Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15070 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE #15070/03 - 召 Composta dagli Ill.mik. Dott. Antonio RG N. 23396/00 Cron. 30601 Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO 1 -> Consigliere 3991 Dott. Mario ADAMO Rep. Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso l'avvocato ISABELLA LESTI, rappresentato e dall'avvocato GUIDO CORSO, giusta mandato a difeso margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO ZITO GIOVANNI, LO ZITO ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 46, presso l'avvocato 2003 SETTIMIO CORBO, che li rappresenta e difende 844 unitamente all'avvocato VINCENZO SALVAGO, giusta -1- procura a margine del controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, pressodomiciliato in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - nonchè
contro
H COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, in persona del Sindaco pro I tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI preno SALVATORE BATTAGLIA GONZAGA 37, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MODICA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 876/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 06/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso del Comune. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Agrigento con sentenza del 25.10.1990 condannava l'IACP della Provincia di Agrigento al pagamento della somma di £ 333.710.000 in favore di Lo TO IO e di £ 184.704.000 in favore di Lo TO AS, oltre rivalutazione ed interessi, а titolo di risarcimento del danno da accessione invertita in relazione ad alcuni terreni di loro proprietà occupati da detto Istituto per la realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare, senza che fosse intervenuto, nei termini di scadenza di occupazione legittima, un formale provvedimento espropriativo. Lo condannava altresì al pagamento dell'indennità di occupazione legittima nella misura degli interessi legali calcolati sulle suddette somme. Escludeva invece la legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. della Regione Siciliana e del Comune di Porto Empedocle chiamati in causa dall'IACP, rigettando la domanda di rivalsa che L'Istituto medesimo aveva proposto nei confronti delle predette Amministrazioni. impugnazione avanti alla Corte Proponeva d'Appello di Palermo 1'IACP che insisteva nell'eccezione di carenza di legittimazione 3 passiva, ribadendo di aver curato tutti ali adempimenti necessari per una regolare conclusione del procedimento amministrativo ed attribuendo all'inerzia degli enti chiamati in causa la mancata adozione nei termini del provvedimento ablativo. Si costituivano Lo TO IO ed AS, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo anche appello incidentale per ottenere la rivalutazione e qli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado. Si costituivano anche il Comune e l'Assessorato e nel corso del procedimento la causa veniva riunita a quella di cui al n. 659/91 promossa cautelativamente dai suddetti proprietari per opporsi alla stima delle indennità di legittima perespropriazione e di occupazione l'ipotesi che il decreto di espropriazione non fosse considerato tardivo. All'esito del qiudizio, nel quale veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'Appello con sentenza del 6.7-6.10.1999, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'IACP limitatamente alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, 4 determinava ali importi spettanti ai due risarcimento del danno. proprietari a titolo di oltre aoli interessi dalla scadenza delle condannando il Comune a occupazioni al saldo, rivalere l'IACP della metà delle somme che è tenuto a pagare, rigettava la domanda di rivalsa dell'Istituto nei confronti della Amministrazione Regionale, dichiarava la inammissibilità della domanda di opposizione alla stima dell'indennità di proposta nel proc. n. 659/91 e laespropriazione carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale in ordine alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, condannava infine il Comune al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme dovute a titolo di occupazione legittima. Relativamente alla questione che sarebbe stata oggetto del ricorso per cassazione, rilevava la