Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, il mancato rispetto del termine di comparizione di giorni trenta è causa di nullità a regime intermedio dell'atto, sanabile ove la parte interessata compaia o rinunci espressamente a comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2008, n. 43443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43443 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 3880
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 023781/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST ZO, N. IL 23/07/1941;
avverso SENTENZA del 11/03/2004 GIUDICE DI PACE di LUCERA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO.
Udite le conclusioni di annullamento c.r. del S.P.G. Dott. DELEHAYE E..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - NC FE, processato in contumacia, è stato assolto dal delitto di ingiuria e condannato dal Giudice di pace di Lucera alla pena di Euro 51,00 ed al risarcimento dei danni nella misura di Euro 400,00 alla P.C., Capobianco Caterina, per il delitto di minaccia nei suoi confronti, commesso con il dirle, stringendo tra le mani un arnese tipo - bloccasterzo: "se non mi paghi la cambiale ti uccido...; ti sfondo la testa zoccola...".
Propone ricorso contro la sentenza impugnata, per inosservanza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 3". Deduce che l'atto di citazione gli è stato notificato il 22 ottobre 2003 per l'udienza del 20.11.03, perciò senza il rispetto del termine di gg. 30, intercorrendo 29 giorni, e che egli non è comparso.
2 - La sentenza è appellabile, data la condanna al risarcimento dei danni, sicché il ricorso è immediato ai sensi dell'art. 569 c.p.p., ed è rituale in quanto proposto per violazione di legge processuale. Ma è inammissibile.
L'eccezione proposta risulta difatti manifestamente infondata, e denuncia il fine dilatorio. S.U. Munerato n. 88881/02 rammenta che il mancato rispetto del termine di comparizione integra, per diritto vivente, nullità a regime intermedio, sanabile ai sensi dell'art.184 c.p.p. vuoi se la parte compare, ed in tal caso le si riconosce un termine non inferiore a quello dell'art. 429 c.p.p., comma 3, vuoi che rinunci a comparire.
E nella specie la rinuncia è professa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008