da sole, assurgere ad elementi significativamente idonei dimostrare che, nonostante la breve e temporanea permanenza in Albania (dal febbraio 2022 al marzo 2023), i minori avevano effettivamente ivi instaurato una stabile rete relazionale ed affettiva tale da radicarli ivi, e ciò nonostante la dissoluzione del nucleo familiare, la cessazione della convivenza con il padre, la temporaneità della loro presenza per ragioni legate al permesso di soggiorno, i ripetuti cambi di domicilio e di istituto scolastico interni e la conoscenza solo iniziale della lingua,
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Oscuramento disposto
circostanze, queste ultime, che immotivatamente ritenere ininfluenti.
il
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Tribunale
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Numero di raccolta generale 12271/2025 sembra Data pubblicazione 09/05/2025
Come si evince dallo stesso decreto impugnato, nel caso di specie la famiglia, dopo avere risieduto in Belgio, ove erano nati i figli nel 2016 e nel 2018, rientrò in Italia dalla fine del 2019 e ivi rimase fino al 20 febbraio 2022, quando, per iniziativa del marito, si trasferì in Albania sulla scorta di permessi di soggiorno temporanei. Poco dopo il trasferimento la crisi familiare si rese conclamata e AR dal luglio 2022 lasciò il domicilio coniugale avviando una separazione di fatto in cui i rapporti familiari subirono vicende altalenanti. Quindi, a metà febbraio 2023, a UI venne comunicata da parte delle autorità locali la prossima scadenza del permesso di soggiorno e lei il 19 marzo 2023 avvisò il marito che sarebbe tornata in Italia, come fece. Se è indiscutibile che proprio la famiglia nucleare costituisce il primo e più forte centro di radicamento del vissuto dei minori, rilevante al fine di individuarne la residenza abituale, pur tuttavia la valutazione che il giudice del merito deve compiere la fine di accertare la ricorrenza del presupposto per l'adozione della misura richiesta non può prescindere dalle concrete e peculiari vicende familiari in cui la procedura di sottrazione si inserisce. Nel caso di specie non risulta che abbia costituito oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale il fatto che la permanenza della famiglia in Albania si presentava come temporanea - in base alla durata dei permessi di soggiorno -, che il nucleo familiare e così il progetto comune che aveva motivato il trasferimento si era dissolto poco dopo l'arrivo, che non vi erano indici certi di integrazione e di radicamento in un luogo specifico in Albania, identificabile come l'ambiente domestico, stante i continui cambiamenti di residenza e di istituto scolastico nella stessa Albania. Si tratta di circostanze fattuali decisive che, ove prese in esame (anche unitamente alle gravi ristrettezze economiche ed abitative
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Numero di raccolta generale 12271/2025 indotte in Albania dal comportamento paterno - v. par. 6.4.), Baia pubblicazione 09/05/2025 avrebbero potuto incidere sull'accertamento della effettiva abitualità della residenza dei minori in Albania. Ne discende che l'accertamento sulla ricorrenza del requisito della residenza abituale dei minori appare largamente difettoso e non in linea con i principi giurisprudenziali che assistono il tema.
4.3. In questi sensi, rileva anche l'omesso esame della circostanza dedotta dalla madre con il settimo motivo, in ordine al fatto che, proprio in ragione della sua pregressa temporanea presenza, una volta tornata in Albania, non avrebbe avuto diritto a soggiornarvi legalmente con conseguente obbligo di rientro in Italia e distacco dai minori, collocati presso di lei dallo stesso Tribunale per i Minorenni.
5. Anche il terzo ed il sesto motivo, da trattare consecutivamente perché strettamente avvinti, sono fondati e vanno
accolti.
6.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la decisione sia stata assunta esclusivamente sulla scorta della situazione attuale, così come desunta dalle valutazioni del servizio sociale italiano, in maniera contraddittoria ed illogica;
lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza di una violenza economica perpetrata dal padre in danno di moglie e figli durante il soggiorno in Albania (la madre ed i figli vivevano in povertà in Albania, il padre aveva negato la casa familiare alla moglie, pur consapevole delle difficoltà economiche affrontate, non provvedeva regolarmente al mantenimento imponendo vincoli e condizioni) e non ne ha fatto derivare la naturale conseguenza di un pregiudizio per il rientro. Sostiene che le condizioni economiche e abitative poste al rientro dal Tribunale per i Minorenni non risulterebbero soddisfatte ed attuate. Deduce di non avere il permesso di soggiorno per rientrare in Albania e sostiene che in caso di rientro dei minori in Albania, questi verrebbero privati della figura materna.