Corte d'Appello che, essendo stato delegato anche al compimento degli atti della procedura espropriativa, 1'IACP aveva l'onere di attivarsi per la tempestiva emissione del decreto di esproprio e che ΠΟΠ possono considerarsi idonee a sollevarlo dalla responsabilità le omissioni dal medesimo evidenziate e cioè la mancata 5 - - perimetrazione del contro urbano cx art. 10 dolla Teone 865/71 E la mancata determinazione entrambe ledell'indennità provvisoria in quanto incombenze sono funzionali alla determinazione dell'indennità di esproprio da cui si può prescindere ai fini dell'emissione del decreto di esproprio. Riteneva quindi l'Istituto passivamente legittimato in ordine alla domanda di risarcimento del danno, riconoscendo però la concorrente 6 responsabilità del Comune in considerazione dei poteri di controllo che in siffatta materia esso conserva, tenuto conto che l'espropriazione si è svolta non solo in nome e per conto del Comune ma anche "d'intesa" con esSO, mentre la escludeva nei confronti dell'Assessorato Regionale in quanto i poteri espropriativi in materia erano stati trasferiti ai Comuni con L.R. 35/78. vale a dire prima della scadenza del termine per la pronuncia dei provvedimenti ablativi. Per quanto riguarda la legittimazione passiva del Comune in ordine la domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima, osservava che i Comuni sono considerati dalla legge come beneficiari dei programmi di edilizia economica e popolare. 6 | Avverso tale sentenza propone ricorso Der cassazione 1'IACP. deducendo un unico motivo di censura. Resistono con controricorso il Comune di Porto Empedocle, che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, l'Assessorato Regionale LL.PP. della Regione Siciliana nonché Lo TO IO e Lo TO AS. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente va rilevato che, sebbene non espressamente enunciato nell'intestazione, il r Comune di Porto Empedocle ha proposto anche ricorso incidentale, avendo richiesto, come si vedrà, l'esclusione della propria responsabilità ed individuato quale responsabile, in via esclusiva o concorrente, l'Assessorato Regionale ai LL. PP. della Regione Siciliana in relazione all'azione di rivalsa esercitata dall' IACP. I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno quindi riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Del pari pregiudizialmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del dai Lo TO perricorso dell' IACP sollevata tardività sul rilievo che la sentenza della Corte 7 d'Appello era stata depositata il 6.10.1999 mentre il ricorso, il cui termine era scaduto il 21.11.2000. è stato notificato a loro il 22.11.2000 ed al Comune di Porto Empedocle il 28.11.2000. L'eccezione è infondata. Risulta infatti che la notifica all'Assessorato Regionale è avvenuta il 18.11.2000. vale a dire tempestivamente, con la consequenza che, trattandosi di cause inscindibili, perlomeno processualmente. trova applicazione il principio in h base al quale l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se notificata nei termini di legge nei riguardi di una sola e sia invece tardiva nei confronti delle altre in quanto l'impugnazione proposta fuori termine vale come impugnazione per l'integrazione (qiurisprudenza pacifica). Con l'unico motivo del ricorso principale 1'IACP denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 C.C. nonché insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, sebbene abbia richiamato corretti principi qiuridici, non le ha poi adequatamente applicati ritenendo che le iniziative assunte dall'Istituto поп erano idonee a sollevarlo da oqni 8 responsabilità, senza considerare che: aveva sollecitato il Comune a trasmettere copia della delibera di perimetrazione del centro edificato ed il Sindaco a dichiarare se il terreno ricadesse all'interno di detto centro;
acquisita dal Comune la documentazione necessaria. l'aveva trasmessa all'Assessorato Regionale ai LL. PP. competente ad emettere il decreto di esproprio, seqnalando successivamente l'imminente scadenza dei termini;
