Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7298
CASS
Sentenza 13 maggio 2003

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Massime1

L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercè la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l'attività si svolge) sempre che non sia la legge stessa ad imporre l'obbligo di adottare talune misure, sicché detta presunzione torna ad operare nei confronti dell'esercente che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che, in tal caso, vi sia possibilità di valutare l'idoneità di quelle, diverse, eventualmente adottate (principio affermato con riferimento a fattispecie di lavori stradali eseguiti su di un marciapiedi senza l'adozione di cartelli di pericolo e di appositi ripari, come stabilità dall'art. 8 lett. B del d.P.R. 393/59, vigente all'epoca dei fatti).

Commentario1

  • 1La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7298
Data del deposito : 13 maggio 2003

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