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6.1. - La censura risulta fondata.
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6.2.- Sul punto il Tribunale così si è pronunciato «Va peraltro qui preso in considerazione l'aspetto relativo al disequilibrio tra le situazioni economiche dei due coniugi, che effettivamente rappresenta un fattore di rischio per i minori. Analizzando le dichiarazioni rese dalla signora UI alle forze dell'ordine nell'immediatezza dell'arrivo in Italia e al momento delle verifiche disposte dall'Autorità Centrale (dichiarazioni che, proprio per essere così vicine ai fatti, si ritengono molto più genuine di quanto invece esposto nei successivi atti, con progressivo aggravamento delle circostanze esposte), emerge che l'aspetto di particolare sofferenza per la resistente e di potenziale destabilizzazione per i bambini era costituito 1) dalla non disponibilità di entrate adeguate alle necessità del nucleo, 2) dalla irregolarità dei contributi economici da parte del signor AR, 3) dall'incertezza rispetto alla disponibilità di una adeguata abitazione autonoma. È certamente vero che si tratta di aspetti determinanti per la serenità del nucleo familiare posto della madre e dei due bambini, considerando che la signora UI non ha alcuna rete di supporto familiare in Albania. Rispetto a dette circostanze, il signor AR effettivamente disponeva di un potere determinante, che non pare abbia esercitato in modo rispettoso delle necessità dei figli e della situazione di difficoltà in cui si trovava la moglie per effetto della crisi della loro relazione. Sotto questo profilo, la signora UI e i bambini stessi necessitano di tutela, al fine di escludere la riproposizione di una situazione potenzialmente intollerabile.» (fol. 8 del decr. imp.): sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha quindi disposto il rientro dei bambini in Albania, dando atto che il padre si era impegnato a mettere a disposizione della madre l'abitazione familiare in Albania, ove vivere con i bambini, e a versare il contributo al mantenimento. 6.3.- Il ragionamento seguito non risulta conducente.
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6.4.- Innanzi tutto, va rimarcato che le gravi circostanze fattuali in ordine all'incertezza abitativa ed economica subita dalla moglie e dai figli prima dell'allontanamento dall'Albania a causa della condotta paterna alle quali il Tribunale dà credito, tanto è vero che afferma che <<la signora UI e i bambini stessi necessitano di tutela, al fine di escludere la riproposizione di una situazione potenzialmente intollerabile.» - avrebbero dovuto avere specifico apprezzamento, in quanto sintomatica di una condizione di precarietà, nell'ambito dell'accertamento del presupposto della residenza "abituale", già trattato al par.
4. e ss., e ciò non è avvenuto. 6.5.- Va quindi osservato che - a fronte dell'accertamento di una situazione economica fortemente critica preesistente riconducibile proprio al comportamento paterno e del fatto che l'odierna ricorrente non dispone in Albania di risorse economiche autonome (fol. 9 del decr. imp.) la previsione di una regolamentazione di carattere economico, frutto del pur apprezzabile impegno del padre, non appare sufficiente a escludere che sussista un fondato rischio, per i minori, di essere esposti, per il fatto del loro ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. 7.-Va aggiunto che la decisione risulta carente anche per omesso esame e mancato approfondimento del segnalato uso di sostanze stupefacenti e di frequentazioni pericolose da parte del padre, denunciato con il sesto motivo. 7.1.- Le due circostanze (l'uso di sostanze stupefacenti e le frequentazioni pericolose) possono assumere una rilevanza indiscutibile e occorre verificare se effettivamente si tratti di elementi la cui valutazione sia stata omessa nel contesto decisionale. La parte ricorrente, in proposito, afferma che nessuna attività istruttoria è stata eseguita nel giudizio di merito circa la dedizione del AR all'uso di sostanze stupefacenti e alle sue frequentazioni con persone poco raccomandabili in Albania, come segnalato peraltro nella denuncia allegata in atti a firma della stessa.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 14247/2024 Numero sezionale 618/2025 Numero di raccolta generale 12271/2025 Data pubblicazione 09/05/2025