- solo dopo la scadenza, con nota del 17.9.1979, l'Assessorato aveva trasmesso la documentazione al Comune, subentrato un anno prima nella competenza ad adottare il decreto di esproprio ai sensi dell'art. 2 della L.R 10.8.1978 n35, e che subito dopo l'Istituto l'aveva varie volte sollecitato senza esito. Osserva quindi che la Corte d'Appello incorsa in due errori nel sostenere che il provvedimento espropriativo potesse essere emesso anche senza l'indicazione dell'indennità vero cheprovvisoria, deducendo che non era l'Assessorato ed il Comune avessero omesso di provvedere all'emissione del decreto di esproprio per mancanza degli elementi necessari alla 9 determinazione dell'indennità in quanto tali elementi erano stati tempestivamente forniti (delibera di perimetrazione del centro edificato. dichiarazione del sindaco) e precisando altresì che erroneamente la Corte d'Appello abbia ritenuto, sia pure implicitamente, che il decreto di esproprio dovesse essere emesso dall'IACP in quanto fra le operazioni da compiere in base alla delega non era compresa anche l'emissione del decreto di esproprio che, fino all'entrata in vigore della L.R. 35/78, competeva all'Assessorato Regionale e successivamente al Comune. Deduce quindi in definitiva che la Corte d'Appello avrebbe dovuto negare la sua legittimazione passiva ovvero accogliere per l'intero la domanda di rivalsa. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Porto Empedocle deduce che non può essere ritenuto responsabile nell'ambito dell'azione di rivalsa esercitata dall'IACP di Agrigento, tenuto conto che nel procedimento espropriativo la iniziativa esecutiva e formale era stata assunta dallo stesso IACP e dall'Assessorato Regionale ai LL.PP. della Sicilia che aveva delegato il primo all'esecuzione dei lavori ed al compimento della procedura amministrativa. 10 I due ricorsi. da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e aiuridica, vanno accolti per quanto di ragione. Orbene. in primo luogo deve essere disattesa la specifica censura con cui 1' IACP sostiene la passiva nei propria carenza di legittimazione confronti dei soggetti espropriati. al rapporto esterno, la Relativamente responsabilità dell'Istituto non può infatti contestarsi, essendo stato esso legittimamente delecato al compimento della procedura в amministrativa ai sensi dell'art. 60 della Legge 865/71. Del pari non può contestarsi nel caso in esame il carattere esclusivo di tale responsabilità nei confronti dei terzi, non essendo stata impugnata su tale specifico punto la sentenza della Corte d'Appello né dai soggetti espropriati né dallo stesso Istituto il quale si è limitato a richiedere il coinvolgimento degli altri enti in via esclusiva unicamente nell'ambito del rapporto interno consequente all'azione di rivalsa esercitata. Fatta tale necessaria premessa per definire i limiti del presente giudizio, deve ritenersi che certamente corretto il profilo giuridico dal 11 quale la Corte d'Appello ha preso le mosse, essendosi ispirata al principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte (20.12.1995 n.10922) ed ormai consolidato. in base al quale, qualora la delega per la realizzazione dell'opera pubblica si estenda anche al compimento della procedura amministrativa, le consequenze della mancata emanazione del decreto di esproprio fanno carico al delegato, pur restando ferma la corresponsabilità del delegante per il mancato esercizio del potere di controllo e di stimolo che comunque ali compete ai sensi dell'art. 60 della Legge 865/71, di cui è stato valorizzato l'inciso che richiede 10 svolgimento della procedura espropriativa "d'intesa" con il Comune. Ma nella determinazione delle rispettive responsabilità (interne) e del loro arado. la Corte di merito ha ritenuto di поп dover considerare alcune circostanze che erano state evidenziate dall' IACP (paq.13 della sentenza) e che avrebbero richiesto invece una ponderata valutazione per la loro sicura rilevanza, mentre poi ha ravvisato uqualmente una corresponsabilità del Comune nella misura del 50% sulla base di un generico riferimento "all'omesso controllo sullo svolgimento 12 della procedura espropriativa" e ad "un atteggiamento di scarsa collaborazione" (pag. 21), avvalendosi cioè di espressioni stereotipate. Drive di riferimenti al caso concreto e, come tali, inidonee per una corretta valutazione dei comportamenti e degli obblighi che a ciascuno incombeva. In particolare la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevanti, per una tempestiva emissione del due omissioni che 1' IACPdecreto di esproprio, aveva attribuito all'inerzia ingiustificata degli altri due enti pubblici e che riguardavano la mancata perimetrazione del centro urbano di cui all'art. 18 della Leage 865/71 e la mancata determinazione dell'indennità provvisoria. Non ha tenuto conto però che proprio il deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria od il pagamento diretto dell'indennità accettata costituisce una condizione necessaria per l'emissione del decreto di esproprio ai sensi del combinato disposto di cui aqli artt. 12 e 13 della Legge 865/71. Se è vero infatti che la vicenda espropriativa si scinde dalla determinazione della indennità e che il decreto di esproprio, come del resto solitamente avviene, viene emesso 13 indipendentemente da tale determinazione, ciò vale definitiva con riferimento all'indennità Provincialedeterminata dall'apposita Commissione di cui all'art. 16 della stessa legge e non anche per quella provvisoria al cui deposito o pagamento viene subordinata l'emissione del decreto di esproprio. Ed ovviamente a tal fine certamente necessaria da considerarsi la preventiva perimetrazione del centro urbano per le consequenze che ne discendono sul piano valutativo. Trattasi, come si vede. di elementi rilevanti che esulavano dalle competenze dell'IACP e che tale Istituto avrebbe dovuto necessariamente ottenere espropriante per il compimento della dall'ente espropriativa cui era stato delegato, procedura anche se, in verità, con il presente motivo il ricorrente sembra sostenere che tali elementi (perimetrazione ed indennità provvisorial erano stati forniti "grazie all'iniziativa ed alle sollecitazioni" di esso Istituto e trasmessi poi all'autorità competente che non aveva Drovveduto però tempestivamente (pag.8 del ricorso). Ora, in un tale contesto, caratterizzato oltre tutto dal trasferimento dalla Regione al Comune dei poteri esoropriativi disposto con L.R. 35/78 prima 14 della scadenza dei termini (diversi per ciascuno dei fondi occupati) previsti per la pronuncia del provvedimento ablativo. avrebbe dovuto la Corte d'Appello valutare ed accertare il comportamento tenuto in concreto dai due enti territoriali alla luce di tali eventuali omissioni, individuando e, sc del caso, graduando le rispettive responsabilità in via esclusiva od in concorso con 1' IACP nell'ambito del rapporto interno. Certamente errata હૈ pertanto anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per escludere la concorrente responsabilità dell'Assessorato Regionale e basata sull'avvenuto trasferimento di detti poteri espropriativi al Comune. non potendosi escludere a priori. in considerazione degli obblighi cui era tenuto, la incidenza causale che il ritardo ed i silenzi della Regione abbiano potuto assumere sul mancato rispetto dei tempi imposti per la definizione della procedura, specie se si consideri che tale trasferimento è avvenuto a meno di un anno dalla scadenza del termine di occupazione legittima (la legge regionale che ha previsto il trasferimento è del 10.8.1978 mentre la scadenza del termine è indicata per il giorno 29.5.1979). 15 Ovviamente il giudice di rinvio potrà anche pervenire alle stesse conclusioni о graduare purchèdiversamente le rispettive responsabilità. ne dia adequata motivazione tenendo presente il principio di diritto sopra enunciato in ordine alla rilevanza dei richiamati elementi, considerati invece ininfluenti dalla sentenza impugnata. E ciò senza alcun limite, sussistendo sul punto non solo la censura dell'Istituto ma anche quella del Comune ha sostenuto la propria estraneità edche individuato nell'Assessorato Regionale il soggetto tenuto ai necessari controlli sul rilievoche era che esso aveva originariamente delegato l'Istituto. In tale ambito l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. P.O.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale dell'IACP e quello incidentale del Comune di Porto Empedocle. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. 16 Roma, 1.4.2003 Consiglier:::: est. Il Richardl Ралином Mgo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria * 9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE 17 Il Presidente IL CANCELLIERE Luisa Passingti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso. l'Agenzia delle Entrate Froma 2 117-12-13 an 1 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) tex 1 1 1