Ancora, la parte ricorrente afferma che pende procedimento penale (p.p. n. 27628/2023 R.G.N.R. mod. 21) a carico del AR per effetto della denuncia sporta da quest'ultima. La parte controricorrente, viceversa, afferma che la circostanza non è stata mai rilevata nel corso del giudizio di primo grado così da non potersi attribuire al Tribunale alcun onere istruttorio in merito e così da concludere per l'inammissibilità della censura. 7.2.- Come condivisibilmente ha osservato la Procura Generale, nella diversa ricostruzione operata dalle parti, va evidenziato che la parte ricorrente è anche persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità e che la stessa, per l'appunto, sporgeva atto di denuncia - querela nei confronti del AR in cui si affermava, tra l'altro, che "il sig. AR aveva un debole per le scommesse, per il casino (dove spendeva somme spropositate e per le droghe (marjuana e cocaina)". Su queste specifiche circostanze, una volta depositata l'istanza del PM in data 12 settembre 2023 (nella quale si afferma testualmente "si rappresenta inoltre che la Sig.ra UI avrebbe ravvisato contatti tra il Sig. AR ed il circuito della criminalità organizzata albanese controllando le chat salvate sul telefono del marito nonché avrebbe ricevuto dallo stesso una foto in cui era ritratto in possesso di un'arma da fuoco, cfr. verbale del 18.07.2023"), a ben vedere, le circostanze di fatto entravano nel circuito giudiziale e non risulta alcuna effettiva valutazione di tipo istruttorio sulle stesse, né è possibile affermare che il Tribunale non avesse alcun onere di valutare queste circostanze in quanto facenti oggetto della corposa documentazione (versata in atti dallo stesso P.M.), la quale avrebbe dovuto essere consultata e verificata dal giudice di merito (cfr. denuncia in data 3 luglio 2023 e verbale di sommarie informazioni assunte con video e audio registrazione ai sensi dell'art. 351, comma primo ter, c.p.p. nei confronti di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità).
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Firmato Da: MA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 706611278964ede7 - Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33ca460b44ae52ff
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In proposito, dalla stessa denuncia e dal verbale di sommarie informazioni, contrariamente a quanto affermato dalla parte
contro
- ricorrente, si evince che la parte ricorrente aveva lamentato la pericolosità della situazione in cui la stessa si trovava anche a causa della assunzione di sostanze stupefacenti da parte del marito e di frequentazioni pericolose con il timore della utilizzazione di armi (cfr. verbale di assunzione a sommarie informazioni: "Tuttavia sono convinta del fatto che faccia uso di sostanze stupefacenti...Ad agosto 2022 nel corso di una conversazione, non so per quale motivo, mi inviava una foto in cui maneggiava una pistola e poi una mazzetta di denaro con tanti soldi"). 7.3.- Va osservato che, in assenza di uno specifico esame sul punto, non è possibile affermare che il giudizio sia esente da vizi. Nel caso in oggetto, dalla lettura del provvedimento impugnato, seppure ampiamente articolato nella sua struttura, si evince che lo stesso è affetto dalla totale pretermissione di questo specifico fatto storico che, laddove esaminato, avrebbe potuto condurre il Tribunale anche ad un diverso apprezzamento della vicenda giudiziaria in oggetto sulla base di una diversa e più puntuale valutazione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja circa la valutazione di un fondato rischio per i minori di essere esposti a pericoli fisici e psichici una volta rientrati in Albania. 8.- Il quarto motivo ed il quinto motivo sono assorbiti in ragione dell'accoglimento degli altri motivi. 9.- In conclusione, vanno accolti i motivi secondo, terzo, sesto e settimo del ricorso, assorbiti i motivi quarto e quinto e respinto il primo;
il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione delle spese del presente grado.
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Firmato Da: MA ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 706611278964ede7 - Firmato Da: LAURA TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33ca460b44ae52ff
Oscuramento disposto
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Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti Dain puessaone 09/05/2025 menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi secondo, terzo, sesto e settimo del ricorso, assorbiti i motivi quarto e quinto e respinto il primo;
cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Roma anche per le spese;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 febbraio 2025.
La Consigliera est. Laura Tricomi
La Presidente
MA IE
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